Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dispone la confisca sui beni del preposto senza verificare se essi siano entrati nella sua disponibilità successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso, considerato che, a tali fini, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale tra tale pericolosità e l'acquisto di detti beni.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 dicembre 2023
Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2007, n. 18822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18822 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/03/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 476
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 27076/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS TO, N. IL 10/11/1946;
2) RO RI TERESA, N. IL 19/10/1948;
avverso DECRETO del 22/05/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del PG, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi. OSSERVA
quanto segue:
La Corte di appello di Palermo, con provvedimento in data 22.5.2006, ha rigettato l'impugnazione proposta da CA SA e SO SA AR avverso il decreto del Tribunale della medesima città, con il quale era stata applicata al CA S. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno per la durata di anni 2 ed era stata disposta la confisca di numerosi immobili nonché di depositi, titoli e polizze assicurative intestati al predetto e alla moglie, SO SA AR.
Ricorre per Cassazione il difensore e deduce violazione di legge per avere il giudice del merito assunto una decisione apodittica che non rispecchia affatto le acquisizioni probatorie del procedimento. La Corte palermitana si è limitata a prendere atto della esistenza di una sentenza di condanna del SI S., senza minimamente rivalutarla, trincerandosi, paradossalmente, dietro il concetto di autonomia del procedimento di prevenzione. Ha ritenuto irrilevante la condotta intramuraria tenuta dal SI S. (e le favorevoli valutazioni e decisioni della competente magistratura di sorveglianza), ha ritenuto attuale la pericolosità sociale del SI S. per il solo fatto della mancanza di una formale condotta di dissociazione, con ciò trascurando che lo stesso, condannato per concorso esterno in associazione mafioso, dato il suo ruolo di assoluta specificità, una volta cessata la attività professionale, si è venuto a trovare nella obiettiva impossibilità di fornire contributi fattuali alla struttura malavitosa. Quanto alle misure patrimoniali, ancora una volta la Corte ha apoditticamente e meccanicamente trasposto nel giudizio di prevenzione considerazioni maturate in altri ambiti. Invero la confisca non può indistintamente colpire tutti i beni, ma deve riguardare solo quelli che si ha motivo di ritenere essere stati il frutto di attività illecite. Nessun conto tiene il provvedimento impugnato del fatto che i redditi del SI derivarono (oltre che da attività di impresa) tanto da lavoro subordinato, quanto da prestazioni libero - professionali. Il provvedimento di confisca deve tener conto della provenienza di ogni singolo bene e del nesso di causalità tra condotta illecita e acquisizione formalmente lecita. Il 7.3.2007 è stata depositata memoria, con la quale, premesso il ruolo assolutamente marginale e gregario di SI SA nell'ambito dell'impresa familiare nella quale dominavano il fratello e il cognato, si sottolinea che lo sradicamento professionale del proposto, conseguente alla subita carcerazione, ha reso praticamente impossibile il permanere dello stesso in rapporti con il gruppo criminale del quale è stato accusato essere stato fiancheggiatore;
inoltre le non buone condizioni di salute rendono ancor più problematica, da parte del SI, la prosecuzione di qualsiasi ulteriore (ipotizzabile) attività contra jus. Si sottolinea poi il fatto che lo stesso ha goduto di liberazione anticipata per ben 270 giorni, oltre che della revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, di talché ogni giudizio sul permanere della pericolosità del predetto appare assolutamente arbitrario. Con riferimento alla misura reale, si ribadisce che i coniugi CA - SO hanno anche fruito di entrate lecite e che la azienda nella quale il proposto era interessato era florida anche prima che essa entrasse nell'orbita di cosa nostra, tanto da essere stata, in un primo tempo, sottoposta al pagamento del "pizzo".
Le censure relative alla misura di prevenzione personale, pur "rubricate" come violazione di legge, aggrediscono in effetti la motivazione del provvedimento e, in quanto tali sono, inammissibili, atteso che, per quanto riguarda la censura di manifesta illogicità deve essere ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in forza della generale disposizione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.4, comma 10, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo, sancito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, di provvedere con decreto motivato (ex plurimis ASN
200334021 - RV 226331).
In realtà il provvedimento della Corte palermitana non può certo dirsi sfornito di motivazione (nè dal punto di vista grafico, ne' da quello concettuale), atteso che lo stesso, dato atto della intervenuta condanna del SI per concorso esterno in associazione mafioso e per riciclaggio, reati commessi in qualità di imprenditore edile, entrato nell'orbita di cosa nostra e prestatosi anche a fare da "testa di legno" dei più importanti capi mafiosi, sottolinea come non risultino condotte post delictum del SI dalle quali possa arguirsi il suo allontanamento dagli ambienti mafiosi. I giudici di appello ricordano la prevalente giurisprudenza di legittimità (tra le tante ASN 199701788 - RV 208365) in base alla quale viene ritenuto dato notorio che da una associazione mafioso (quale che sia stato il ruolo ricoperto) si esce o per dissociazione o per dissoluzione della struttura malavitosa. Occorre dunque una condotta positiva di segno contrario a quella associativa o un evento "esterno" che venga direttamente a incidere sulla esistenza della societas sceleris. Conseguentemente è stato ritenuto, nel caso di specie, non rilevante, ai fini della valutazione della attualità della pericolosità la condotta tenuta in carcere dal SI e le conseguenti favorevoli determinazioni della AG competente. Così riassunto il percorso motivazionale esibito dalla Corte siciliana, devesi concludere che esso è tutt'altro che apparente o di mera "facciata", di talché le censure che i ricorrenti muovono al provvedimento, in relazione alla misura di prevenzione personale, partendo dal presupposto della apoditticità (e dunque della sostanziale inesistenza della motivazione) non possono trovare ingresso in tale sede.
Fondata è viceversa la censura che si appunta sulla parte del provvedimento impugnato relativa alla misura patrimoniale. Infatti, è certamente corretto ritenere che, come si legge nel provvedimento impugnato, che nell'impresa mafioso, i capitali si mescolano e che le attività lecite vengono a essere inquinate dai fondi illeciti, i quali determinano la fortuna dell'impresa stessa e le consentono, ad es., di sbaragliare la concorrenza, innescando un effetto moltiplicatore dei profitti, di talché i reinvestimenti e i ricavi sono inevitabilmente frutto (anche) del contributo dei capitali illeciti;
ciò tuttavia vale per i beni acquistati dopo la "colonizzazione" mafiosa dell'impresa. Pertanto, e per venire al caso che occupa, o i SI sono nati come azienda criminosa (ma ciò non si sostiene nel provvedimento impugnato) e allora nulla quaestio, ovvero sono stati in un momento della loro esistenza aziendale inquinati da capitali mafiosi e allora occorre distinguere tra beni acquisiti prima e beni acquisiti dopo, atteso che la accertata esistenza della natura mafiosa di un'impresa, non può "coprire" anche condotte lecite preesistenti all'ingresso di soci e/o capitali mafiosi nella compagne sociale. In altre parole, per poter disporre la confisca in un procedimento di prevenzione, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale fra tale pericolosità e l'acquisto dei beni e cioè occorre verificare se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso (cfr. ASN 199805365 - RV 210230). Sul punto il provvedimento impugnato non fa distinzioni, anzi esplicitamente sostiene che la natura mafiosa (sia pure acquisita) dell'impresa determina la illiceità di tutte le acquisizioni patrimoniali del SI e della SO.
Sul punto dunque il provvedimento impugnato non fa distinzioni, anzi esplicitamente sostiene che la natura mafiosa (sia pure acquisita) dell'impresa determina la illiceità di tutte le acquisizioni patrimoniali del SI e della SO. Sul punto dunque il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo esame. Giudice di rinvio è la medesima Corte che ha emesso il provvedimento (ASN 199702226 - RV 209114).
P.Q.M.
LA CORTE annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale disposta a carico di SI SA e SO SA AR con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame;
dichiara inammissibile nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007