Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2007, n. 18822
CASS
Sentenza 23 marzo 2007

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In tema di misure di prevenzione, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dispone la confisca sui beni del preposto senza verificare se essi siano entrati nella sua disponibilità successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso, considerato che, a tali fini, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale tra tale pericolosità e l'acquisto di detti beni.

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  • 1Penale Diritto e Procedura
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 dicembre 2023

    Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2007, n. 18822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18822
Data del deposito : 23 marzo 2007

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