Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19061
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Sentenza 31 marzo 2010

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È illegittimo il decreto applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nel quale sia omessa l'indicazione di elementi idonei a comprovare la pericolosità sociale e la sua attualità, giacché, in tal caso, la motivazione è meramente apparente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui i giudici di merito hanno desunto la pericolosità del proposto- assolto, sia pure, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, incensurato e con onesto lavoro - dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, pur affermando che si trattava di dichiarazioni risalenti e generiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19061
    Data del deposito : 31 marzo 2010

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