Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
È illegittimo il decreto applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nel quale sia omessa l'indicazione di elementi idonei a comprovare la pericolosità sociale e la sua attualità, giacché, in tal caso, la motivazione è meramente apparente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui i giudici di merito hanno desunto la pericolosità del proposto- assolto, sia pure, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, incensurato e con onesto lavoro - dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, pur affermando che si trattava di dichiarazioni risalenti e generiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19061 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 372
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 7825/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SPINA CALOGERO, N. IL 03/05/1948;
avverso il decreto n. 109/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dr. Gialanella Antonio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A SP RO è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni uno ed una cauzione di Euro 2.000,00 ai sensi della L. n. 575 del 1965 dal Tribunale di Palermo con decreto del 7 - 15 aprile 2008. Il Tribunale e la Corte di Appello di Palermo, che aveva confermato la decisione di primo grado con decreto del 19 novembre 2008, premessa l'autonomia funzionale e strutturale tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, ha stabilito che, nonostante lo SP fosse stato assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. dal GUP
presso il Tribunale di Palermo con sentenza in data 27 maggio 1998, il prevenuto fosse socialmente pericoloso tenuto conto delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, ancorché datate, risalendo al 1992, e generiche, essendo prive di specifiche indicazioni riguardo alle circostanze dell'affiliazione, che avevano detto che SP era uomo d'onore della famiglia Noce. Quanto al requisito della attualità della pericolosità i giudici di merito rilevavano che non essendovi stata una prova positiva del recesso dello SP dall'associazione si doveva ritenere attuale la sua pericolosità.
Con il ricorso per Cassazione SP RO deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 e segg., per inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, premesso che il proposto era stato assolto dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, rilevava la incongruenza della motivazione che aveva definito generiche e datate le dichiarazioni dei collaboratori ed aveva poi ritenuto ugualmente pericoloso lo SP.
In ordine alla attualità della pericolosità, il ricorrente rilevava che non era possibile ritenere che non vi fosse stata la prova del recesso dalla associazione, dal momento che era stato assolto dal reato di partecipazione ad una associazione mafiosa. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da SP RO sono fondati. I principi affermati dai giudici di merito, e ripresi dal Procuratore Generale, concernenti la autonomia del procedimento di prevenzione da quello di cognizione e, quanto alla attualità della pericolosità, la necessità di una prova positiva del recesso dalla associazione, sono certamente condivisibili, e difatti condivisi dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte di legittimità, ma essi appaiono con riferimento al principio della autonomia male applicati al caso di specie e con riferimento a quello della attualità del tutto incongrui.
I dati di fatto dai quali sarebbe stato necessario partire per affermare o escludere la pericolosità sociale sono costituiti dalla assoluzione, sia pure ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, dello SP dal delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa, dalla incensuratezza del proposto, che è persona di oltre sessanta anni, dalla assenza di specifici fatti riprovevoli, dal lavoro onesto svolto.
A fronte di tali dati indubbiamente positivi per il proposto vi sono le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che hanno affermato che lo SP era un uomo d'onore.
Orbene è vero che la giurisprudenza ha più volte affermato il principio della autonomia del procedimento di prevenzione da quello di cognizione, ma ha anche stabilito che la valutazione degli elementi emergenti dal processo penale, che non siano stati ritenuti dal giudice idonei per affermare la responsabilità penale dell'imputato, debbono essere valutati con rigore ed unitamente alla valutazione complessiva della personalità del proposto. I giudici di merito hanno affermato che le dichiarazioni dei collaboratori erano risalenti nel tempo - anni 1992/1996, e si riferivano a circostanze che si sarebbero verificate alcuni anni prima - e generiche, essendosi limitati i due collaboranti a sostenere che SP era uomo d'onore, senza la indicazione di nessun fatto specifico che denotasse una sua attività, anche se marginale, a favore della associazione.
Ebbene, nonostante la assenza di attualità delle dichiarazioni e la genericità delle stesse, i giudici di merito hanno ritenuto che esse fossero sufficienti per desumere la pericolosità sociale di una persona assolutamente incensurata e sulla cui condotta di vita non erano possibili rilievi di sorta.
In questo caso non si tratta di una motivazione soltanto manifestamente illogica, vizio che, secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, non è deducibile in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione, ma di una motivazione meramente apparente e sostanzialmente inesistente;
l'affermazione di pericolosità sociale dello SP su queste basi motivazionali risulta, infatti, apodittica.
Ma anche il discorso sulla attualità della pericolosità risulta del tutto incongruo. Deve essere certamente condiviso il principio che il recesso da una associazione deve essere provato positivamente dovendosi presumere che l'adesione ad una associazione mafiosa sia permanente, ma il problema è costituito dal fatto che la partecipazione ad una associazione mafiosa dello SP non solo non è mai stata provata, ma anzi è stata esclusa dal giudice della cognizione. Il giudice della prevenzione, in virtù del principio della autonomia, avrebbe dovuto chiarire se la semplice affermazione di due collaboratori che SP fosse un uomo d'onore era sufficiente per ritenerlo se non partecipe quantomeno appartenente alla famiglia Noce;
soltanto successivamente avrebbe potuto fare ricorso alla presunzione di continuità di tale appartenenza. Per tutte le ragioni indicate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di Palermo per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010