Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2010, n. 11006
CASS
Sentenza 20 gennaio 2010

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Massime1

Le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio. (Fattispecie relativa alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del sequestro dei beni, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile, nei confronti dei soggetti compresi nelle categorie di persone pericolose contemplate ai nn. 1 e 2 dell'art. 1 L. n. 1423 del 1956, lo "ius superveniens" rappresentato dal disposto di cui all'artt. 11-ter L. 24 luglio 2008, n. 125).

Commentario1

  • 1La resa dei conti: alle Sezioni Unite la questione sulla natura della
    Anna Maria Maugeri · https://dirittopenaleuomo.org/

    La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, all'udienza del 30 gennaio scorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se la previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009 che, modificando l'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica di attualità della pericolosità del proposto riguardi le sole fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della modifica o se trovi piuttosto applicazione, anche per la confisca di prevenzione, l'art. 200 c.p. dettato per le misure di sicurezza, così da favorire la retroattività della norma in questione». In attesa del deposito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2010, n. 11006
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11006
Data del deposito : 20 gennaio 2010

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