Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
Le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio. (Fattispecie relativa alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del sequestro dei beni, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile, nei confronti dei soggetti compresi nelle categorie di persone pericolose contemplate ai nn. 1 e 2 dell'art. 1 L. n. 1423 del 1956, lo "ius superveniens" rappresentato dal disposto di cui all'artt. 11-ter L. 24 luglio 2008, n. 125).
Commentario • 1
- 1. La resa dei conti: alle Sezioni Unite la questione sulla natura dellaAnna Maria Maugeri · https://dirittopenaleuomo.org/
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, all'udienza del 30 gennaio scorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se la previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009 che, modificando l'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica di attualità della pericolosità del proposto riguardi le sole fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della modifica o se trovi piuttosto applicazione, anche per la confisca di prevenzione, l'art. 200 c.p. dettato per le misure di sicurezza, così da favorire la retroattività della norma in questione». In attesa del deposito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2010, n. 11006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11006 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 20/01/2010
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 117
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 24378/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RO, N. IL 12/04/1942;
2) AN CA, N. IL 26/12/1971;
avverso l'ordinanza n. 32/2002 CORTE APPELLO di LECCE, del 21/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
lette le conclusioni del PG Dr. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di NN RO e rigettarsi il ricorso di NN OS.
FATTO
Col provvedimento indicato in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto da NN RO e NN OS avverso i decreti in data 23-4-2002, con i quali il Tribunale di Brindisi ha applicato nei confronti dei predetti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per il periodo di anni quattro ciascuno e disposto il sequestro di tutti i beni nella disponibilità diretta o indiretta degli stessi, nonché avverso il decreto emesso in data 10-7-2003 dallo stesso Tribunale, col quale è stata disposta la confisca dei beni in sequestro.
NN RO ha proposto ricorso per Cassazione, dolendosi con un unico motivo della ritenuta applicabilità, in relazione alla misura di prevenzione di carattere patrimoniale, della novella introdotta dal D.L. n. 92 del 2008, convertito in L. n. 125 del 2008, che con l'art. 11 ter ha abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14. Sostiene che la decisione della Corte di Appello non può essere condivisa, in quanto la misura di prevenzione personale, per il suo carattere sanzionatorio, non può essere equiparata alle misure di sicurezza, soggette al regime temporale previsto dall'art. 200 c.p., bensì alle pene, per le quali vige il principio della irretroattività. Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 200 c.p. e D.L. n.92 del 2008, art. 11 ter, come interpretati dalla Corte territoriale,
per contrasto con i principi di uguaglianza e irretroattività della legge penale sanciti dagli artt. 3 e 25 Cost.. In ogni caso, rileva che, anche a volersi ritenere applicabile alle misure di prevenzione patrimoniale la disciplina dettata dall'art.200 c.p., la legge applicabile deve individuarsi con riferimento al momento dell'imposizione della misura e, quindi, alla data del decreto del 14-7-2003 del Tribunale di Brindisi;
decreto che ha fatto sempre riferimento solo ai presupposti previsti dalla L. n. 55 del 1990, art. 14, che invece non possono trovare applicazione nel caso di specie, non provenendo i beni confiscati dai reati tassativamente indicati da tale norma di legge.
Ricorre anche NN OS, denunciando con un primo motivo la nullità dell'invito a presentarsi all'udienza camerale. Sostiene che tale atto non contiene alcuna indicazione in ordine all'asserita derivazione del patrimonio dall'attività di traffico di sostanze stupefacenti, che ha avuto un peso decisivo ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale disposte nei confronti del proposto.
Con un secondo motivo il ricorrente propone censure analoghe a quelle mosse da NN RO riguardo alla inapplicabilità dello ius superveniens rappresentato dal disposto del D.L. n. 92 del 2008, art.11 ter, conv. in L. n. 125 del 2008, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale di tale norma, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost.. DIRITTO
1) Le censure mosse da entrambi i ricorrenti in ordine alla ritenuta applicabilità, nella fattispecie in esame, della novella introdotta dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11, sono infondate. È noto che la L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14 prevedeva l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alla L. n. 575 del 1965 anche con riferimento ai soggetti indicati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 1 e 2, quando l'attività delittuosa da cui si riteneva derivassero i proventi fosse una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648 bis e 648 ter c.p., ovvero quella di contrabbando. Secondo la giurisprudenza, tale norma aveva carattere di specialità rispetto alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, comma 1, che, nel prevedere che "le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche alle persone indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 1 e 2", comportava la piena equiparazione, ai fini delle misure di prevenzione patrimoniali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e soggetti pericolosi per essere abitualmente dediti a traffici delittuosi o per vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (Cass. Sez. 1,11 dicembre 1989 n. 3253; Sez. 1, 21 gennaio 1993 n. 226; Sez. 1, 29 novembre 1993 n. 5166). La ratio del citato art. 14, secondo tale interpretazione, era quella di restringere il margine di operatività delle misure di prevenzione patrimoniali, al fine di migliorarne la funzionalità, concentrando l'attività di indagine sui casi più gravi. Orbene, come è stato puntualizzato da questa Corte, l'art. 11 ter della L. 24 luglio 2008, n. 125, nell'abrogare la L. n. 55 del 1990, art. 14, ha fatto rivivere nella sua pienezza l'operatività della norma generale dettata dalla L. n. 152 del 1975, art. 19, mai modificata o abrogata, ma rimasta sempre in vigore nella sua formulazione originaria;
sicché, in virtù di tale abrogazione, le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla L. n. 575 del 1965 sono nuovamente applicabili, senza alcuna restrizione, a tutti i soggetti compresi nelle categorie delle persone pericolose, contemplate alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 (Cass. Sez. 1, 26-5-2009 n. 26751; Sez. 1, 4-2-2009 n. 6000). Nè può dubitarsi dell'applicabilità della nuova normativa anche in relazione alle situazioni pendenti, dal momento che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la confisca non ha natura di pena sui generis o di pena accessoria, ma di misura di sicurezza;
con la conseguenza che ad essa non si applica il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 c.p. e art.25 Cost., ma quello della legge vigente al momento della decisione,
fissato dall'art. 200 c.p.p. (Cass. Sez. 1, 26-5-2009 n. 26751; Sez. 6, 28-2-1995 n. 775). Ciò comporta che le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche se previste da legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto la misura di prevenzione non presuppone un fatto specifico costituente reato, ma concerne uno stato di pericolosità attuale, alla quale la legge intende porre rimedio (Cass. Sez. 1, 16-2-1987 n. 423). Non ha pregio, pertanto, l'assunto difensivo, secondo cui, ai fini della valutazione della legittimità della confisca, non si dovrebbe tener conto dello ius superveniens, rimanendo la fattispecie regolata dalla vecchia disciplina dettata in materia, e specificamente dalla L. n. 55 del 1990, art. 14. Si palesa manifestamente infondata, d'altro canto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, atteso che, come si è evidenziato, il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 25 Cost., comma 2, riguarda le norme incriminatici, ossia le disposizioni in forza delle quali un fatto è previsto come reato, e non invece le misure di sicurezza. Alla stregua degli enunciati principi, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto applicabile la confisca nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di persone contemplate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2.
È opportuno evidenziare, peraltro, che, in concreto, la misura di prevenzione patrimoniale è stata adottata in base a presupposti rientranti anche nella vecchia disciplina, avendo la Corte di Appello dato atto, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, che tutti i beni sottoposti a confisca, di valore incompatibile con i redditi leciti dichiarati dai proposti, sono riconducibili a reati (contrabbando e traffico di stupefacenti per NN RO;
art. 648 ter c.p., in relazione a denaro proveniente da contrabbando e traffico di stupefacenti, per NN OS) che, di fatto, risultano compresi nella previsione della L. n. 55 del 1990, art. 14. 2) Risulta priva di fondamento anche l'eccezione, sollevata dalla difesa di NN OS, di nullità dell'atto introduttivo del procedimento di prevenzione, in quanto privo dell'indicazione specifica di uno degli aspetti poi rivelatisi fondamentali ai fini dell'applicazione della misura (derivazione del patrimonio del proposto dall'attività di traffico di stupefacenti). E invero, come è stato evidenziato dalla Corte di Appello, Patto in esame contiene, anche attraverso il richiamo ai capi d'imputazione posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare, l'indicazione, sia pur sommaria, degli addebiti mossi, in modo da assicurare al proposto la possibilità di un'adeguata difesa;
difesa che, di fatto, è stata ampiamente spiegata con più difensori, susseguitisi nel tempo, i quali hanno avuto modo di dedurre, al riguardo, sia verbalmente che per iscritto.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge, essendo stato il NN posto in grado di interloquire e di esplicare compiutamente le proprie difese sugli elementi di fatto valorizzati ai fini dell'adozione della misura di prevenzione.
3) I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010