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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5390/2023 R.G.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola OC - Parte_1
opponente;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Controparte_1
Pacifico - opposta;
e
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Cardaropoli - opposta;
[...]
avente ad oggetto: “opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza del 19 febbraio 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto opposizione avverso la comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1067202200003635000, notificatagli a mezzo posta in data 24.07.2023 da , su mandato di Controparte_3
in ordine alla cartella di pagamento n. 10620140004271869000, con Controparte_2
1 la quale l'Ente impositore ha preteso dal il pagamento di €18.139,24, in Pt_1
ragione dell'asserito mancato versamento di alcune rate relative a un finanziamento agevolato ex D.L. n. 185/2000, oltre interessi di mora e diritti di notifica.
L'opponente ha premesso che:
-in data 24.07.2023, notificava al deducente la Controparte_4
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.1067202200003635000, con la quale lo invitava a pagare “entro 30 giorni dalla data di notifica” la somma complessiva di €108.227,32, relativa ad una serie di cartelle e avvisi di addebito riportati nel prospetto allegato;
-l'Ente riscossore comunicava che, in mancanza del pagamento entro il termine indicato, avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca “per un importo pari al doppio del debito risultante dal prospetto” sulla quota dei diritti relativi a un non meglio precisato immobile di proprietà dell'opponente;
-tra le numerose cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva opposta, e allegate alla stessa, vi era la cartella di pagamento n. 1062014000427186900, asseritamente notificata al deducente dall' in data 23.07.2014, su Controparte_5
incarico di Controparte_2
[...]
-mediante tale cartella chiedeva il pagamento di €18.139,24, in Controparte_2
ragione del presunto mancato versamento di alcune rate relative ad un contratto di finanziamento agevolato.
Il ha dedotto la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, Pt_1
formulando i seguenti motivi:
-violazione o falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti prodromici rispetto alla comunicazione opposta e per omessa indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca;
-violazione o falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000 per carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi moratori;
2 -nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento n.
10620140004271869000, prodromica alla comunicazione opposta, per la quale è stata indicata la data del 23 luglio 2014;
-estinzione del credito vantato da Controparte_2 [...]
CP_
per intervenuta prescrizione CP_2 Parte_2 Controparte_2
decennale.
Rispetto a tali doglianze ha quindi esposto che:
-la cartella di pagamento n.10620140004271869000, su cui si fonda la pretesa riscossoria di non è stata allegata alla Controparte_1
comunicazione preventiva opposta;
-la legittimazione dell'ente concessionario a formare e notificare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria discende dalla regolare notifica degli atti che la giustificano, in assenza di tale notifica nessuna somma può essere richiesta;
-il mero riepilogo all'interno delle singole cartelle degli importi richiesti compromette il diritto di difesa del soggetto destinatario della pretesa riscossoria, in violazione dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria previsto dall'ordinamento;
-nel corpus della comunicazione opposta non vi è alcun riferimento alle somme dovute a titolo di interessi moratori, alle modalità di calcolo delle medesime e al tasso percentuale applicabile al caso di specie;
-il deducente non può valutare la fondatezza della pretesa avanzata dall'ente riscossore;
-non è posto nella condizione di comprendere quanto sarebbe tenuto a pagare a titolo di interessi moratori e maggiori oneri di riscossione in caso di mancato adempimento entro i termini di legge, con conseguente compressione del proprio diritto di difesa, nonché della possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi all'Autorità
Giudiziaria;
-l'atto opposto non identifica l'immobile su cui l'ente concessionario intende iscrivere l'ipoteca, impedendo al contribuente di conoscere il procedimento seguito
3 dall'Ufficio per giungere alla determinazione della congruità del valore e precludendo al giudice adito la possibilità di vagliare la legittimità dell'atto e la fondatezza della pretesa;
-la cartella di pagamento n. 10620140004271869000, formata su mandato di CP_2
oltre a non essere stata allegata alla comunicazione preventiva di iscrizione
[...]
ipotecaria non è stata mai notificata al contribuente;
-non vi è alcuna prova dell'effettività o della regolarità della notifica di tale cartella di pagamento, prodromica all'atto opposto, né in data 23.07.2024, né successivamente;
-la mancata prova della notifica di ciascuno degli atti richiamati nella comunicazione preventiva travolge la validità della stessa, privando il preavviso di iscrizione ipotecaria di fondamento;
-in caso di mancato rispetto del procedimento notificatorio relativo ad ogni singolo atto emesso da , quest'ultima sarebbe priva del Controparte_3
diritto di formare e notificare il preavviso di iscrizione ipotecaria;
-il credito vantato da nei confronti del deducente è prescritto;
Controparte_2
-il diritto dell'ente impositore di esigere il rimborso del credito erogato e non soddisfatto soggiace al termine di prescrizione ordinario decennale, in quanto l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di finanziamento costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici;
-le pretese dell'ente concessionario non possono essere accolte in ragione della mancata notifica di alcun atto interruttivo nel decennio antecedente la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'opponente ha concluso nei seguenti termini:
-per la dichiarazione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per i motivi formulati in citazione;
-per la dichiarazione di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento n. 10620140004271869000;
-per la dichiarazione di prescrizione del credito vantato da nei Controparte_2
confronti del;
Pt_1
4 -in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi integralmente anticipatario, oltre CAP e spese generali come per legge.
ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dei Controparte_1
motivi di opposizione formulati dal , deducendo che: Pt_1
-l'agente della riscossione ha dimostrato di aver regolarmente notificato la cartella esattoriale n.10620140004271869000;
-ha inoltre documentato di aver notificato personalmente all'opponente l'intimazione di pagamento n.10620169001696436000 in data 01.04.2016 e, successivamente,
l'intimazione di pagamento n.106 2020 9002555705 in data 03.03.2020,
l'intimazione di pagamento n.10620239005648102000 in data 11.9.2023;
-le notifiche delle intimazioni di pagamento hanno interrotto, medio tempore, la prescrizione della pretesa creditoria, per la quale è previsto un termine di prescrizione decennale;
-tali atti non sono stati opposti dal contribuente nei termini di legge e conseguentemente la pretesa creditoria è divenuta definitiva e il credito contenuto negli avvisi di addebito è divenuto irretrattabile;
-l'agente della riscossione non era obbligato ad allegare al preavviso di iscrizione ipotecaria la cartella esattoriale ad esso presupposta, in quanto già ritualmente notificata al e quindi già nota al contribuente;
Pt_1
-l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo nella forma per relationem è assolto quando l'atto successivo richiama esplicitamente l'atto presupposto;
-il calcolo degli interessi moratori è avvenuto nel rispetto dei parametri previsti dalla legge e l'eccezione sollevata dall'opponente al riguardo è inammissibile in quanto generica;
-l'art. 77 comma 2 bis del d.P.R. n. 602/1973 non pone alcun obbligo, in capo all'agente della riscossione, di indicare nel preavviso di iscrizione ipotecaria l'immobile che sarà oggetto della misura cautelare.
5 L'Ente ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_2
omessa precedente proposizione di alcuna impugnativa avverso la cartella di pagamento n.10620140004271869000, notificata in data 23.07.2014, e avverso la pretesa creditoria iscritta nella stessa.
Ha inoltre evidenziato che:
-l'attore non ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria vantata dalla società opposta ed il “quantum” della stessa, né ha contestato l'inadempimento degli obblighi di pagamento posti a suo carico;
, a seguito di presentazione di specifica domanda, veniva Parte_1
ammesso da (ora Controparte_6 [...]
a beneficiare delle agevolazioni di Controparte_2
cui alla L. 608/96 (successivamente integrata e modificata dal D. Lgs. 185/2000);
-in data 29.03.2001, le parti procedevano alla stipula del relativo contratto di finanziamento e l'importo finanziato veniva erogato al per una somma Pt_1
complessiva pari a € 30.522,61;
-il beneficiario si impegnava contrattualmente a restituire tale somma con rate trimestrali, costanti e posticipate, comprensive di interessi convenzionali a tasso agevolato ed eventuali interessi di mora;
-nelle more, il si rendeva inadempiente rispetto agli obblighi Pt_1
contrattualmente assunti, omettendo i pagamenti dovuti;
-in data 04.11.2005 interveniva la risoluzione contrattuale di diritto, essendo rimasti privi di riscontro solleciti e diffide, e il beneficiario veniva invitato al pagamento in un'unica soluzione dell'intero importo erogato, oltre interessi di mora;
-persistendo la morosità, emetteva e notificava l'ingiunzione di Controparte_2
pagamento ex R.D. 639/1910.
L'Ente impositore ha poi dedotto l'infondatezza dei motivi di opposizione formulati dalla difesa del , esponendo che: Pt_1
6 -l convenuta ha prodotto in atti la prova della Controparte_4
ritualità della notifica della cartella esattoriale n.10620140004271869000, presupposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché della ritualità delle notifiche delle intimazioni di pagamento emesse sulla base della stessa;
-tale cartella di pagamento era già stata portata a conoscenza del ed è stata Pt_1
espressamente richiamata nella comunicazione impugnata, con indicazione della relativa data di notifica e del dettaglio degli importi;
-l'atto impositivo motivato per relationem è legittimo anche senza l'allegazione dei documenti in esso richiamati, purché siano indicati gli elementi che ne consentano l'individuazione;
-non vi è alcuna norma giuridica che imponga di indicare nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria i criteri di calcolo degli interessi;
ha comunque ricevuto l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, alla CP_7
quale era allegato il prospetto degli importi dovuti, con precisazione dei criteri di calcolo e della data di decorrenza degli interessi di mora;
-in ogni caso, il contribuente ha tutti gli strumenti necessari per effettuare il calcolo degli interessi di mora;
-soltanto gli interessi moratori normativamente previsti in materia di finanziamenti pubblici e contrattualmente pattuiti tra le parti, come si evince dal contratto di finanziamento, concorrono a determinare la somma di cui il risulta essere Pt_1
debitore;
-la pretesa creditoria della deducente deriva da un contratto di finanziamento avente finalità di investimento, che non ha natura di contratto periodico ma ha natura unitaria;
-il diritto alla riscossione dei crediti derivanti da tale tipologia di contratto si prescrive in dieci anni, a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, nello specifico dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento;
-tra la scadenza dell'ultima rata (31.12.2007) e la notifica della cartella di pagamento
(23.07.2014) non sono decorsi dieci anni;
7 -in data 05.12.2011, la deducente provvedeva a interrompere la decorrenza del termine prescrizionale con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (port.28910 del
31.10.2011) eseguita nei confronti del;
Pt_1
-l interrompeva il termine prescrizionale con la Controparte_4
notifica della cartella di pagamento (23.07.2014), nonché con le notifiche delle successive intimazioni di pagamento nn. 10620269001696436000 (01.04.2016),
10620209002555705000 (03.03.2020) e 10620239005648102000 (11.09.2023);
-per tutte le attività di notifica delle cartelle di pagamento, degli atti di accertamento e di riscossione, i termini di prescrizione sono rimasti sospesi per quasi due anni in virtù delle disposizioni emanate durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, precisamente dall'8 marzo 2020 al 31.08.2021.
L'ente impositore ha infine precisato che:
-i motivi di opposizione proposti da controparte investono esclusivamente presunti vizi della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la cui formazione e notifica è di competenza esclusiva dell , e rispetto Controparte_4
alla quale l'ente gestore rimane del tutto estraneo;
-in caso di accoglimento dell'opposizione proposta dal soltanto l'ente Pt_1
preposto alla riscossione potrà essere dichiarato responsabile della presente controversia;
-nel caso in cui si addivenga a una pronuncia giurisdizionale accertativa della prescrizione e per l'effetto dichiarativa dell'estinzione del diritto, l'
[...]
dovrà essere dichiarata responsabile anche nei confronti dell'ente Controparte_4
impositore, per non aver salvaguardato con diligenza il credito affidatogli per la riscossione e per non aver interrotto il decorso del termine di prescrizione pur essendo legittimata a compiere atti interruttivi della stessa;
ha quindi concluso nei seguenti termini: Controparte_2
-in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione;
-in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
8 -in ogni caso, con condanna del ricorrente e/o di chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
*** ** ***
L'ordinanza del 18 marzo 2024.
Letto l'atto di opposizione proposto da avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria Parte_1 notificato da parte di per un credito , scaturito dall'omesso Controparte_4 CP_2 pagamento delle rate di un finanziamento agevolato;
letta la memoria difensiva di;
CP_2
rilevato che:
A)
-l'opponente, invocando in via preliminare la sospensione dell'atto impugnato, ha contestato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, deducendone la nullità, per i seguenti motivi:
-violazione degli articoli 3 Legge 241-1990 e 7 Legge 212-2000 per omessa allegazione degli atti prodromici;
-violazione degli articoli 3 Legge 241-1990 e 7 Legge 212-2000 per carenza di motivazione sul calcolo degli interessi moratori;
-violazione degli articoli 3 Legge 241-1990 e 7 Legge 212-2000 per omessa indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca;
-omessa notifica o omessa prova di notifica della cartella di pagamento n.10620140004271869000, per la quale è stata indicata la data del 23 luglio 2014;
-estinzione del credito per prescrizione decennale. CP_2
B)
ha Controparte_2 contestato funditus l'opposizione rimarcando – tra l'altro – che il OC non ha formulato eccezioni né sul finanziamento ricevuto, né sull'omesso pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento, per le quali è stata anche emessa ordinanza-ingiunzione.
*** ** ***
9 Come noto, per le misure coercitive previste dal d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 ed 86, alternative all'esercizio della azione esecutiva, l'opposizione avverso le medesime oppure avverso i relativi atti di preavviso deve qualificarsi come azione di accertamento negativo del diritto alla applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria, regolata dal rito ordinario di cognizione
(Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; id. Sez. U, Ordinanza n. 15354 del
22/07/2015. Vedi: id. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23564 del 18/11/2016).
Il preavviso di iscrizione d'ipoteca e di fermo non è, quindi, qualificabile come atto esecutivo.
Da ciò deriva che esso non può essere contestato con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), giacché la relativa azione, assumendo i connotati di una azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore all'iscrizione, deve essere fatta valere attraverso un giudizio di cognizione ordinario.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che "l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria" (S.U. n. 19667 del 18/09/2014); ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione" (cfr., Cass., sentenza, n. 4871 del 23.02.2021).
I suddetti principi sono stati riportati per evidenziare che il OC, a fronte della notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non riconducibile ad un agere esecutivo, ha formulato un'istanza preliminare in termini di “sospensione cautelare dell'esecuzione” e di
“sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” (cfr. atto di opposizione pag.11), in mancanza dei relativi presupposti.
E' evidente la non ammissibilità di tale istanza, non potendosi applicare la disciplina dettata dal primo comma dell'art.615 cpc.
ptm
-dichiara inammissibile la richiesta di sospensione;
-spese al definitivo.
*** ** ***
10 In via preliminare, ai fini dell'art.115 primo comma cpc, va rilevato che il Pt_1
non ha contestato l'erogazione del finanziamento in suo favore, CP_2
l'omesso versamento delle rate dell'importo finanziato, la risoluzione di diritto e la decadenza dal beneficio del termine (in data 04.11.2005), l'operatività del termine di prescrizione decennale per il diritto al recupero delle somme non versate.
Va, inoltre, detto che:
- sono stati prodotti in atti i documenti attestanti le varie interruzioni del termine di prescrizione, a decorrere dalla decadenza del beneficio del termine;
-sul termine decennale ha inciso la sospensione “ope legis” dovuta alla emergenza epidemiologica Covid-19, come correttamente dedotto dalla difesa . CP_2
*** ** ***
Il , nell'opporsi al preavviso di iscrizione ipotecaria, ha dedotto testualmente Pt_1
“si evidenzia come numerose cartelle prodromiche alla comunicazione de qua siano state oggetto di ricorso innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria competenti ovvero di definizione agevolata ai sensi di legge” “con la presente opposizione si impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (…) in ordine alla cartella di pagamento n.10620140004271869000 asseritamente notificata in data 23.07.2014”
(…) “tale cartella di pagamento è assolutamente sconosciuta all'odierno opponente stante la nullità/inesistenza della notifica del suindicato atto presupposto” (…).
Invero, l'eccezione dell'opponente in punto di inesistenza-nullità della notifica per l'indicata cartella è da superare in forza della documentazione prodotta da CP_8
attestante la notifica delle numerose intimazioni di pagamento, tra cui quella per il credito . CP_2
Infatti:
-la cartella n.10620140004271869000 è stata recapitata presso l'indirizzo di residenza del -in Martina Franca –Strada Madonna del Pozzo G 40/A- in Pt_1
data 23 luglio 2014 con consegna a , qualificatasi coniuge;
Parte_3
11 -per tale notifica, il ha eccepito l'inesistenza-nullità per mancanza di Pt_1
rapporto di coniugio e per il fatto che la presunta consegna sia avvenuta nelle mani di soggetto-terzo;
-l'eccezione dell'opponente non è fondata posto che la consegna del plico contenente la cartella di pagamento (per il credito ) è avvenuta – proprio – presso la sua CP_2
residenza, esattamente corrispondente a quella indicata nell'atto introduttivo del presente giudizio ed a quella riportata negli altri atti notificati;
-è possibile che abbia ricevuto il plico ad es. nella veste di Parte_3
“convivente-compagna” dichiarando di essere moglie del , ma in ogni caso, Pt_1
in mancanza di impugnazione di falso, ha valenza probatoria l'attestazione di notifica per ritenere che la consegna dell'atto sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario;
, presso la stessa residenza, ha ricevuto personalmente, sottoscrivendo CP_7
l'avviso di ricevimento in data 01-04-2016, una intimazione di pagamento per la somma di €211.576,08 riguardante numerose cartelle, elencate in decine di pagine, tra cui quella per il recupero del credito ., n.10620140004271869000 CP_2
notificata il 23.07.2014 (cfr. tale intimazione pagg.36-37-all.3 fascicolo ); CP_8
-la stessa cartella n.10620140004271869000 notificata il 23.07.2014 è indicata nella intimazione di pagamento per numerose cartelle e per l'importo di €163.344,58, notificata personalmente al in data 03.03.2020 ( cfr. tale intimazione all.4 Pt_1
fascicolo ); CP_8
-ancora, la cartella n.10620140004271869000 notificata il 23.07.2014 è indicata nella intimazione di pagamento per numerose cartelle e per l'importo di €152.650,98, notificata personalmente al in data 11.09.2023 ( cfr. tale intimazione all.5 Pt_1
fascicolo ). CP_8
Pertanto:
1) il preavviso di iscrizione ipotecaria n.1067202200003635000, notificato il
24.07.2023 non può essere considerato il primo atto mediante il quale si è
12 acquisita contezza per la cartella n.10620140004271869000 notificata il
23.07.2014, riguardante il recupero del credito;
CP_2
2) i documenti prodotti attestano che tale cartella è stata recapitata all'indirizzo del destinatario;
3) il destinatario ha ricevuto “personalmente” ben tre intimazioni di pagamento – nel 2016, nel 2020, nel 2023 - ricomprendenti anche la cartella n.10620140004271869000 notificata il 23.07.2014, riguardante il recupero del credito e non ha proposto alcuna impugnazione;
CP_2
4) ciò esclude l'asserito vizio della sequenza procedimentale.
*** ** ***
*** *** ***
Gli altri motivi di opposizione.
Il ha dedotto la nullità dell'atto opposto (preavviso di iscrizione d'ipoteca) Pt_1
per carenza di motivazione in violazione dell'art.3 della Legge 241-1990 e del'art.7
Legge 212-2000.
Il motivo non è fondato attesa la natura di mera comunicazione dell'atto per la quale non è previsto alcun contenuto motivazionale, salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo.
Al riguardo, va richiamata la seguente posizione giurisprudenziale “in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non vi è alcun particolare onere motivazionale in capo all' , che, Controparte_9
attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile; per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede (cfr. Cass.sez.VI sottosez. trib.15 marzo 2021 n.7233).
13 L'opponente ha – poi – formulato motivo di doglianza, sempre per vizio di motivazione, in ordine al calcolo degli interessi moratori.
In termini generali, come noto, l'intimazione esattoriale ha natura di “atto vincolato” poiché redatto in base ad un modello ministeriale da utilizzare per intimare il pagamento di somme risultanti da cartelle in precedenza notificate (cfr., tra le altre,
Cass. n.10692-2024).
Secondo le coordinate interpretative ed esegetiche tracciate dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella pronuncia 14 luglio 2022 n.22281, riferite al contenuto della cartella di pagamento e soprattutto agli accessori (interessi), deve osservarsi che:
-occorre stabilire, muovendo dal significato da attribuire ai parametri normativi di riferimento ed alle nozioni di "presupposti di fatto" e "ragioni giuridiche" contenute nella L. n. 212 del 2000, art. 7, cit., cosa concretamente l'amministrazione sia tenuta ad indicare nella cartella di pagamento per poter ritenere assolto l'obbligo motivazionale in punto di interessi e, per l'effetto, domandarsi se l'esternazione, al momento dell'emanazione della cartella, delle ragioni che stanno alla base della obbligazione relativa agli interessi - con riferimento alla data di decorrenza, al parametro normativo generale sulla cui base gli interessi sono stati richiesti, ai tassi via via applicabili e ai criteri di calcolo degli stessi- risulti, con riferimento a tutti o solamente a taluni di essi, funzionale a porre il contribuente in condizione di verificarne la correttezza, onde eventualmente dedurre elementi contrari, impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria, principale e "accessoria";
-ad orientare l'indagine sull'interpretazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, deve essere, dunque, la ricerca di un equo bilanciamento e contemperamento delle esigenze sottese al contrasto all'evasione con quelle di garanzia del diritto di difesa, che assuma i tratti dell'adeguatezza, della proporzionalità e della ragionevolezza rispetto agli interessi in gioco, avuto riguardo ai rispettivi oneri configurabili in capo alle due parti del rapporto tributario;
14 -al fondo della necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei "presupposti di fatto" e delle "ragioni giuridiche" che lo giustificano, vi è l'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" debeatur;
ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa;
-la giurisprudenza ha, da un lato, considerato prevalente l'interesse del contribuente -
artt. 23,24,97,111 e 113 Cost., ma anche art. 41 della Carta Europea dei diritti fondamentali, che alimenta i primi secondo un criterio di mutua circolazione
(v. Corte Cost. 30 aprile 2021, n. 84)- a una cognizione reale e non meramente formale degli obblighi nascenti dall'atto fiscale, e per questo favorevole all'idea di riversare sul fisco le conseguenze della mancata specificazione di elementi che potrebbero rendere più difficoltosa la difesa del contribuente in ragione della non completa conoscenza delle ragioni poste a base della ripresa in punto di interessi, fra i quali rientrerebbe anche l'esplicitazione del criterio di calcolo e dei saggi d'interesse volta a volta considerati nel computo degli interessi, mentre, per altro verso, ha indicato soluzioni meno protettive per il contribuente al fine di salvaguardare gli interessi, anch'essi di rango costituzionale - artt. 2,3,53 e 97 Cost. - correlati al recupero delle entrate volontariamente non versate dal contribuente e da questi dovute, per effetto dell'accertato inadempimento contestato al contribuente evasore, in virtù dei doveri inderogabili di solidarietà, fra cui quello di concorrere alle spese pubbliche secondo il principio di capacità contributiva, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione con i suoi corollari di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dei pubblici uffici;
-le Sezioni Unite hanno individuato la soluzione del “bilanciamento dei contrapposti interessi”al fine di "evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico" (cfr. ex multis, Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414; Cass., S.U.,
15 12 giugno 2019, n. 15750; Cass., S.U., 21 dicembre 2018, n. 33208; con specifico riguardo al bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti del contribuente e l'utilizzo da parte dell'amministrazione finanziaria di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale, v. Cass., 5 dicembre 2019, n. 31779 e Cass. 28 aprile 2015
n. 8605), onde garantire una "tutela sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale
(cfr. Corte Cost., sentenze 28 novembre 2012, n. 264; 9 maggio 2013, n. 85; 11 febbraio 2015, n. 10; 24 marzo 2016, n. 63; 24 gennaio 2017, n. 20; 23 marzo 2018,
n. 58).
Ebbene, seguendo tale rigoroso indirizzo, non può accedersi alla tesi difensiva dell'opponente in punto di nullità per vizio di motivazione, posto che il finanziamento pubblico è stato erogato in base alle disposizioni del Decreto
Legislativo 185-2000, contenenti anche la disciplina sugli interessi moratori ed inoltre perché il prospetto di calcolo degli interessi è stato allegato all'ingiunzione di pagamento emessa ex RD 639-1910.
Quindi, nel contemperamento degli interessi “in conflitto”, tenendo conto della certa conoscenza dell'esposizione debitoria in capo al (non contestata nel Pt_1
giudizio) e della agevole possibilità di verificare gli interessi moratori dovuti sull'importo delle rate non pagate, non può ravvisarsi alcun vizio motivazionale.
Ancor più considerando, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite, che il
– per quanto emerge dai documenti allegati da – è un contribuente Pt_1 CP_8
che invoca tutela per asseriti vizi formali attuando una condotta sostanziale che denota costanti inadempimenti agli obblighi contrattuali, fiscali, tributari.
Da ultimo, è anche infondato il motivo di nullità per mancata indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca trattandosi di comunicazione preventiva tesa ad ottenere il pagamento finalizzato ad escludere la successiva ed eventuale iscrizione ipotecaria
(connessa – inevitabilmente – alla individuazione dei beni sui quali far gravare la garanzia reale).
16 Per quanto esposto, l'opposizione deve rigettarsi e l'opponente deve essere condannato (art.91 cpc) al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, anche per la fase cautelare.
Il è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Pt_1
6.11.2023 emesso dal Commissario Straordinario dell'Ordine degli Avvocati di
Taranto.
Ritiene il Tribunale che l'ammissione al Gratuito Patrocinio debba essere revocata ex art.136 secondo comma dPR 115-2002 perché l'opposizione è stata proposta con mala fede, a fini dilatori e con l'intento di impedire ad , tramite , CP_2 CP_8
la soddisfazione del suo credito, non contestato dal destinatario del finanziamento.
La condotta “non improntata a buona fede” si desume dal fatto che il : Pt_1
- ha negato la notifica della cartella emessa per il credito , recapitata alla CP_2
sua residenza il 23.07.2014;
-ha lamentato la mancanza dell'atto prodromico al preavviso di iscrizione ipotecaria pur avendo ricevuto “personalmente” intimazioni di pagamento che includevano quella cartella;
-ha sollevato contestazioni formali infondate;
-ha proposto l'opposizione per sottarsi al pagamento per come può presumersi in forza dell'importante elenco di cartelle ed ingiunzioni non pagate negli anni;
-ha proposto un'istanza di sospensione, dichiarata inammissibile con ordinanza del 18 marzo 2024;
-ha preteso la difesa a spese dello Stato nonostante l'evidente posizione di evasore pluriennale delle regole contributive, del fisco, degli obblighi di pagamento a vario titolo (cfr. elenco dei crediti nelle intimazioni prodotte da ). CP_8
Il beneficio del gratuito patrocinio contrasta con la mala fede, la colpa grave, i redditi non dichiarati e ove dovesse ammettersi – in via definitiva – a tale beneficio una parte
17 dal delineato profilo, con formale e probabile impossidenza, si attuerebbe un vero e proprio corto circuito nel sistema delle spese di giustizia, in danno della collettività.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.5390-2023 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Parte_1
€12.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva, in favore di ciascuna parte opposta, con distrazione dell'importo spettante al procuratore costituito per che ne ha fatto richiesta;
CP_8
-dispone ex art.136 comma 2 dPR 115-2002 la revoca dell'ammissione al Patrocinio
a spese dello Stato per (provvedimento del 6.11.2023 emesso Parte_1
dal Commissario Straordinario dell'Ordine degli Avvocati di Taranto) e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 24 febbraio 2025 Il giudice annagrazia lenti
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