Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente rel.
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.R.G.1486/2024
promossa da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Ballardini Stefania
Contro
CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferroni
In punto a: appello avverso l'ordinanza di rilascio emessa il 23.9.2024 dal Tribunale di
Ravenna
MOTIVI in FATTO e in DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 23.9.2024 nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione promosso da ei confronti di il CP_1 Parte_1
Tribunale di Ravenna ai sensi degli art.li 665,667,447 bis e 426 c.p.c., ha ordinato a quest'ultimo, il rilascio per finita locazione, con salvezza delle eccezioni dell'intimato,
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello sul presupposto Parte_1 che il provvedimento avesse la sostanza di sentenza ed eccependo il mancato rispetto del termine di venti giorni per l'intimato, l'erroneo accoglimento della domanda di sfratto in costanza della validità del contratto, sulla base di una raccomandata di recesso mai ricevuta dal conduttore e sulla base di una erronea interpretazione della scadenza del contratto, nonché la inprocedibilità del procedimento introdotto con citazione ex art. 657 c.p.c. anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., la omessa motivazione in ordine alla eccezione di nullità per omessa registrazione della modifica del contratto di locazione e la erronea pronuncia di ordinanza di rilascio nonostante la opposizione fosse fondata su prova scritta.
L'appellata i è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità CP_1 dell'appello avverso la ordinanza e nel merito la sua infondatezza.
La causa è stata decisa come da dispositivo di cui si è data lettura all'udienza del 6.12.2024.
L'appello è inammissibile in quanto proposto avverso una ordinanza provvisoria di rilascio espressamente emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. che il legislatore qualifica come provvedimento non impugnabile.
Né può condividersi il rilievo dell'appellante secondo cui il provvedimento impugnato, ancorchè emesso nella forma di ordinanza, avrebbe valore di sentenza;
a parte che l'appellante non spiega le ragioni della qualificazione in tali termini del provvedimento impugnato, si osserva che questo è privo del carattere di definitività in quanto espressamente emesso con salvezza delle eccezioni dell'intimato per il cui esame è stato disposta la prosecuzione del giudizio con la fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c.
Le argomentazioni svolte nella parte motiva dell'ordinanza sono il frutto di una sommaria delibazione esclusivamente al fine di escludere, nei motivi della opposizione dell'intimato, le ricorrenza di gravi motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza.
L'esito del gravame giustifica la imposizione delle spese del grado a carico dell'appellante.
Deve inoltre darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado che liquida in euro 2000,00 per compensi oltre esborsi ed accessori di legge.
Dà atto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Bologna, 6.12.2024
Il Presidente est.
Dott.Maria Cristina Salvadori