Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Bava e Floriana De Donno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Floriana De Donno in Lecce, via Braccio Martello, n. 6;
contro
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Nigro, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
- del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’Ordinanza dirigenziale del 4^ settore Urbanistica ed Igiene Ambientale del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- del 31.01.2025, notificata in data 13.02.2025;
di tutti gli atti e i pareri ad essa presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. MM LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 292 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato e depositato in data 20.03.2025, le parti ricorrenti hanno domandato, previa sospensiva, “l’annullamento della Ordinanza Dirigenziale del 4^ settore Urbanistica ed Igiene Ambientale del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, emessa in data 31.01.2025 e notificata in data 13.02.2025, nonché di tutti gli atti e i pareri ad esso presupposti” .
1.1. Con il predetto atto introduttivo, le parti ricorrenti hanno proposto quattro doglianze: con la prima censura, le stesse si dolgono – in sintesi – dell’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito del procedimento che ha condotto all’emanazione dell’ordinanza di demolizione impugnata; con la seconda censura, le parti ricorrenti si dolgono genericamente e in via ipotetica del fatto che – apparentemente – sull’area di proprietà delle stesse (mappale 107) vi insista solo la recinzione elettrosaldata fissata su cordoli in cemento e non anche le ulteriori opere abusive adibite a canile e sostengono dunque che, al più, tale recinzione sarebbe stata soggetta a S.c.i.a. con conseguente irrogazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001; con la terza censura, le parti ricorrenti si dolgono dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, emergendo dal verbale di sopralluogo che il tecnico comunale non avrebbe potuto avvicinarsi ai luoghi in quanto sarebbe stato presente un cane da guardia; con la quarta ed ultima censura, le parti ricorrenti si dolgono – in sintesi – del fatto che, essendo a distanza di 1000 km dal loro terreno, sarebbero incolpevoli e che l’azione abusiva sarebbe da ricondurre esclusivamente in capo al sig. -OMISSIS-.
2. All’esito dell’udienza camerale del 28.04.2025, il Collegio – con l’ordinanza n. 161 del 29.04.2025 – ha accolto la misura cautelare richiesta in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa.
3. In data 13.05.2025, l’ente locale resistente si è costituito con memoria ove ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. In vista dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
5. All’udienza pubblica del 09.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte.
7. Con una prima censura, le parti ricorrenti si dolgono – in sintesi – dell’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito del procedimento che ha condotto all’emanazione dell’ordinanza di demolizione impugnata.
7.1. La censura è infondata.
7.2. Com’è noto, secondo una costante giurisprudenza amministrativa, “ l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 27/10/2025, (ud. 17/09/2025- dep. 27/10/2025) - sentenza n. 8315; Cons. Stato, sez. II, 16 aprile 2025, sentenza n. 3265).
7.3. Di qui l’infondatezza della predetta doglianza.
8. Con una seconda censura, le parti ricorrenti si dolgono genericamente e in via ipotetica del fatto che – apparentemente – sull’area di proprietà delle stesse (mappale 107) vi insista solo la recinzione elettrosaldata fissata su cordoli in cemento e non anche le ulteriori opere abusive adibite a canile e sostengono dunque che, al più, tale recinzione sarebbe stata soggetta a S.c.i.a. con conseguente irrogazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001.
8.1. La censura è destituita di fondamento.
8.2. Anzitutto, già dalla relazione del sopralluogo versata in atti, oltre alla presenza della recinzione fissata su cordoli di cemento che delimita tutta l’area, emerge che sull’area individuata dai due mappali sono presenti “ cucce ” realizzate in conci di tufo, alcune coperte da lamiera, altre con travetti e gettata di cemento. La presenza dei manufatti abusivi – adibiti a ricovero per cani – sull’area di proprietà delle parti ricorrenti emerge anche dalla ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- emessa nel procedimento r.g. -OMISSIS- del 2025 e prodotta dalle stesse in data 01.12.2025 (cfr. doc. 7, pagina 4, della parte ricorrente). Nella predetta ordinanza si legge infatti quanto segue: “ è, poi, pacifico tra le parti, oltre che provato in via documentale, che già nel maggio 2018, le forze dell’ordine procedettero ad un sopralluogo sui luoghi di causa, accertando la presenza di manufatti, adibiti a ricovero per cani, anche sulla particella di proprietà dei ricorrenti .”
8.3. Ad ogni modo, anche a voler seguire la tesi delle parti ricorrenti – su cui graverebbe peraltro l’onere della prova non assolto nel caso di specie essendo le deduzioni generiche ed ipotetiche – secondo cui i manufatti abusivi presenti sull’area sarebbero da assoggettare al regime della s.c.i.a. e non del permesso di costruire, l’intervento repressivo-sanzionatorio posto in essere dall’amministrazione resistente presenta tutti i presupposti e le condizioni normativamente previste dagli artt. 27 e 33 del d.P.R. n. 380/2001. E ciò in quanto costituisce insegnamento pretorio consolidato – da cui questo Collegio non intende discostarsi – quello secondo il quale “ anche le opere soggette al regime della DIA o della SCIA sono soggette a rimozione, se siano realizzate abusivamente, qualora non siano conformi agli strumenti urbanistici: invero, “atteso che in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia), l’applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d’inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti, laddove manchino i presupposti per l’intervento, come, per l’appunto, nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione del regolamento edilizio, è legittima l’ordinanza di demolizione ” (TAR Latina n. 248 del 28.3.2022; TAR Roma, n. 5389 del 7.5.2023; C.d.S. n. 3454/2018; C.d.S. n. 193/2018)” (così, da ultimo, T.A.R. Roma Lazio sez. II, 14/07/2025, (ud. 02/07/2025- dep. 14/07/2025) – sentenza n. 13798; Cons. St., sez. VI, sentenza n. 9635/2023).
8.4. E nella specie sono le stesse parti ricorrenti che – a pagina 11 del proprio atto introduttivo – danno atto del fatto che le opere siano poste in violazione del regolamento edilizio del Comune di -OMISSIS-.
8.5. In definitiva, quindi, l’intervento edilizio posto in essere non è conforme alla vigente normativa urbanistico-edilizia, sì da rendere del tutto legittimo il potere repressivo-sanzionatorio esercitato dall’amministrazione con il provvedimento impugnato.
8.6. Ad ogni modo, la tesi delle parti ricorrenti è altresì destituita di fondamento anche perché com’è noto, “ la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa ” ( ex plurimis : Cons. Stato Sez. VII, 20/04/2023, sentenza n. 4029; e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. VI, 30/06/2021, sentenza n. 4919, Cons. Stato Sez. VI, 30/06/2020, sentenza n. 4170, Cons. Stato Sez. VI, 12/03/2020, sentenza n. 1783; T.a.r. Lecce – sezione prima – sentenza n. 344 del 07.03.2025).
8.7. Di qui l’infondatezza anche della predetta censura.
9. Con la terza censura, le parti ricorrenti si dolgono dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, emergendo dal verbale di sopralluogo che il tecnico comunale non avrebbe potuto avvicinarsi ai luoghi in quanto sarebbe stato presente un cane da guardia.
9.1. La censura è infondata.
9.2. Anzitutto, a differenza di quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, non trova riscontro nel verbale in questione il fatto che il tecnico comunale non si sia potuto avvicinare ai luoghi da ispezionare, bensì semplicemente risulta ex actis che lo stesso non sia potuto entrare (il che è ben diverso dalla possibilità di visionare in prossimità) nei manufatti adibiti a canile. Peraltro, la circostanza che il luogo sia stato ispezionato da vicino è comprovata dalle numerose fotografie allegate al verbale (17 per l’esattezza) e da quanto descritto nello stesso verbale che, com’è noto, ha valore fidefacente.
9.3. Peraltro, in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa, va sottolineato come “ l’edificazione in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo (sia) circostanza che, di per sé sola, costituisca ragione giustificativa bastevole a reggere l’atto sanzionatorio, di tal che nessun difetto di istruttoria o motivazione può riscontrarsi nell’atto sanzionatorio, una volta che sia stata accertata l’edificazione abusiva ” (cfr. ex multis , T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 01/08/2022, (ud. 21/06/2022 – dep. 01/08/2022) sentenza n. 5149; Consiglio di Stato, sez. VI, 05/09/2018, sentenza n. 5211).
9.4. Di qui l’infondatezza anche della predetta censura.
10. Con la quarta ed ultima censura, le parti ricorrenti si dolgono – in sintesi – del fatto che, essendo a distanza di 1000 km dal loro terreno, sarebbero incolpevoli e che l’azione abusiva sarebbe da ricondurre esclusivamente in capo al sig. -OMISSIS-.
10.1. La censura è infondata.
10.2. Com’è noto, con riferimento al proprietario dell’immobile, che può ben essere destinatario dell’ordinanza di demolizione ex art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo il Consiglio di Stato “ il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all’effetto sanzionatorio di cui all’art. 31 del testo unico dell’edilizia della demolizione o dell’acquisizione come effetto della inottemperanza all’ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa. Perché vi siano misure concretanti le “azioni idonee” ad escludere l’esclusione di responsabilità o la partecipazione all’abuso effettuato da terzi, prescindendo dall’effettivo riacquisto della materiale disponibilità del bene, si ritiene necessario un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore (“che si sia adoperato, una volta venutone a conoscenza, per la cessazione dell’abuso”, tra tante, si veda Cassazione penale, 10 novembre 1998, n. 2948), al fine di evitare l’applicazione di una norma che, in caso di omessa demolizione dell’abuso, prevede che l’opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime siano, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune, non bastando invece a tal fine un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali ” (cfr. Cons. Stato sent. n. 2211 del 4 maggio 2015, Cons. Stato sent. n. 3897 del 07 agosto 2015; T.A.R. Lecce Puglia sez. III, 4/11/2016, sentenza n. 1653).
10.3. Nella specie, le parti ricorrenti si sono disinteressate del loro fondo per anni e non hanno inoltrato alcuna diffida, né effettuato alcuna denuncia all’autorità giudiziaria e, pertanto, non hanno assolto all’onere della prova gravante sulle stesse, volto ad impedire l’emanazione dell’ordinanza di demolizione anche nei confronti delle stesse. L’unica iniziativa è stata l’azione possessoria tardiva che comunque, nel caso in esame, non rileva essendo successiva (notificata in data 15.04.2025) all’emanazione dell’ordinanza di demolizione impugnata (datata 31.01.2025).
10.4. È appena il caso di precisare, a tale ultimo riguardo, che l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime, peraltro nella specie non ancora formalmente intervenuta, può lasciare indenne il proprietario estraneo all’esecuzione delle opere abusive solo quando questi, nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari di cui è titolare, si sia adoperato con i mezzi previsti dall’ordinamento per impedire la realizzazione degli abusi edilizi o per agevolarne la rimozione (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2016 n. 358 e 30 marzo 2015n. 1650; TAR Campania Napoli, Sez. III, 8 gennaio 2016 n. 14; TAR Campania Napoli, Sez. II, 6 marzo 2014 n. 1360; T.A.R. Napoli Campania sez. II, 27/06/2019, (ud. 21/05/2019- dep. 27/06/2019), sentenza n. 3527).
10.5. Ebbene, nella specie, la distanza dai beni non può certo giustificare e ovviare (al)la palese violazione dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari di cui sono titolari le odierne parti ricorrenti.
10.6. Di qui la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata e l’infondatezza anche di tale ultima doglianza.
11. In conclusione, per la ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
12. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, perle affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, sentenza n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, sentenza n. 7663).
13. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido le parti ricorrenti a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte resistente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, -OMISSIS-1, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
TT NC, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
MM LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MM LG | TT NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.