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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2669 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/03/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato TOLDO ANDREA
e
DALLA SS VA, , nato a [...] C.F._2
il 08/03/1976, rappresentato e difeso dall'avvocato BIASIOLO ELISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Vicenza, via Salvemini n. 21 di proprietà del sig. DA AR IO unitamente ai mobili, arredi e pertinenze (ad eccezione dei beni mobili personali contenuti nella lista già sottoscritta dai coniugi), viene assegnata al medesimo che ivi abiterà unitamente ai figli e ivi Per_1 Per_2 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. la sig.ra come da accordi con il sig. DA AR trasferirà la Parte_1
Per_ propria residenza e quella della IA minore, a Montegalda (VI) in via Feriani.
PIANO GENITORIALE PER I IG IN
Per_
4. I figli minorenni, e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. i figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna Per_1 Per_2 sita in Vicenza, via Salvemini n. 21 e considerata la loro età, rispettivamente venti e diciassette anni, potranno vedere e stare con la madre nei modi e nei tempi che vorranno;
Per_
6. la IA minore, resta collocata prevalentemente presso la dimora materna sita in Comune di Montegalda (VI) , via Feriani e potrà stare con il padre secondo le seguenti modalità: 6/a) potrà pernottare presso la casa del padre nella giornata di mercoledì (ovvero in altro giorno della settimana che verrà concordemente individuato
2 in base ai futuri impegni scolastici/sportivi della minore) dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando il padre la accompagnerà nuovamente a scuola e a week-end alterni. Altre modalità di visita potranno essere concordate direttamente dal padre e dalla madre tenuto conto della volontà e degli impegni della minore, 6/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la IA seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive Per_ trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Vanno in alternanza anche i giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre e patrono salvo che la festività cada durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con la IA;
7. A seguito del trasferimento della residenza della minore presso la nuova casa materna sita a Montegalda, in via Feriani, il sig. DA AR IO verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c intestato alla moglie entro e non oltre Parte_1
Per_ il giorno dodici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la sola IA pari ad
€ 750,00 (settecentocinquanta,00) mensili, rivalutabile automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
Per_
8. le spese straordinarie relative alla IA (per la cui individuazione e regolamentazione le Parti si richiamano espressamente al “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza - individuazione e regolamentazione delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento”), saranno ripartite nella misura 85% a carico del padre mentre la restante percentuale pari al 15% sarà a carico della madre. La IG.ra , quale Parte_1
Per_ genitore collocatario di percepirà l'assegno unico universale spettante per la minore. Le parti si impegnano a comunicare l'esistenza di polizze di rimborso delle spese mediche per i figli oggetto di convenzione con l'azienda presso la quale svolgono attività lavorativa. Il genitore beneficiario della polizza sarà tenuto ad anticipare l'intero importo, in considerazione del successivo rimborso previsto;
9. il sig. DA AR IO si farà carico al 100% delle spese ordinarie e
3 straordinarie dei figli (maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) e (attualmente studente presso l'istituto di scuola superiore Per_2
Farina di Vicenza), che continueranno a vivere con lui nell'attuale casa coniugale. Le spese comprendono a titolo esemplificativo: spese mediche, dentistiche fisioterapiche, attività sportive e ludiche, spese scolastiche e universitarie (tasse, iscrizioni, libri, corsi, master, viaggi-studio, etc.), vacanze. Resta inteso che i soggiorni, gite e vacanze organizzate autonomamente dalla madre con i figli rimarranno a carico esclusivo della stessa. Il IG. DA AR percepirà inoltre l'assegno unico universale relativo ai figli e in quanto genitore collocatario. Per_1 Per_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Si da atto che il sig. DA AR IO si è impegnato a dare attuazione all'accordo sottoscritto dalle parti in data 01.07.2025 avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile individuato e scelto dalla sig.ra come sua nuova Parte_1 residenza sito all'interno del complesso immobiliare denominato “Green Village
Settecolli” in comune di Montegalda (VI) in via Feriani, noto alle Parti, che sarà intestato alla medesima sig.ra , nonché a corrispondere, nei termini e Parte_1 nelle modalità pattuite, alla sig.ra la somma a saldo e stralcio di € 10.000,00 Parte_1
(diecimila/00) a titolo di contributo per l'acquisto del mobilio della nuova abitazione Per_ Per_ dove andrà a vivere con la IA minore, (in particolare: cameretta per cucina e relativi elettrodomestici). La sig.ra , si è impegnata a non asportare Parte_1 alcun bene dall'attuale abitazione coniugale, ad eccezione dei propri effetti personali e di parte dei beni e degli oggetti anche di sua proprietà (in quanto regali di matrimonio o acquistati con denari propri) così come indicati nell'allegato già sottoscritto dalle parti. La IG.ra a seguito dell'acquisto dell'immobile e al Parte_1 ricevimento della somma rinuncia espressamente e in via definitiva a qualsiasi ulteriore pretesa economica, patrimoniale o personale che possa derivare, a qualsiasi titolo, dal rapporto di coniugio;
11. gli odierni ricorrenti in virtù degli accordi intercorsi non avanzano alcuna reciproca richiesta in ordine al proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente;
4 12. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
13. spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RC (VI) in data 12/09/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione di Per_2
Per_ presso il padre e di presso la madre, con i tempi di visita accordati per entrambi i genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento Per_ della minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti che il padre provveda in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore;
Per_2
5 Per_
-le spese straordinarie relative alla minore come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre all'85% e a carico della madre al 15%;
-concordemente le parti hanno chiesto che sia il padre a provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, via Salvemini n. 21 in favore di DA AR IO quale genitore convivente con i figli e;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
6 a) omologa la separazione personale dei coniugi e DALLA Parte_1
SS VA, uniti in matrimonio in RC (VI) in data
12/09/2004 con atto trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
RC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2669 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/03/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato TOLDO ANDREA
e
DALLA SS VA, , nato a [...] C.F._2
il 08/03/1976, rappresentato e difeso dall'avvocato BIASIOLO ELISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Vicenza, via Salvemini n. 21 di proprietà del sig. DA AR IO unitamente ai mobili, arredi e pertinenze (ad eccezione dei beni mobili personali contenuti nella lista già sottoscritta dai coniugi), viene assegnata al medesimo che ivi abiterà unitamente ai figli e ivi Per_1 Per_2 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. la sig.ra come da accordi con il sig. DA AR trasferirà la Parte_1
Per_ propria residenza e quella della IA minore, a Montegalda (VI) in via Feriani.
PIANO GENITORIALE PER I IG IN
Per_
4. I figli minorenni, e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. i figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna Per_1 Per_2 sita in Vicenza, via Salvemini n. 21 e considerata la loro età, rispettivamente venti e diciassette anni, potranno vedere e stare con la madre nei modi e nei tempi che vorranno;
Per_
6. la IA minore, resta collocata prevalentemente presso la dimora materna sita in Comune di Montegalda (VI) , via Feriani e potrà stare con il padre secondo le seguenti modalità: 6/a) potrà pernottare presso la casa del padre nella giornata di mercoledì (ovvero in altro giorno della settimana che verrà concordemente individuato
2 in base ai futuri impegni scolastici/sportivi della minore) dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando il padre la accompagnerà nuovamente a scuola e a week-end alterni. Altre modalità di visita potranno essere concordate direttamente dal padre e dalla madre tenuto conto della volontà e degli impegni della minore, 6/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la IA seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive Per_ trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Vanno in alternanza anche i giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre e patrono salvo che la festività cada durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con la IA;
7. A seguito del trasferimento della residenza della minore presso la nuova casa materna sita a Montegalda, in via Feriani, il sig. DA AR IO verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c intestato alla moglie entro e non oltre Parte_1
Per_ il giorno dodici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la sola IA pari ad
€ 750,00 (settecentocinquanta,00) mensili, rivalutabile automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
Per_
8. le spese straordinarie relative alla IA (per la cui individuazione e regolamentazione le Parti si richiamano espressamente al “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza - individuazione e regolamentazione delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento”), saranno ripartite nella misura 85% a carico del padre mentre la restante percentuale pari al 15% sarà a carico della madre. La IG.ra , quale Parte_1
Per_ genitore collocatario di percepirà l'assegno unico universale spettante per la minore. Le parti si impegnano a comunicare l'esistenza di polizze di rimborso delle spese mediche per i figli oggetto di convenzione con l'azienda presso la quale svolgono attività lavorativa. Il genitore beneficiario della polizza sarà tenuto ad anticipare l'intero importo, in considerazione del successivo rimborso previsto;
9. il sig. DA AR IO si farà carico al 100% delle spese ordinarie e
3 straordinarie dei figli (maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) e (attualmente studente presso l'istituto di scuola superiore Per_2
Farina di Vicenza), che continueranno a vivere con lui nell'attuale casa coniugale. Le spese comprendono a titolo esemplificativo: spese mediche, dentistiche fisioterapiche, attività sportive e ludiche, spese scolastiche e universitarie (tasse, iscrizioni, libri, corsi, master, viaggi-studio, etc.), vacanze. Resta inteso che i soggiorni, gite e vacanze organizzate autonomamente dalla madre con i figli rimarranno a carico esclusivo della stessa. Il IG. DA AR percepirà inoltre l'assegno unico universale relativo ai figli e in quanto genitore collocatario. Per_1 Per_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Si da atto che il sig. DA AR IO si è impegnato a dare attuazione all'accordo sottoscritto dalle parti in data 01.07.2025 avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile individuato e scelto dalla sig.ra come sua nuova Parte_1 residenza sito all'interno del complesso immobiliare denominato “Green Village
Settecolli” in comune di Montegalda (VI) in via Feriani, noto alle Parti, che sarà intestato alla medesima sig.ra , nonché a corrispondere, nei termini e Parte_1 nelle modalità pattuite, alla sig.ra la somma a saldo e stralcio di € 10.000,00 Parte_1
(diecimila/00) a titolo di contributo per l'acquisto del mobilio della nuova abitazione Per_ Per_ dove andrà a vivere con la IA minore, (in particolare: cameretta per cucina e relativi elettrodomestici). La sig.ra , si è impegnata a non asportare Parte_1 alcun bene dall'attuale abitazione coniugale, ad eccezione dei propri effetti personali e di parte dei beni e degli oggetti anche di sua proprietà (in quanto regali di matrimonio o acquistati con denari propri) così come indicati nell'allegato già sottoscritto dalle parti. La IG.ra a seguito dell'acquisto dell'immobile e al Parte_1 ricevimento della somma rinuncia espressamente e in via definitiva a qualsiasi ulteriore pretesa economica, patrimoniale o personale che possa derivare, a qualsiasi titolo, dal rapporto di coniugio;
11. gli odierni ricorrenti in virtù degli accordi intercorsi non avanzano alcuna reciproca richiesta in ordine al proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente;
4 12. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
13. spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RC (VI) in data 12/09/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione di Per_2
Per_ presso il padre e di presso la madre, con i tempi di visita accordati per entrambi i genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento Per_ della minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti che il padre provveda in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore;
Per_2
5 Per_
-le spese straordinarie relative alla minore come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre all'85% e a carico della madre al 15%;
-concordemente le parti hanno chiesto che sia il padre a provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, via Salvemini n. 21 in favore di DA AR IO quale genitore convivente con i figli e;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
6 a) omologa la separazione personale dei coniugi e DALLA Parte_1
SS VA, uniti in matrimonio in RC (VI) in data
12/09/2004 con atto trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
RC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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