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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11333/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11333/2022 promossa da:
TA , in persona dell'omonimo titolare, con sede in Bagno a Ripoli Controparte_1 (FI) Via Pulicciano n. 68, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Milvia Falatti (C.F. P.IVA_1
) e dall'Avv. Benedetta Bianchi (C.F. ) (p.I.V.A. CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via Arnolfo, 43, come da P.IVA_2 mandato allegato all'atto di citazione in appello ATTORE APPELLANTE contro
, codice fiscale n. in Controparte_2 P.IVA_3 persona del suo amministratore Dr. con studio in Via Fontebuoni, n. 4/6, CAP 50137, CP_3 città Firenze, prov. FI, tel. 055 6120448/055600185, fax 055 6123842, Codice Fiscale P.IVA_4 PEC: rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Donati (C.F.: Email_1
) presso la cui persona e nel cui studio in Firenze, Via Giovan Battista Amici CodiceFiscale_3
n. 20, elegge speciale domicilio in forza di procura alle liti conferita su foglio elettronico materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: nel merito, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Firenze, n. 697/2022 pubblicata in data 22 Marzo 2022, relativa al procedimento R.G. n. 8615/e per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.1951/2020
(R.G. 3472/20) emesso dal Giudice di Pace di Firenze in data 18.06.2020, nonché condannare il
, in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento Controparte_2 immediato della somma di €. 3.065,56, ovvero la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed indennità da rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alla somma di €. 676,00, ed accessori quali compensi legali e spese vive del procedimento monitorio. In via istruttoria, voglia il
Tribunale Ecc.mo voglia convocare a chiarimenti il C.T.U.. affinchè determini i tempi di esecuzione del contratto di appalto, in esito al deposito agli atti del presente Firmato Da: Emesso Email_2
Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 161a05e giudizio del fascicolo di primo grado e del fascicolo del procedimento monitorio. Sempre in via istruttoria, voglia il Tribunale Ecc.mo ordinare a parte appellata di produrre l'allegato al contratto di appalto denominato/costituito dalla
“lista delle lavorazioni”, non prodotto dalla parte medesima. In alternativa, si insiste perchè parte
pagina 1 di 3 appellante sia autorizzata a produrre tale documento. Ancora in via istruttoria, voglia il Tribunale
Ecc.mo ammettere la prova per testi come richiesta al Giudice di Pace in sede di memoria ex Art. 320 c.p.c. depositata agli atti del giudizio di primo grado, con i testi indicati in tale sede. Con vittoria di competenze legali e spese vive di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: si insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, nell'ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, si chiede che venga comunque confermata l'applicazione della penale di €2.688,03, da compensare con l'eventuale credito residuo della Parte_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta individuale ha proposto appello avverso la sentenza n. 697/2022 emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Firenze in data 22.3.2022 con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1951/2020 avanzata dal Firenze. Parte_2
Tra le parti era stato sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere di natura condominiale, che vedevano come progettista e direttore dei lavori l'Ing. Persona_1
In particolare, le opere appaltate consistevano: A) nell'adeguamento alle norme antincendio dell'autorimessa condominiale e dei box auto privati;
B) nell'adeguamento alle norme INAIL della centrale termica. Secondo l'assunto di parte appellante, tali opere erano state tutte eseguite dalla ditta appaltatrice, tranne le opere di saldatura finale, per un importo di Euro 100,00. Nello specifico, le opere di adeguamento dell'autorimessa avevano subito ritardi solamente a causa delle difficoltà CP_4 di reperimento e del maggior costo, rispetto a quello indicato in contabilità dal Direttore dei lavori, delle lastre ignifughe scelte dal professionista;
oltre a ciò, il ritardo era stato determinato dalla maggior superficie, rispetto a quella indicata dal Direttore dei lavori, su cui le lastre ignifughe avrebbero dovuto essere posate (con una differenza del 33%). Tuttavia, nonostante tali difficoltà, la ditta aveva completato i suddetti lavori nei tempi previsti dal contratto di appalto.
Parimenti, sempre secondo l'appellante, erano state correttamente eseguite le opere relative alla centrale termica, tranne le saldature finali in quanto l'impianto progettato dall'Ing. non era Per_1 adeguato e, pertanto, non poteva essere collaudato. Proprio a causa di tale errore, il aveva CP_2 revocato l'incarico al professionista, nominandone un altro, che aveva dovuto redigere un nuovo progetto, con conseguente ritardo non imputabile alla ditta appaltatrice.
Del tutto erronea, pertanto, deve ritenersi, secondo parte appellante, la motivazione del primo Giudice che aveva ritenuto non dovuta la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito che Controparte_5 dagli atti e documenti del giudizio di primo grado era emerso che “i lavori non potevano essere ultimati”, qualunque ne fosse stata la causa, con conseguente insussistenza del diritto al pagamento delle opere richiesto con la fattura emessa da parte appellante. A causa di ciò, il nuovo Direttore dei lavori aveva preferito affidare ad altra ditta il completamento dei lavori.
Ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha accertato, con conclusioni condivisibili in quanto supportate dai documenti in atti e da argomentazioni tecniche approfondite, che l'importo delle opere di cui alla fattura n. 42/2017 emessa dalla ditta è congruo, ad eccezione della fornitura e CP_1 posa in opera del pressostato di sicurezza, e che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta medesima alla data dell'8.5.2027 è pari ad Euro 13.762,10.
pagina 2 di 3 Ha poi accertato che i lavori relativi all'autorimessa sono stati completati e risultano esenti da vizi, mentre i lavori relativi alla centrale termica risultano non completati: nonostante, infatti, siano stati messi in opera i vasi di espansione, mancano i collegamenti elettrici ed idraulici, le valvole di sicurezza e il pressostato aggiuntivo.
Quanto al ritardo nell'esecuzione dei lavori, ha quantificato un ritardo di 54 giorni rispetto al termine previsto nel contratto di appalto nell'esecuzione dei lavori all'autorimessa, che non ha saputo imputare alla ditta appaltatrice o al direttore dei lavori.
Ne consegue che, siccome l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta è stato stimato CP_1 dal CTU in complessivi Euro 13.762,10 ed il Condominio committente ha pacificamente corrisposto la somma di Euro 11.983,47, risulta ancora dovuta alla ditta appellante la somma di Euro 1.778,63, anzichè quella oggetto della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo. I ritardi accertati nell'esecuzione dei lavori sono irrilevanti, in quanto non si è potuti pervenire, per le ragioni esposte dal CTU, all'accertamento in ordine all'imputabilità di tali ritardi. In ogni caso, il CTU ha accertato i lavori effettivamente eseguiti dalla Parte_1
Pertanto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo confermato per il minor importo di Euro 1.778,63.
Vista la parziale soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Devono porsi in via definitiva a carico solidale delle parti le spese della CTU, già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di Euro 1.778,63.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
PONE in via definitiva a carico solidale delle parti le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11333/2022 promossa da:
TA , in persona dell'omonimo titolare, con sede in Bagno a Ripoli Controparte_1 (FI) Via Pulicciano n. 68, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Milvia Falatti (C.F. P.IVA_1
) e dall'Avv. Benedetta Bianchi (C.F. ) (p.I.V.A. CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via Arnolfo, 43, come da P.IVA_2 mandato allegato all'atto di citazione in appello ATTORE APPELLANTE contro
, codice fiscale n. in Controparte_2 P.IVA_3 persona del suo amministratore Dr. con studio in Via Fontebuoni, n. 4/6, CAP 50137, CP_3 città Firenze, prov. FI, tel. 055 6120448/055600185, fax 055 6123842, Codice Fiscale P.IVA_4 PEC: rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Donati (C.F.: Email_1
) presso la cui persona e nel cui studio in Firenze, Via Giovan Battista Amici CodiceFiscale_3
n. 20, elegge speciale domicilio in forza di procura alle liti conferita su foglio elettronico materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: nel merito, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Firenze, n. 697/2022 pubblicata in data 22 Marzo 2022, relativa al procedimento R.G. n. 8615/e per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.1951/2020
(R.G. 3472/20) emesso dal Giudice di Pace di Firenze in data 18.06.2020, nonché condannare il
, in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento Controparte_2 immediato della somma di €. 3.065,56, ovvero la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed indennità da rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alla somma di €. 676,00, ed accessori quali compensi legali e spese vive del procedimento monitorio. In via istruttoria, voglia il
Tribunale Ecc.mo voglia convocare a chiarimenti il C.T.U.. affinchè determini i tempi di esecuzione del contratto di appalto, in esito al deposito agli atti del presente Firmato Da: Emesso Email_2
Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 161a05e giudizio del fascicolo di primo grado e del fascicolo del procedimento monitorio. Sempre in via istruttoria, voglia il Tribunale Ecc.mo ordinare a parte appellata di produrre l'allegato al contratto di appalto denominato/costituito dalla
“lista delle lavorazioni”, non prodotto dalla parte medesima. In alternativa, si insiste perchè parte
pagina 1 di 3 appellante sia autorizzata a produrre tale documento. Ancora in via istruttoria, voglia il Tribunale
Ecc.mo ammettere la prova per testi come richiesta al Giudice di Pace in sede di memoria ex Art. 320 c.p.c. depositata agli atti del giudizio di primo grado, con i testi indicati in tale sede. Con vittoria di competenze legali e spese vive di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: si insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, nell'ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, si chiede che venga comunque confermata l'applicazione della penale di €2.688,03, da compensare con l'eventuale credito residuo della Parte_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta individuale ha proposto appello avverso la sentenza n. 697/2022 emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Firenze in data 22.3.2022 con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1951/2020 avanzata dal Firenze. Parte_2
Tra le parti era stato sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere di natura condominiale, che vedevano come progettista e direttore dei lavori l'Ing. Persona_1
In particolare, le opere appaltate consistevano: A) nell'adeguamento alle norme antincendio dell'autorimessa condominiale e dei box auto privati;
B) nell'adeguamento alle norme INAIL della centrale termica. Secondo l'assunto di parte appellante, tali opere erano state tutte eseguite dalla ditta appaltatrice, tranne le opere di saldatura finale, per un importo di Euro 100,00. Nello specifico, le opere di adeguamento dell'autorimessa avevano subito ritardi solamente a causa delle difficoltà CP_4 di reperimento e del maggior costo, rispetto a quello indicato in contabilità dal Direttore dei lavori, delle lastre ignifughe scelte dal professionista;
oltre a ciò, il ritardo era stato determinato dalla maggior superficie, rispetto a quella indicata dal Direttore dei lavori, su cui le lastre ignifughe avrebbero dovuto essere posate (con una differenza del 33%). Tuttavia, nonostante tali difficoltà, la ditta aveva completato i suddetti lavori nei tempi previsti dal contratto di appalto.
Parimenti, sempre secondo l'appellante, erano state correttamente eseguite le opere relative alla centrale termica, tranne le saldature finali in quanto l'impianto progettato dall'Ing. non era Per_1 adeguato e, pertanto, non poteva essere collaudato. Proprio a causa di tale errore, il aveva CP_2 revocato l'incarico al professionista, nominandone un altro, che aveva dovuto redigere un nuovo progetto, con conseguente ritardo non imputabile alla ditta appaltatrice.
Del tutto erronea, pertanto, deve ritenersi, secondo parte appellante, la motivazione del primo Giudice che aveva ritenuto non dovuta la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito che Controparte_5 dagli atti e documenti del giudizio di primo grado era emerso che “i lavori non potevano essere ultimati”, qualunque ne fosse stata la causa, con conseguente insussistenza del diritto al pagamento delle opere richiesto con la fattura emessa da parte appellante. A causa di ciò, il nuovo Direttore dei lavori aveva preferito affidare ad altra ditta il completamento dei lavori.
Ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha accertato, con conclusioni condivisibili in quanto supportate dai documenti in atti e da argomentazioni tecniche approfondite, che l'importo delle opere di cui alla fattura n. 42/2017 emessa dalla ditta è congruo, ad eccezione della fornitura e CP_1 posa in opera del pressostato di sicurezza, e che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta medesima alla data dell'8.5.2027 è pari ad Euro 13.762,10.
pagina 2 di 3 Ha poi accertato che i lavori relativi all'autorimessa sono stati completati e risultano esenti da vizi, mentre i lavori relativi alla centrale termica risultano non completati: nonostante, infatti, siano stati messi in opera i vasi di espansione, mancano i collegamenti elettrici ed idraulici, le valvole di sicurezza e il pressostato aggiuntivo.
Quanto al ritardo nell'esecuzione dei lavori, ha quantificato un ritardo di 54 giorni rispetto al termine previsto nel contratto di appalto nell'esecuzione dei lavori all'autorimessa, che non ha saputo imputare alla ditta appaltatrice o al direttore dei lavori.
Ne consegue che, siccome l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta è stato stimato CP_1 dal CTU in complessivi Euro 13.762,10 ed il Condominio committente ha pacificamente corrisposto la somma di Euro 11.983,47, risulta ancora dovuta alla ditta appellante la somma di Euro 1.778,63, anzichè quella oggetto della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo. I ritardi accertati nell'esecuzione dei lavori sono irrilevanti, in quanto non si è potuti pervenire, per le ragioni esposte dal CTU, all'accertamento in ordine all'imputabilità di tali ritardi. In ogni caso, il CTU ha accertato i lavori effettivamente eseguiti dalla Parte_1
Pertanto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo confermato per il minor importo di Euro 1.778,63.
Vista la parziale soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Devono porsi in via definitiva a carico solidale delle parti le spese della CTU, già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di Euro 1.778,63.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
PONE in via definitiva a carico solidale delle parti le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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