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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. ND Chiauzzi Giudice Relatore
dott. ES Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 50 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022,
posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza del 5 dicembre 2025, all'esito di udienza tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Chieti, via Ettore Ianni n. 51, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Di Nobile, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. , nato a [...] [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Miglianico, C.da Cerreto n. 169, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv.
Daniela Pavoni e dall'avv. Gabriele Franco Di Gregorio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 16 settembre 2022,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 27
novembre 2024, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la sig.ra ha chiesto che sia Parte_1
pronunciata la separazione giudiziale dal marito, sig. con addebito a carico Controparte_1 di quest'ultimo, deducendo una serie di gravi violazioni dei doveri coniugali da parte del medesimo.
Ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 8 febbraio 1998 con il sig.
con il quale ha instaurato il regime patrimoniale della separazione dei beni, e dal CP_1
quale aveva avuto cinque figli: (nato nel 1998), (nato nel 1999), (nata nel Per_1 Per_2 Per_3
2004), ES (nato nel 2007) e ND (nato nel 2018).
Ha riferito che durante il matrimonio entrambi i coniugi avevano svolto attività lavorativa: la sig.ra presso la società Dussmann con mansioni di pulizia presso Pt_1
l'Ospedale Civile di Chieti, con un reddito mensile di circa € 1.600,00, mentre il marito svolgeva, almeno inizialmente, attività di commercio ambulante di cibi e bevande attraverso una società di cui la stessa ricorrente era socia accomandataria. Tuttavia, tale attività risultava sospesa da tempo, anche a causa della pandemia, e il marito attualmente non esercitava alcuna attività lavorativa.
Ha rappresentato che la casa coniugale, insieme ad altri immobili e terreni, risultava di proprietà esclusiva del marito, alcuni dei quali erano confluiti in un fondo patrimoniale. In
particolare, ha narrato che nel 2017 era stato acceso un mutuo di circa € 150.000,00 per la ristrutturazione dell'abitazione danneggiata da un incendio, mutuo per il quale ella era garante.
Inoltre, per sostenere la famiglia in un momento di difficoltà economica, la ricorrente aveva
2 contratto un ulteriore finanziamento di € 15.000,00, che il marito si è impegnato a rimborsare,
ma che risultava da tempo inadempiuto.
Ha ulteriormente indicato che tutti i mezzi e le attrezzature acquistate per l'attività di ristorazione erano intestati a lei, ma risultavano nella materiale disponibilità del marito presso la casa coniugale.
Ha precisato che nel corso del matrimonio aveva contribuito integralmente alla gestione familiare, sia sotto il profilo economico che con riguardo alla cura dei figli e della casa,
nonostante la condotta aggressiva e violenta del marito, manifestatasi sin dall'inizio della convivenza e aggravata nel tempo anche dall'abuso di alcolici.
La ricorrente ha lamentato che, nonostante i tentativi di aiutare il coniuge anche con il supporto di specialisti, le condotte violente e le umiliazioni si erano intensificate, sino a coinvolgere anche i figli, con episodi di maltrattamenti verbali e fisici. A causa di ciò, il 20
settembre 2021 si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa familiare, portando con sé i tre figli minorenni, e prendendo in affitto un appartamento a Chieti, dove in seguito si erano trasferiti anche i due figli maggiorenni.
Nonostante il distacco, il marito aveva continuato a molestarla, sia telefonicamente sia presentandosi fisicamente presso la nuova abitazione, con atteggiamenti persecutori, minacce e offese, arrivando anche a insinuare l'esistenza di una relazione extraconiugale. La sig.ra aveva pertanto dovuto bloccare il telefono e disinstallare applicazioni che consentivano Pt_1
al marito di tracciarne la posizione.
Ha riferito inoltre che il sig. aveva iniziato a contattare insistentemente i figli CP_1
per ottenere informazioni su di lei e che in tali occasioni continuava ad usare espressioni gravemente offensive e minacciose, rivolgendole insulti e promesse di violenza fisica anche in presenza dei figli.
La situazione era precipitata il 5 gennaio 2022, quando il marito si era introdotto senza autorizzazione nel reparto dell'ospedale dove la ricorrente stava lavorando, e, in evidente stato di ebbrezza, l'aveva aggredita violentemente, colpendola ripetutamente con pugni, provocandole lesioni documentate da referto medico (trauma cranico, distorsione cervicale, contusioni e abrasioni). Solo l'intervento delle guardie giurate e delle forze dell'ordine aveva posto fine all'aggressione. La ricorrente aveva sporto querela, allegando referti e testimonianze.
3 Ha dichiarato di vivere in un costante stato di paura, temendo per la propria incolumità e per quella dei figli, al punto da aver rinunciato, per il momento, a far frequentare la scuola materna al figlio più piccolo.
Alla luce di quanto sopra, ha chiesto che sia pronunciata la separazione giudiziale con addebito al marito, che le sia affidata in via esclusiva la prole minorenne, con obbligo per il marito di contribuire al mantenimento dei figli, e che sia valutata la possibilità di disporre il diritto di visita alla luce delle condizioni del padre, della sua dipendenza dall'alcool e degli episodi di aggressività documentati.
Nel corso del giudizio, e in particolare con le memorie integrative e successive note difensive, la ricorrente ha altresì formulato espressa istanza di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, in via subordinata rispetto all'affidamento esclusivo. Tale richiesta
è stata fondata sulle condotte del sig. ritenute gravemente pregiudizievoli per CP_1
l'equilibrio dei minori, come evidenziato nelle relazioni dei Servizi Sociali e confermato dalle risultanze istruttorie, nonché sul rifiuto manifestato dai figli minori nei confronti del padre.
Ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
nonché la condanna del resistente alle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il sig. Controparte_1
il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione giudiziale formulata dalla moglie, ha contestato integralmente le domande proposte dalla ricorrente sotto diversi profili.
In primo luogo, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione, ritenendola del tutto infondata in fatto e in diritto, e ha negato con decisione ogni responsabilità nella crisi coniugale. Ha inoltre contestato la richiesta di affido esclusivo dei figli minori avanzata dalla ricorrente, ritenendola ingiustificata e pregiudizievole per il diritto dei minori a una relazione equilibrata con entrambi i genitori. Il resistente ha invocato, al contrario, l'affidamento condiviso, affermando di non essersi mai sottratto ai propri doveri genitoriali e di essere in grado di partecipare attivamente alla cura e alla crescita dei figli. In
proposito, ha richiamato il principio della bigenitorialità e la giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione in tema di affidamento dei figli, anche in presenza di conflittualità
coniugale, salvo che non vi siano circostanze gravi e concrete che lo sconsiglino.
Quanto agli aspetti economici, il resistente ha dichiarato di trovarsi in una situazione reddituale precaria, essendo attualmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
4 part-time verticale, come documentato agli atti. Ha comunque manifestato la propria disponibilità a contribuire al mantenimento dei figli, nei limiti delle proprie possibilità economiche, rimettendosi sul punto alla valutazione del Tribunale.
Ha infine contestato totalmente la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra Pt_1
rilevando come tale richiesta sia priva di specifica quantificazione e fondamento probatorio.
Ha evidenziato che incombeva sulla controparte l'onere della prova circa l'esistenza, la gravità
e l'entità del danno, nonché il nesso causale con i fatti denunciati.
In via principale, ha chiesto che sia dichiarata la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito e delle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente, e che l'affidamento dei figli minori sia disposto in forma condivisa, con collocamento presso la madre, ma con pieno esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Ha altresì chiesto che le spese straordinarie relative ai minori siano suddivise al 50%, previo accordo tra i coniugi, salvo che non si tratti di spese necessarie e urgenti.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente del Tribunale, preso atto della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 comma 3 c.p.c., autorizzando innanzitutto i coniugi a vivere separatamente. Quanto ai figli allora minori - (nata il [...]), Per_3
ES (nato il [...]) e ND (nato il 1° maggio 2018) - ne è stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Al padre è stato riconosciuto il diritto di frequentare i figli compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, educative e ricreative, e di tenerli con sé, tutti insieme, a fine settimana alternati,
dalle ore 14.00 del sabato fino alle ore 22.00 della domenica.
È stata inoltre regolamentata la permanenza dei minori presso ciascun genitore in occasione delle festività: durante il periodo natalizio, i figli devono essere affidati alternativamente a ciascun genitore per la prima e la seconda parte delle vacanze;
analogamente, per le vacanze pasquali, è prevista un'alternanza tra i genitori. Per le vacanze estive, ciascun genitore dovrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di quindici giorni, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In ordine agli obblighi economici, considerata la situazione reddituale delle parti, è stato disposto che il sig. versi in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Pt_1
l'importo di euro 800,00 complessivi (pari a euro 200,00 per ciascuno dei tre figli minori e del
5 figlio maggiorenne , che non risulta economicamente autosufficiente e convive con la Per_1
madre), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
È stato inoltre previsto che i genitori si facciano carico, in misura paritaria (50%), delle spese straordinarie relative alla prole, purché previamente concordate, fatta eccezione per quelle sanitarie (con prescrizione medica) e quelle di istruzione presso istituti o università
pubbliche, che non necessitano di accordo preventivo.
Successivamente, nel corso del giudizio e alla luce della relazione pervenuta dai Servizi
Sociali del Comune di Chieti, il giudice istruttore, ritenendo necessario modificare i provvedimenti provvisori già assunti in sede presidenziale, ha disposto una diversa modalità di frequentazione tra il padre e i figli minori ES e Persona_4
In particolare, considerata l'età dei minori e le valutazioni espresse dai Servizi Sociali, è stato stabilito che le frequentazioni paterne dovessero avvenire esclusivamente presso la città
di Chieti, senza pernottamento, e con il diretto controllo degli stessi Servizi Sociali. Questi ultimi sono stati incaricati di concordare con il padre le modalità e i tempi degli incontri,
assicurando in ogni caso una cadenza minima di una volta a settimana.
Il giudice ha altresì rilevato che gli ulteriori suggerimenti formulati dai Servizi Sociali nei confronti del sig. pur ritenuti opportuni, non potevano essere oggetto di CP_1 prescrizioni coattive da parte dell'autorità giudiziaria.
Con ordinanza dell'11 gennaio 2023, il giudice istruttore ha ammesso esclusivamente la prova per interrogatorio formale delle parti, rigettando le contrapposte istanze istruttorie orali in quanto formulate in modo generico e privo di riferimenti specifici di tempo e luogo, tali da impedire un'efficace attività probatoria. È stata pertanto disposta l'escussione dei coniugi e in merito ai capitoli contenuti nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 Pt_1 CP_1
n. 2 c.p.c.
All'udienza del 27 settembre 2023, le parti hanno proceduto alla precisazione delle conclusioni, ribadendo integralmente le rispettive domande e difese già articolate nel corso del giudizio. In tale occasione, la difesa della ricorrente ha formulato un'istanza urgente, chiedendo la sospensione immediata del diritto di visita e delle videochiamate del padre nei confronti dei figli minori ES e ND. La richiesta è stata fondata su quanto emerso dalle più
recenti relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Chieti e su un ricorso urgente depositato in
6 corso di causa, che segnalavano una serie di episodi fortemente destabilizzanti per i minori, tali da compromettere la loro serenità e il regolare svolgimento degli incontri padre-figli.
La parte resistente si è opposta all'istanza, sostenendo che i fatti richiamati dalla controparte non coinvolgevano direttamente i figli minori e che l'eventuale interruzione dei contatti avrebbe potuto aggravare ulteriormente lo stato emotivo dell'intero nucleo familiare.
Ha inoltre lamentato l'assenza di un contesto logistico adeguato da parte dei Servizi Sociali per lo svolgimento degli incontri.
A scioglimento della riserva, il giudice istruttore ha emesso ordinanza con la quale, pur riconoscendo che singoli episodi di disguido o nervosismo familiare non giustificano, di per sé, la sospensione del diritto di visita, ha rilevato come il ripetersi, nelle ultime settimane, di situazioni di stress e frustrazione per i minori - in particolare per il più piccolo, ND - avesse raggiunto un livello tale da minacciare il già fragile equilibrio emotivo dei figli. In
particolare, il giudice ha evidenziato che gli incontri programmati con il padre risultavano frequentemente soggetti a cancellazioni o modifiche dell'ultimo momento, spesso imputabili al comportamento poco affidabile del genitore. Tali cambiamenti repentini generavano nei minori, come riferito dagli operatori sociali, sensazioni di disorientamento e disagio, amplificate dal contesto familiare segnato da un recente grave lutto.
In considerazione di tali elementi, e nella prospettiva di preservare la stabilità psicologica dei soggetti più vulnerabili del nucleo familiare, il giudice ha ritenuto necessario sospendere temporaneamente l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, disponendo che tale sospensione rimanesse in vigore fino alla decisione della causa, momento in cui la questione sarà oggetto di nuova valutazione collegiale.
Successivamente al passaggio in decisione della causa, il Collegio ha ritenuto opportuno rivalutare l'ordinanza con cui erano state rigettate le istanze istruttorie orali delle parti e la causa era stata trattenuta per la decisione.
Più in particolare, il Tribunale ha rilevato la necessità, anche in considerazione del superiore interesse dei figli minori, di procedere a un'integrazione dell'istruttoria, ammettendo la prova testimoniale precedentemente esclusa. In particolare, è stato ritenuto indispensabile accertare le condotte tenute dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, al fine di disporre di un quadro più completo per la valutazione delle rispettive responsabilità nella crisi familiare e per le determinazioni sull'affidamento dei figli.
7 Nelle more dell'istruttoria, riaperta dal Tribunale, con ordinanza del 18 giugno 2024, il giudice istruttore ha ritenuto necessario modificare il provvedimento precedentemente emesso in data 27 settembre 2023, con cui era stata disposta la sospensione integrale del diritto di visita del padre, nei confronti dei figli minori. Il giudice ha rilevato che la Controparte_1 sospensione era stata giustificata da un'esigenza immediata e temporanea, nell'imminenza della decisione della causa, subito dopo la precisazione delle conclusioni. Tuttavia, essendo successivamente intervenuta la rimessione sul ruolo istruttorio per l'integrazione della prova orale, con conseguente dilatazione dei tempi processuali, è stata ritenuta opportuna la parziale riattivazione del regime di visita.
Tenuto conto tanto del diritto del padre a mantenere una relazione con i figli, quanto dell'interesse dei minori a coltivare, seppur gradualmente e con le necessarie cautele, un rapporto con la figura paterna, il giudice istruttore ha disposto che il sig. possa vedere CP_1
i figli minori una volta alla settimana, in modalità protetta e con il supporto dei Servizi Sociali del Comune di Chieti. Questi ultimi avranno cura di organizzare le visite tenendo conto delle esigenze dei minori e dovranno riferire al Tribunale eventuali criticità.
Successivamente all'escussione dei testimoni, la causa è stata nuovamente rimessa al
Tribunale in composizione collegiale ai fini della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti e al complesso articolarsi del processo,
in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi,
l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente nei confronti del coniuge resistente, va premesso che la violenza domestica è di per sé idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, in quanto comporta la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (quali il rispetto, la fedeltà, l'assistenza morale e materiale) ed è di per sé causa determinante dell'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 10428/2020; conf. Cass. civ., n. 6535/2020; Cass. civ., sez. I, n. 18870/2014).
8 Nel caso in esame, l'istruttoria ha restituito un quadro chiaro, coerente e allarmante circa le condotte del resistente, connotate da aggressività fisica e verbale, abbandono del ruolo genitoriale e reiterati episodi di abuso di alcol.
In particolare, all'udienza del 12 giugno 2024, la figlia maggiorenne ha riferito che Per_3 il padre aveva l'abitudine di aggredire fisicamente e verbalmente la madre anche davanti ai figli, soprattutto quando faceva uso di alcol, circostanza che, a suo dire, si verificava frequentemente. Ha riferito che più volte lei e i fratelli erano intervenuti per separare i genitori e che il clima familiare era segnato dalla paura e dalla tensione. Ha descritto il padre come sistematicamente assente dalla gestione domestica ed emotivamente distante, privo di qualunque ruolo affettivo o educativo nei confronti dei minori. Ha aggiunto che, durante la convivenza, la madre si era dovuta sobbarcare tutto il carico della cura dei figli e della casa, ricevendo in cambio insulti e aggressioni.
All'udienza del 10 luglio 2024, anche il figlio ha reso una testimonianza analoga, Per_2
riferendo che il padre, oltre a insultare e picchiare la madre, si mostrava spesso in stato di alterazione da alcol. Ha ricordato episodi specifici di violenza fisica, tra cui una circostanza in cui il padre avrebbe colpito la madre con un pugno, facendola cadere contro un mobile. In un'occasione, si era visto costretto a chiamare i Carabinieri perché il padre, in evidente stato confusionale, intendeva portare i figli minori in Vespa. Ha inoltre precisato che il padre non aveva mai contribuito al mantenimento né mostrato reale interesse per i figli, lasciando che fosse lui stesso, in quanto figlio maggiore, ad assumersi molte delle responsabilità familiari, anche economiche.
Tali dichiarazioni, precise e convergenti, sono risultate pienamente attendibili e coerenti con il complessivo materiale probatorio, ivi comprese le relazioni dei Servizi Sociali, che hanno descritto un contesto familiare gravemente compromesso, segnato da forti conflitti, carenze educative e disagio emotivo dei minori in presenza del padre.
Alla luce delle risultanze acquisite, appare integrata la grave e reiterata violazione, da parte del resistente, dei doveri coniugali imposti dall'art. 143 c.c., ed è altresì evidente il nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della convivenza. Le violenze, fisiche e morali, unitamente all'assenza prolungata del padre dal ruolo genitoriale, sono state le cause determinanti della crisi irreversibile del rapporto coniugale. La ricorrente ha abbandonato
9 l'abitazione familiare solo dopo il verificarsi di tali episodi, agendo a tutela propria e dei figli minori.
La domanda di addebito della separazione a carico di deve, pertanto, Controparte_1
essere accolta.
La ricorrente ha avanzato nei confronti del resistente una generica domanda di risarcimento del danno, collegata alle condotte poste in essere nel corso del matrimonio, in particolare agli episodi di violenza, umiliazione e trascuratezza subiti. Tuttavia, tale domanda risulta inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato indicato in modo concreto: il titolo giuridico della responsabilità dedotta (illecito civile, violazione dei doveri coniugali, responsabilità extracontrattuale aggravata, ecc.); la natura e l'entità del pregiudizio subito
(danno morale, biologico, esistenziale o patrimoniale); né risultano dedotti elementi probatori diretti a comprovare l'esistenza, l'entità e il nesso causale tra le condotte asseritamente lesive e un danno attuale e risarcibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda risarcitoria, anche se avanzata nell'ambito di un giudizio di separazione, deve rispettare i principi di specificità e allegazione previsti dall'art. 163 c.p.c., e non può essere rimessa alla generica valutazione del giudice in assenza di un'adeguata delimitazione fattuale e giuridica della pretesa.
Ne consegue che la domanda non può essere esaminata nel merito e va dichiarata inammissibile.
Passando alla regolamentazione dell'affido dei figli minori, l'istruttoria ha restituito un quadro di grave e persistente inidoneità del resistente, all'esercizio concreto Controparte_1
del ruolo genitoriale nei confronti dei figli minori ES e ND. È emerso che il padre, per un lungo arco temporale, si è disinteressato non solo delle loro esigenze materiali,
ma anche di quelle affettive, educative e sanitarie. Tale disinteresse si è manifestato attraverso l'assenza sistematica, il rifiuto di interfacciarsi con i Servizi territoriali e la totale mancanza di partecipazione alla vita quotidiana dei figli. A ciò si aggiungono condotte pregresse di abuso di alcol e atteggiamenti aggressivi nei confronti della madre, che hanno determinato il deterioramento del clima familiare e l'instaurarsi di un rifiuto relazionale da parte dei minori,
rilevato in modo costante anche dai Servizi Sociali incaricati.
10 Tale contesto impone di derogare al principio dell'affido condiviso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'affidamento esclusivo è giustificato allorché emerga una situazione in cui uno dei genitori si mostri del tutto inadeguato a collaborare con l'altro per le scelte di maggiore interesse dei figli o sia radicalmente assente dal percorso educativo (cfr.
Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587). In tali casi, l'affidamento esclusivo non assume connotati sanzionatori, ma costituisce una misura funzionale alla tutela dell'interesse del minore, idonea a garantire stabilità, coerenza e tempestività nelle decisioni rilevanti per la sua crescita.
Nel caso di specie, appare dunque del tutto legittimo e necessario disporre l'affidamento esclusivo dei minori ES e ND alla madre, con attribuzione in via esclusiva anche dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-quater comma 3 c.c. In ragione del consolidato rifiuto manifestato dai minori, e del rischio di ulteriore disagio in caso di forzatura dei contatti, ogni eventuale ripresa del rapporto tra padre e figli dovrà essere valutata, in via futura, con il supporto dei Servizi Sociali.
Diversamente, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Come ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione (tra le altre, si veda Cass. sent. n.
27171/24), la decadenza di cui all'art. 330 c.c. costituisce una misura sanzionatoria ed eccezionale, riservata a casi di condotte attuali, gravi e abituali, concretamente pregiudizievoli per la salute psicofisica del minore. Non può fondarsi sulla mera inadeguatezza del genitore o sull'assenza di un rapporto affettivo, ma richiede la dimostrazione di un comportamento attivamente lesivo e attuale.
Nel caso in esame, sebbene le condotte del resistente risultino oggettivamente gravi e incompatibili con la funzione genitoriale, esse non appaiono attualmente tali da determinare un pericolo effettivo e irreversibile per i minori. Le condotte più preoccupanti sono in parte risalenti, e il rischio per i figli è stato già efficacemente contenuto mediante la sospensione o regolamentazione protetta degli incontri. Le relazioni dei Servizi non segnalano una condotta attivamente dannosa in atto, né sussistono procedimenti penali in corso o definitivi a carico del padre per fatti idonei a giustificare l'ablazione della responsabilità.
11 Ne consegue che la misura dell'affidamento super esclusivo alla madre costituisce un rimedio sufficiente e proporzionato alle esigenze di protezione dei minori, senza necessità di applicare la più incisiva misura della decadenza.
La domanda in tal senso deve essere rigettata.
Passando alla modalità di esercizio del diritto di visita, l'istruttoria ha messo in luce un grave deterioramento della relazione tra il padre, e i figli minori ES Controparte_1
e ND, determinato da un prolungato disimpegno genitoriale del resistente e da condotte passate che hanno generato nei minori sentimenti di paura, sfiducia e rifiuto. Le dichiarazioni dei figli maggiorenni nonché le relazioni dei Servizi Sociali hanno confermato l'assenza di un legame educativo, affettivo e relazionale stabile tra padre e figli, nonché la difficoltà del resistente a riformulare un ruolo genitoriale coerente e rispettoso delle esigenze dei minori.
Tuttavia, pur a fronte di tali criticità, non può essere escluso il diritto del padre a coltivare un rapporto con i figli minori, nella misura in cui ciò sia compatibile con la loro tutela psicologica e affettiva. Per tale ragione, si ritiene di confermare l'impostazione già assunta nel corso del giudizio, disponendo che il resistente incontri i figli almeno una volta alla settimana,
in modalità protetta, con la presenza e la supervisione costante dei Servizi Sociali competenti per territorio.
La cadenza minima degli incontri settimanali rappresenta il necessario punto di equilibrio tra l'interesse del genitore a mantenere uno spazio relazionale e il diritto dei minori a essere tutelati da ulteriori forme di disagio. Resta in capo ai Servizi il compito di organizzare, modulare e adattare tale percorso alle concrete condizioni psicologiche dei minori, valutando luogo, orario, durata e modalità dell'incontro in base all'evoluzione della situazione familiare e all'effettiva disponibilità dei minori.
Passando alle statuizioni economiche, la ricorrente ha chiesto che vengano confermate,
anche in sede di separazione definitiva, le disposizioni adottate in sede presidenziale in ordine al contributo al mantenimento dei figli. La richiesta è fondata.
Con provvedimento presidenziale è stato disposto che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile complessivo di € 600,00, corrispondente a € 200,00 per ciascuno dei figli ES, ND e , Per_3
oltre alla metà delle spese straordinarie.
12 Tale misura, per l'importo e la modalità di riparto, risulta equa, proporzionata e conforme alle condizioni economiche delle parti e alle esigenze dei figli. In particolare: quanto a
ES e ND, trattandosi di minori collocati presso la madre, permane l'obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento;
quanto a pur essendo maggiorenne, risulta Per_3 priva di autonomia economica e convivente con la madre, sì che permane l'obbligo del padre ai sensi dell'art. 337-septies c.c. Nulla deve invece disporsi per il figlio , purtroppo Per_1
deceduto nel corso del giudizio.
Non va adottata alcuna pronuncia in merito ad eventuali arretrati contributivi, potendo la parte ricorrente far valere il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Il giudizio si è concluso sostanzialmente con l'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, essendo stata pronunciata la separazione personale con addebito al resistente, disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e regolamentato il diritto di visita e il contributo al mantenimento secondo quanto richiesto. Tuttavia, risultano rigettata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale e dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno, parimenti proposte dalla ricorrente. Tali elementi, pur non intaccando la sostanziale soccombenza del resistente, giustificano una parziale compensazione per ragioni oggettive, da riflettersi sul quantum della condanna.
Pertanto, il Tribunale ritiene equo disporre la condanna del resistente Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, , ma nella misura Parte_1
minima di tariffa (indeterminale di media complessità), tenuto conto dell'esito solo parzialmente favorevole su tutte le domande.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
13 , nato a [...] [...], con addebito al resistente C.F._2
Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente Parte_1
[...]
- dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato a [...] il 26 Persona_5
ottobre 2007) ed (nato a [...] il 1° maggio 2018) alla madre Persona_4
Parte_1
- dispone che la medesima madre eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni fondamentali concernenti la salute, l'istruzione,
l'educazione nonché la residenza abituale dei minori;
- dispone che il padre conservi la titolarità della responsabilità Controparte_1 genitoriale, con facoltà di vigilare sull'educazione e istruzione dei minori e di adire
l'Autorità giudiziaria in caso di decisioni ritenute pregiudizievoli, ai sensi dell'art.
337quater ultimo comma c.c.;
- rigetta la domanda., proposta dalla ricorrente di dichiarazione di Parte_1
decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
Controparte_1
- stabilisce che il padre, veda i figli minori almeno una volta alla Controparte_1
settimana, con incontri da svolgersi in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali ne regolamenteranno tempi, modalità e frequenza
secondo le esigenze evolutive dei minori e compatibilmente con la loro disponibilità;
- pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1
la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) mensili, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ES,
ND e , nella misura di € 200,00 ciascuno, finché non saranno Per_3
economicamente autosufficienti, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che il resistente versi il 50% delle spese straordinarie sostenute per i predetti figli;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
14 - condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 5.431,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
[...]
iva e cap come per legge.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. ND Chiauzzi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. ND Chiauzzi Giudice Relatore
dott. ES Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 50 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022,
posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza del 5 dicembre 2025, all'esito di udienza tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Chieti, via Ettore Ianni n. 51, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Di Nobile, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. , nato a [...] [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Miglianico, C.da Cerreto n. 169, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv.
Daniela Pavoni e dall'avv. Gabriele Franco Di Gregorio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 16 settembre 2022,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 27
novembre 2024, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la sig.ra ha chiesto che sia Parte_1
pronunciata la separazione giudiziale dal marito, sig. con addebito a carico Controparte_1 di quest'ultimo, deducendo una serie di gravi violazioni dei doveri coniugali da parte del medesimo.
Ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 8 febbraio 1998 con il sig.
con il quale ha instaurato il regime patrimoniale della separazione dei beni, e dal CP_1
quale aveva avuto cinque figli: (nato nel 1998), (nato nel 1999), (nata nel Per_1 Per_2 Per_3
2004), ES (nato nel 2007) e ND (nato nel 2018).
Ha riferito che durante il matrimonio entrambi i coniugi avevano svolto attività lavorativa: la sig.ra presso la società Dussmann con mansioni di pulizia presso Pt_1
l'Ospedale Civile di Chieti, con un reddito mensile di circa € 1.600,00, mentre il marito svolgeva, almeno inizialmente, attività di commercio ambulante di cibi e bevande attraverso una società di cui la stessa ricorrente era socia accomandataria. Tuttavia, tale attività risultava sospesa da tempo, anche a causa della pandemia, e il marito attualmente non esercitava alcuna attività lavorativa.
Ha rappresentato che la casa coniugale, insieme ad altri immobili e terreni, risultava di proprietà esclusiva del marito, alcuni dei quali erano confluiti in un fondo patrimoniale. In
particolare, ha narrato che nel 2017 era stato acceso un mutuo di circa € 150.000,00 per la ristrutturazione dell'abitazione danneggiata da un incendio, mutuo per il quale ella era garante.
Inoltre, per sostenere la famiglia in un momento di difficoltà economica, la ricorrente aveva
2 contratto un ulteriore finanziamento di € 15.000,00, che il marito si è impegnato a rimborsare,
ma che risultava da tempo inadempiuto.
Ha ulteriormente indicato che tutti i mezzi e le attrezzature acquistate per l'attività di ristorazione erano intestati a lei, ma risultavano nella materiale disponibilità del marito presso la casa coniugale.
Ha precisato che nel corso del matrimonio aveva contribuito integralmente alla gestione familiare, sia sotto il profilo economico che con riguardo alla cura dei figli e della casa,
nonostante la condotta aggressiva e violenta del marito, manifestatasi sin dall'inizio della convivenza e aggravata nel tempo anche dall'abuso di alcolici.
La ricorrente ha lamentato che, nonostante i tentativi di aiutare il coniuge anche con il supporto di specialisti, le condotte violente e le umiliazioni si erano intensificate, sino a coinvolgere anche i figli, con episodi di maltrattamenti verbali e fisici. A causa di ciò, il 20
settembre 2021 si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa familiare, portando con sé i tre figli minorenni, e prendendo in affitto un appartamento a Chieti, dove in seguito si erano trasferiti anche i due figli maggiorenni.
Nonostante il distacco, il marito aveva continuato a molestarla, sia telefonicamente sia presentandosi fisicamente presso la nuova abitazione, con atteggiamenti persecutori, minacce e offese, arrivando anche a insinuare l'esistenza di una relazione extraconiugale. La sig.ra aveva pertanto dovuto bloccare il telefono e disinstallare applicazioni che consentivano Pt_1
al marito di tracciarne la posizione.
Ha riferito inoltre che il sig. aveva iniziato a contattare insistentemente i figli CP_1
per ottenere informazioni su di lei e che in tali occasioni continuava ad usare espressioni gravemente offensive e minacciose, rivolgendole insulti e promesse di violenza fisica anche in presenza dei figli.
La situazione era precipitata il 5 gennaio 2022, quando il marito si era introdotto senza autorizzazione nel reparto dell'ospedale dove la ricorrente stava lavorando, e, in evidente stato di ebbrezza, l'aveva aggredita violentemente, colpendola ripetutamente con pugni, provocandole lesioni documentate da referto medico (trauma cranico, distorsione cervicale, contusioni e abrasioni). Solo l'intervento delle guardie giurate e delle forze dell'ordine aveva posto fine all'aggressione. La ricorrente aveva sporto querela, allegando referti e testimonianze.
3 Ha dichiarato di vivere in un costante stato di paura, temendo per la propria incolumità e per quella dei figli, al punto da aver rinunciato, per il momento, a far frequentare la scuola materna al figlio più piccolo.
Alla luce di quanto sopra, ha chiesto che sia pronunciata la separazione giudiziale con addebito al marito, che le sia affidata in via esclusiva la prole minorenne, con obbligo per il marito di contribuire al mantenimento dei figli, e che sia valutata la possibilità di disporre il diritto di visita alla luce delle condizioni del padre, della sua dipendenza dall'alcool e degli episodi di aggressività documentati.
Nel corso del giudizio, e in particolare con le memorie integrative e successive note difensive, la ricorrente ha altresì formulato espressa istanza di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, in via subordinata rispetto all'affidamento esclusivo. Tale richiesta
è stata fondata sulle condotte del sig. ritenute gravemente pregiudizievoli per CP_1
l'equilibrio dei minori, come evidenziato nelle relazioni dei Servizi Sociali e confermato dalle risultanze istruttorie, nonché sul rifiuto manifestato dai figli minori nei confronti del padre.
Ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
nonché la condanna del resistente alle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il sig. Controparte_1
il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione giudiziale formulata dalla moglie, ha contestato integralmente le domande proposte dalla ricorrente sotto diversi profili.
In primo luogo, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione, ritenendola del tutto infondata in fatto e in diritto, e ha negato con decisione ogni responsabilità nella crisi coniugale. Ha inoltre contestato la richiesta di affido esclusivo dei figli minori avanzata dalla ricorrente, ritenendola ingiustificata e pregiudizievole per il diritto dei minori a una relazione equilibrata con entrambi i genitori. Il resistente ha invocato, al contrario, l'affidamento condiviso, affermando di non essersi mai sottratto ai propri doveri genitoriali e di essere in grado di partecipare attivamente alla cura e alla crescita dei figli. In
proposito, ha richiamato il principio della bigenitorialità e la giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione in tema di affidamento dei figli, anche in presenza di conflittualità
coniugale, salvo che non vi siano circostanze gravi e concrete che lo sconsiglino.
Quanto agli aspetti economici, il resistente ha dichiarato di trovarsi in una situazione reddituale precaria, essendo attualmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
4 part-time verticale, come documentato agli atti. Ha comunque manifestato la propria disponibilità a contribuire al mantenimento dei figli, nei limiti delle proprie possibilità economiche, rimettendosi sul punto alla valutazione del Tribunale.
Ha infine contestato totalmente la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra Pt_1
rilevando come tale richiesta sia priva di specifica quantificazione e fondamento probatorio.
Ha evidenziato che incombeva sulla controparte l'onere della prova circa l'esistenza, la gravità
e l'entità del danno, nonché il nesso causale con i fatti denunciati.
In via principale, ha chiesto che sia dichiarata la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito e delle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente, e che l'affidamento dei figli minori sia disposto in forma condivisa, con collocamento presso la madre, ma con pieno esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Ha altresì chiesto che le spese straordinarie relative ai minori siano suddivise al 50%, previo accordo tra i coniugi, salvo che non si tratti di spese necessarie e urgenti.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente del Tribunale, preso atto della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 comma 3 c.p.c., autorizzando innanzitutto i coniugi a vivere separatamente. Quanto ai figli allora minori - (nata il [...]), Per_3
ES (nato il [...]) e ND (nato il 1° maggio 2018) - ne è stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Al padre è stato riconosciuto il diritto di frequentare i figli compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, educative e ricreative, e di tenerli con sé, tutti insieme, a fine settimana alternati,
dalle ore 14.00 del sabato fino alle ore 22.00 della domenica.
È stata inoltre regolamentata la permanenza dei minori presso ciascun genitore in occasione delle festività: durante il periodo natalizio, i figli devono essere affidati alternativamente a ciascun genitore per la prima e la seconda parte delle vacanze;
analogamente, per le vacanze pasquali, è prevista un'alternanza tra i genitori. Per le vacanze estive, ciascun genitore dovrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di quindici giorni, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In ordine agli obblighi economici, considerata la situazione reddituale delle parti, è stato disposto che il sig. versi in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Pt_1
l'importo di euro 800,00 complessivi (pari a euro 200,00 per ciascuno dei tre figli minori e del
5 figlio maggiorenne , che non risulta economicamente autosufficiente e convive con la Per_1
madre), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
È stato inoltre previsto che i genitori si facciano carico, in misura paritaria (50%), delle spese straordinarie relative alla prole, purché previamente concordate, fatta eccezione per quelle sanitarie (con prescrizione medica) e quelle di istruzione presso istituti o università
pubbliche, che non necessitano di accordo preventivo.
Successivamente, nel corso del giudizio e alla luce della relazione pervenuta dai Servizi
Sociali del Comune di Chieti, il giudice istruttore, ritenendo necessario modificare i provvedimenti provvisori già assunti in sede presidenziale, ha disposto una diversa modalità di frequentazione tra il padre e i figli minori ES e Persona_4
In particolare, considerata l'età dei minori e le valutazioni espresse dai Servizi Sociali, è stato stabilito che le frequentazioni paterne dovessero avvenire esclusivamente presso la città
di Chieti, senza pernottamento, e con il diretto controllo degli stessi Servizi Sociali. Questi ultimi sono stati incaricati di concordare con il padre le modalità e i tempi degli incontri,
assicurando in ogni caso una cadenza minima di una volta a settimana.
Il giudice ha altresì rilevato che gli ulteriori suggerimenti formulati dai Servizi Sociali nei confronti del sig. pur ritenuti opportuni, non potevano essere oggetto di CP_1 prescrizioni coattive da parte dell'autorità giudiziaria.
Con ordinanza dell'11 gennaio 2023, il giudice istruttore ha ammesso esclusivamente la prova per interrogatorio formale delle parti, rigettando le contrapposte istanze istruttorie orali in quanto formulate in modo generico e privo di riferimenti specifici di tempo e luogo, tali da impedire un'efficace attività probatoria. È stata pertanto disposta l'escussione dei coniugi e in merito ai capitoli contenuti nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 Pt_1 CP_1
n. 2 c.p.c.
All'udienza del 27 settembre 2023, le parti hanno proceduto alla precisazione delle conclusioni, ribadendo integralmente le rispettive domande e difese già articolate nel corso del giudizio. In tale occasione, la difesa della ricorrente ha formulato un'istanza urgente, chiedendo la sospensione immediata del diritto di visita e delle videochiamate del padre nei confronti dei figli minori ES e ND. La richiesta è stata fondata su quanto emerso dalle più
recenti relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Chieti e su un ricorso urgente depositato in
6 corso di causa, che segnalavano una serie di episodi fortemente destabilizzanti per i minori, tali da compromettere la loro serenità e il regolare svolgimento degli incontri padre-figli.
La parte resistente si è opposta all'istanza, sostenendo che i fatti richiamati dalla controparte non coinvolgevano direttamente i figli minori e che l'eventuale interruzione dei contatti avrebbe potuto aggravare ulteriormente lo stato emotivo dell'intero nucleo familiare.
Ha inoltre lamentato l'assenza di un contesto logistico adeguato da parte dei Servizi Sociali per lo svolgimento degli incontri.
A scioglimento della riserva, il giudice istruttore ha emesso ordinanza con la quale, pur riconoscendo che singoli episodi di disguido o nervosismo familiare non giustificano, di per sé, la sospensione del diritto di visita, ha rilevato come il ripetersi, nelle ultime settimane, di situazioni di stress e frustrazione per i minori - in particolare per il più piccolo, ND - avesse raggiunto un livello tale da minacciare il già fragile equilibrio emotivo dei figli. In
particolare, il giudice ha evidenziato che gli incontri programmati con il padre risultavano frequentemente soggetti a cancellazioni o modifiche dell'ultimo momento, spesso imputabili al comportamento poco affidabile del genitore. Tali cambiamenti repentini generavano nei minori, come riferito dagli operatori sociali, sensazioni di disorientamento e disagio, amplificate dal contesto familiare segnato da un recente grave lutto.
In considerazione di tali elementi, e nella prospettiva di preservare la stabilità psicologica dei soggetti più vulnerabili del nucleo familiare, il giudice ha ritenuto necessario sospendere temporaneamente l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, disponendo che tale sospensione rimanesse in vigore fino alla decisione della causa, momento in cui la questione sarà oggetto di nuova valutazione collegiale.
Successivamente al passaggio in decisione della causa, il Collegio ha ritenuto opportuno rivalutare l'ordinanza con cui erano state rigettate le istanze istruttorie orali delle parti e la causa era stata trattenuta per la decisione.
Più in particolare, il Tribunale ha rilevato la necessità, anche in considerazione del superiore interesse dei figli minori, di procedere a un'integrazione dell'istruttoria, ammettendo la prova testimoniale precedentemente esclusa. In particolare, è stato ritenuto indispensabile accertare le condotte tenute dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, al fine di disporre di un quadro più completo per la valutazione delle rispettive responsabilità nella crisi familiare e per le determinazioni sull'affidamento dei figli.
7 Nelle more dell'istruttoria, riaperta dal Tribunale, con ordinanza del 18 giugno 2024, il giudice istruttore ha ritenuto necessario modificare il provvedimento precedentemente emesso in data 27 settembre 2023, con cui era stata disposta la sospensione integrale del diritto di visita del padre, nei confronti dei figli minori. Il giudice ha rilevato che la Controparte_1 sospensione era stata giustificata da un'esigenza immediata e temporanea, nell'imminenza della decisione della causa, subito dopo la precisazione delle conclusioni. Tuttavia, essendo successivamente intervenuta la rimessione sul ruolo istruttorio per l'integrazione della prova orale, con conseguente dilatazione dei tempi processuali, è stata ritenuta opportuna la parziale riattivazione del regime di visita.
Tenuto conto tanto del diritto del padre a mantenere una relazione con i figli, quanto dell'interesse dei minori a coltivare, seppur gradualmente e con le necessarie cautele, un rapporto con la figura paterna, il giudice istruttore ha disposto che il sig. possa vedere CP_1
i figli minori una volta alla settimana, in modalità protetta e con il supporto dei Servizi Sociali del Comune di Chieti. Questi ultimi avranno cura di organizzare le visite tenendo conto delle esigenze dei minori e dovranno riferire al Tribunale eventuali criticità.
Successivamente all'escussione dei testimoni, la causa è stata nuovamente rimessa al
Tribunale in composizione collegiale ai fini della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti e al complesso articolarsi del processo,
in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi,
l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente nei confronti del coniuge resistente, va premesso che la violenza domestica è di per sé idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, in quanto comporta la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (quali il rispetto, la fedeltà, l'assistenza morale e materiale) ed è di per sé causa determinante dell'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 10428/2020; conf. Cass. civ., n. 6535/2020; Cass. civ., sez. I, n. 18870/2014).
8 Nel caso in esame, l'istruttoria ha restituito un quadro chiaro, coerente e allarmante circa le condotte del resistente, connotate da aggressività fisica e verbale, abbandono del ruolo genitoriale e reiterati episodi di abuso di alcol.
In particolare, all'udienza del 12 giugno 2024, la figlia maggiorenne ha riferito che Per_3 il padre aveva l'abitudine di aggredire fisicamente e verbalmente la madre anche davanti ai figli, soprattutto quando faceva uso di alcol, circostanza che, a suo dire, si verificava frequentemente. Ha riferito che più volte lei e i fratelli erano intervenuti per separare i genitori e che il clima familiare era segnato dalla paura e dalla tensione. Ha descritto il padre come sistematicamente assente dalla gestione domestica ed emotivamente distante, privo di qualunque ruolo affettivo o educativo nei confronti dei minori. Ha aggiunto che, durante la convivenza, la madre si era dovuta sobbarcare tutto il carico della cura dei figli e della casa, ricevendo in cambio insulti e aggressioni.
All'udienza del 10 luglio 2024, anche il figlio ha reso una testimonianza analoga, Per_2
riferendo che il padre, oltre a insultare e picchiare la madre, si mostrava spesso in stato di alterazione da alcol. Ha ricordato episodi specifici di violenza fisica, tra cui una circostanza in cui il padre avrebbe colpito la madre con un pugno, facendola cadere contro un mobile. In un'occasione, si era visto costretto a chiamare i Carabinieri perché il padre, in evidente stato confusionale, intendeva portare i figli minori in Vespa. Ha inoltre precisato che il padre non aveva mai contribuito al mantenimento né mostrato reale interesse per i figli, lasciando che fosse lui stesso, in quanto figlio maggiore, ad assumersi molte delle responsabilità familiari, anche economiche.
Tali dichiarazioni, precise e convergenti, sono risultate pienamente attendibili e coerenti con il complessivo materiale probatorio, ivi comprese le relazioni dei Servizi Sociali, che hanno descritto un contesto familiare gravemente compromesso, segnato da forti conflitti, carenze educative e disagio emotivo dei minori in presenza del padre.
Alla luce delle risultanze acquisite, appare integrata la grave e reiterata violazione, da parte del resistente, dei doveri coniugali imposti dall'art. 143 c.c., ed è altresì evidente il nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della convivenza. Le violenze, fisiche e morali, unitamente all'assenza prolungata del padre dal ruolo genitoriale, sono state le cause determinanti della crisi irreversibile del rapporto coniugale. La ricorrente ha abbandonato
9 l'abitazione familiare solo dopo il verificarsi di tali episodi, agendo a tutela propria e dei figli minori.
La domanda di addebito della separazione a carico di deve, pertanto, Controparte_1
essere accolta.
La ricorrente ha avanzato nei confronti del resistente una generica domanda di risarcimento del danno, collegata alle condotte poste in essere nel corso del matrimonio, in particolare agli episodi di violenza, umiliazione e trascuratezza subiti. Tuttavia, tale domanda risulta inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato indicato in modo concreto: il titolo giuridico della responsabilità dedotta (illecito civile, violazione dei doveri coniugali, responsabilità extracontrattuale aggravata, ecc.); la natura e l'entità del pregiudizio subito
(danno morale, biologico, esistenziale o patrimoniale); né risultano dedotti elementi probatori diretti a comprovare l'esistenza, l'entità e il nesso causale tra le condotte asseritamente lesive e un danno attuale e risarcibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda risarcitoria, anche se avanzata nell'ambito di un giudizio di separazione, deve rispettare i principi di specificità e allegazione previsti dall'art. 163 c.p.c., e non può essere rimessa alla generica valutazione del giudice in assenza di un'adeguata delimitazione fattuale e giuridica della pretesa.
Ne consegue che la domanda non può essere esaminata nel merito e va dichiarata inammissibile.
Passando alla regolamentazione dell'affido dei figli minori, l'istruttoria ha restituito un quadro di grave e persistente inidoneità del resistente, all'esercizio concreto Controparte_1
del ruolo genitoriale nei confronti dei figli minori ES e ND. È emerso che il padre, per un lungo arco temporale, si è disinteressato non solo delle loro esigenze materiali,
ma anche di quelle affettive, educative e sanitarie. Tale disinteresse si è manifestato attraverso l'assenza sistematica, il rifiuto di interfacciarsi con i Servizi territoriali e la totale mancanza di partecipazione alla vita quotidiana dei figli. A ciò si aggiungono condotte pregresse di abuso di alcol e atteggiamenti aggressivi nei confronti della madre, che hanno determinato il deterioramento del clima familiare e l'instaurarsi di un rifiuto relazionale da parte dei minori,
rilevato in modo costante anche dai Servizi Sociali incaricati.
10 Tale contesto impone di derogare al principio dell'affido condiviso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'affidamento esclusivo è giustificato allorché emerga una situazione in cui uno dei genitori si mostri del tutto inadeguato a collaborare con l'altro per le scelte di maggiore interesse dei figli o sia radicalmente assente dal percorso educativo (cfr.
Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587). In tali casi, l'affidamento esclusivo non assume connotati sanzionatori, ma costituisce una misura funzionale alla tutela dell'interesse del minore, idonea a garantire stabilità, coerenza e tempestività nelle decisioni rilevanti per la sua crescita.
Nel caso di specie, appare dunque del tutto legittimo e necessario disporre l'affidamento esclusivo dei minori ES e ND alla madre, con attribuzione in via esclusiva anche dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-quater comma 3 c.c. In ragione del consolidato rifiuto manifestato dai minori, e del rischio di ulteriore disagio in caso di forzatura dei contatti, ogni eventuale ripresa del rapporto tra padre e figli dovrà essere valutata, in via futura, con il supporto dei Servizi Sociali.
Diversamente, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Come ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione (tra le altre, si veda Cass. sent. n.
27171/24), la decadenza di cui all'art. 330 c.c. costituisce una misura sanzionatoria ed eccezionale, riservata a casi di condotte attuali, gravi e abituali, concretamente pregiudizievoli per la salute psicofisica del minore. Non può fondarsi sulla mera inadeguatezza del genitore o sull'assenza di un rapporto affettivo, ma richiede la dimostrazione di un comportamento attivamente lesivo e attuale.
Nel caso in esame, sebbene le condotte del resistente risultino oggettivamente gravi e incompatibili con la funzione genitoriale, esse non appaiono attualmente tali da determinare un pericolo effettivo e irreversibile per i minori. Le condotte più preoccupanti sono in parte risalenti, e il rischio per i figli è stato già efficacemente contenuto mediante la sospensione o regolamentazione protetta degli incontri. Le relazioni dei Servizi non segnalano una condotta attivamente dannosa in atto, né sussistono procedimenti penali in corso o definitivi a carico del padre per fatti idonei a giustificare l'ablazione della responsabilità.
11 Ne consegue che la misura dell'affidamento super esclusivo alla madre costituisce un rimedio sufficiente e proporzionato alle esigenze di protezione dei minori, senza necessità di applicare la più incisiva misura della decadenza.
La domanda in tal senso deve essere rigettata.
Passando alla modalità di esercizio del diritto di visita, l'istruttoria ha messo in luce un grave deterioramento della relazione tra il padre, e i figli minori ES Controparte_1
e ND, determinato da un prolungato disimpegno genitoriale del resistente e da condotte passate che hanno generato nei minori sentimenti di paura, sfiducia e rifiuto. Le dichiarazioni dei figli maggiorenni nonché le relazioni dei Servizi Sociali hanno confermato l'assenza di un legame educativo, affettivo e relazionale stabile tra padre e figli, nonché la difficoltà del resistente a riformulare un ruolo genitoriale coerente e rispettoso delle esigenze dei minori.
Tuttavia, pur a fronte di tali criticità, non può essere escluso il diritto del padre a coltivare un rapporto con i figli minori, nella misura in cui ciò sia compatibile con la loro tutela psicologica e affettiva. Per tale ragione, si ritiene di confermare l'impostazione già assunta nel corso del giudizio, disponendo che il resistente incontri i figli almeno una volta alla settimana,
in modalità protetta, con la presenza e la supervisione costante dei Servizi Sociali competenti per territorio.
La cadenza minima degli incontri settimanali rappresenta il necessario punto di equilibrio tra l'interesse del genitore a mantenere uno spazio relazionale e il diritto dei minori a essere tutelati da ulteriori forme di disagio. Resta in capo ai Servizi il compito di organizzare, modulare e adattare tale percorso alle concrete condizioni psicologiche dei minori, valutando luogo, orario, durata e modalità dell'incontro in base all'evoluzione della situazione familiare e all'effettiva disponibilità dei minori.
Passando alle statuizioni economiche, la ricorrente ha chiesto che vengano confermate,
anche in sede di separazione definitiva, le disposizioni adottate in sede presidenziale in ordine al contributo al mantenimento dei figli. La richiesta è fondata.
Con provvedimento presidenziale è stato disposto che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile complessivo di € 600,00, corrispondente a € 200,00 per ciascuno dei figli ES, ND e , Per_3
oltre alla metà delle spese straordinarie.
12 Tale misura, per l'importo e la modalità di riparto, risulta equa, proporzionata e conforme alle condizioni economiche delle parti e alle esigenze dei figli. In particolare: quanto a
ES e ND, trattandosi di minori collocati presso la madre, permane l'obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento;
quanto a pur essendo maggiorenne, risulta Per_3 priva di autonomia economica e convivente con la madre, sì che permane l'obbligo del padre ai sensi dell'art. 337-septies c.c. Nulla deve invece disporsi per il figlio , purtroppo Per_1
deceduto nel corso del giudizio.
Non va adottata alcuna pronuncia in merito ad eventuali arretrati contributivi, potendo la parte ricorrente far valere il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Il giudizio si è concluso sostanzialmente con l'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, essendo stata pronunciata la separazione personale con addebito al resistente, disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e regolamentato il diritto di visita e il contributo al mantenimento secondo quanto richiesto. Tuttavia, risultano rigettata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale e dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno, parimenti proposte dalla ricorrente. Tali elementi, pur non intaccando la sostanziale soccombenza del resistente, giustificano una parziale compensazione per ragioni oggettive, da riflettersi sul quantum della condanna.
Pertanto, il Tribunale ritiene equo disporre la condanna del resistente Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, , ma nella misura Parte_1
minima di tariffa (indeterminale di media complessità), tenuto conto dell'esito solo parzialmente favorevole su tutte le domande.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
13 , nato a [...] [...], con addebito al resistente C.F._2
Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente Parte_1
[...]
- dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato a [...] il 26 Persona_5
ottobre 2007) ed (nato a [...] il 1° maggio 2018) alla madre Persona_4
Parte_1
- dispone che la medesima madre eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni fondamentali concernenti la salute, l'istruzione,
l'educazione nonché la residenza abituale dei minori;
- dispone che il padre conservi la titolarità della responsabilità Controparte_1 genitoriale, con facoltà di vigilare sull'educazione e istruzione dei minori e di adire
l'Autorità giudiziaria in caso di decisioni ritenute pregiudizievoli, ai sensi dell'art.
337quater ultimo comma c.c.;
- rigetta la domanda., proposta dalla ricorrente di dichiarazione di Parte_1
decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
Controparte_1
- stabilisce che il padre, veda i figli minori almeno una volta alla Controparte_1
settimana, con incontri da svolgersi in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali ne regolamenteranno tempi, modalità e frequenza
secondo le esigenze evolutive dei minori e compatibilmente con la loro disponibilità;
- pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1
la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) mensili, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ES,
ND e , nella misura di € 200,00 ciascuno, finché non saranno Per_3
economicamente autosufficienti, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che il resistente versi il 50% delle spese straordinarie sostenute per i predetti figli;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
14 - condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 5.431,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
[...]
iva e cap come per legge.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. ND Chiauzzi
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