Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 26/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3266/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3266/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Sabrina CASETTA, elettivamente domiciliata in Parte_1
Via C. Battisti n. 1, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Sabrina CASETTA
e con il patrocinio dell'Avv. Cristina GALLO, elettivamente domiciliato in P.zza CP_1
Risorgimento n. 5, Alba (CN) presso il difensore Avv. Cristina GALLO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: CP_1 di aver contratto matrimonio civile in IA (CN) il 09/05/2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte I dell'anno 2009; che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo (CN) il 15/07/2013 e a Cuneo Persona_1 Persona_2
(CN) il 05/06/2017;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 31/01/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 16/12/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per Per_ i figli minori e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 Per_2 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/05/2009 in IA (CN) da: Parte_1
, nata a [...] il [...], e da nato a [...]
[...] CP_1 (MAROCCO) l'11/11/1981, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di IA (CN) al n. 2, Parte I dell'anno 2009, alle seguenti condizioni: Per_ a) I figli minori ed sono affidati congiuntamente ai genitori e manterranno la residenza anagrafica ed il Per_2 domicilio prevalente presso la madre, in Fossano (Cn), Via Monte Besimauda n.18, presso la casa familiare;
b) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun minore.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avrà con sé la prole;
i genitori si impegnano sin d'ora a mantenere un reciproco contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro;
c) Relativamente ai tempi ed alle modalità di frequentazione e permanenza dei figli minori con il genitore non collocatario, le parti convengono quanto segue:
I. il padre potrà vedere i figli e/o comunicare telefonicamente con loro quando lo vorrà, con la massima elasticità ed in conformità ai propri impegni di lavoro, a quelli della madre nonché agli impegni scolastici e di studio dei ragazzi, avuto sempre riguardo al preminente interesse dei minori e ad un termine congruo di preavviso per assicurare la tempestiva comunicazione e l'accordo con l'altro genitore;
II. in ogni caso, il padre potrà tenere con sé i figli quanto meno a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore
19,30 alla domenica ore 17,30 oltre a due sere infrasettimanali ogni settimana, indicativamente dalle ore
19,30 alle ore 21;
III. festività natalizie e pasquali: ciascun genitore manterrà presso la propria abitazione le consuetudini legate a tali ricorrenze;
ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo di sette giorni, anche non consecutivo, durante le festività natalizie, alternando annualmente la settimana che comprende il Natale e quella del Capodanno, compatibilmente anche con gli impegni lavorativi dei genitori;
i genitori si suddivideranno il periodo di festività pasquali in modo da includere, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e trascorreranno inoltre con i figli i giorni dell'8 dicembre, del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno ad anni alterni;
IV. vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi
(tenuto conto della loro età) durante il periodo estivo di vacanza scolastica, periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno
V. i tempi, giorni e le modalità di frequentazione, anche in ordine ad eventuali pernottamenti infrasettimanali, potranno sempre essere modificati previo accordo, anche telefonico, tra i genitori, avuto riguardo al preminente interesse e desiderio dei minori.
d) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario e alle necessità correnti dei figli durante i periodi in cui avrà con sé la prole, fatto salvo quanto pattuito a titolo di contributo al mantenimento al punto seguente.
e) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e sino alla loro autosufficienza economica, un importo mensile di euro 650,00 (325,00 euro per ciascun figlio) mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a già noto al signor entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da Parte_1 CP_1 dicembre 2024 - importo da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT a decorrere da dicembre 2025 - importo determinato tenuto conto delle condizioni economi-patrimoniali dei coniugi, della pattuizione circa l'assegno unico universale (di cui al punto seguente) e delle modalità di pagamento pattuite in relazione ai mutui ipotecari come descritte ai punti l) e m);
f) Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite in misura del 50% tra le parti, mentre l'assegno unico universale per i figli (che ammonta a 467,00 € mensili) sarà beneficiato integralmente dalla signora come accaduto sino ad Pt_1 oggi;
g) I genitori concorreranno in misura pari al 70% il padre e al 30% la madre alle documentate spese straordinarie occorrenti per i figli minori, solo se concordate e previamente documentate, salvo che si tratti di esborsi necessari ed indifferibili. Si intendono per “esborsi necessari ed indifferibili” (pertanto non soggetti a previo accordo, ma soltanto ad esibizione dei relativi giustificativi di spesa per il rimborso), con elencazione tassativa: costo d'acquisto dei libri di testo e corredo di inizio d'anno come indicati dall'Istituto frequentato dai ragazzi, iscrizione alla scuola pubblica, assicurazione scolastica e tasse scolastiche, gite senza pernottamento organizzate dalla scuola, eventuali abbonamenti al pubblico trasporto, ticket o comunque costo della prestazione assistita dal SSN per farmaci, visite, cure dentistiche, esami del sangue, radiografie, rmn, prestazioni mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante.
Quanto al rimborso in favore dell'altro genitore, si conviene che, entro il giorno 10 di ogni mese, ciascuna parte farà pervenire all'altra la documentazione relativa alle spese straordinarie, necessitate e/o concordate, eventualmente sostenute per la prole nel mese precedente;
eseguite le debite compensazioni, il corrispettivo dell'eccedenza verrà bonificato - entro il giorno 5 del mese successivo - a favore di quel genitore che avrà sostenuto i maggiori esborsi. Per quanto eventualmente in questa sede non previsto, le parti faranno riferimento al Protocollo di Intesa stipulato il 15.03.2016 fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino;
h) La casa familiare, con annessa autorimessa, sita in Fossano (Cn), Via Monte Besimauda n.18 (contrassegnata a
NCEU del Comune di Fossano al Fg.93 part.328 sub.1 e 2), in comproprietà al 50% tra le parti, resta assegnata in via esclusiva a che vi abiterà con i figli, unitamente agli arredi ivi presenti;
Parte_1
i) Le parti danno atto di essere cointestatarie di un conto corrente n. 00268/1000/00014642 presso Controparte_2
[...
filiale di IA, utilizzato per il pagamento delle rate dei mutui ipotecari gravanti sull'ex casa familiare e che essi intendono mantenere in essere, nonché di due mutui ipotecari stipulati con l'Istituto bancario Controparte_2
(già filiale di IA (Cn) e cointestati al 50% tra le Parti, così individuati: Controparte_3
** mutuo ipotecario nr. 08/03487563 (denominato mutuo privato tv spread decrescente – light), stipulato in data
22.07.2013 con atto rogito Notaio Rep. n.19205 Racc. n.12360, avente scadenza al 22.11.2048 e con Per_3 ratei di circa € 150,00 mensili (importo finanziato originariamente euro 35.000,00);
** mutuo ipotecario nr. 08/03485887 (denominato mutuo ipotecario privati opzione Prefix), stipulato in data
02.09.2011 con atto rogito Notaio Rep. n.17596 Racc. n.10938, avente scadenza al 02.09.2037 e con Per_3 ratei di circa € 1.100,00 mensili (importo finanziato originariamente euro 200.000,00); l) Le parti pattuiscono che, allo stato, il sig. continui, così come ha fatto a partire dal 29.01.2022 (data del ricorso CP_1 per separazione), a versare integralmente la rata del mutuo ipotecario nr.08/03487563 indicato al punto che precede
(pari a circa 150,00 euro mensili) e il 70% della rata del mutuo ipotecario nr.08/03485887 indicato al punto che precede (70% pari a circa 770,00 euro mensili), così anticipando la quota parte di rata di spettanza della signora relativamente ai due mutui cointestati;
tale modalità di pagamento proseguirà sino all'avvenuta rinegoziazione Pt_1 dei mutui descritta al punto seguente;
m) Le parti si impegnano sin d'ora a rinegoziare entrambi i mutui ipotecari per abbassarne le rispettive rate non appena le loro condizioni economico-reddituali lo consentiranno - a semplice richiesta dell'uno all'altro e rendendosi collaborativi nel fornire dati e/o documenti utili a tal fine ovvero nel sottoscrivere la modulistica necessaria e/o espletare i formalismi richiesti dall'istituto bancario - con conseguente pagamento delle rate al 50% tra le parti a decorrere da tale rinegoziazione e salvi eventuali conguagli tra loro;
qualora, all'esito di tale rinegoziazione, le due rate dei mutui ammontino ad un importo complessivamente superiore ai 700,00 euro, resta inteso che la signora verserà una Pt_1 somma mensile non superiore a 350,00 euro mentre il sig. continuerà a versare il residuo importo rateale, così CP_1 anticipando la quota parte di rata di spettanza della signora Pt_1
n) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento e/o divorzile;
o) I coniugi si concedono sin d'ora, ove occorra, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto per i figli minori, riconoscendosi reciprocamente le parti la facoltà di portare con sé la prole all'estero, previa tempestiva informativa all'altro genitore sulla destinazione e la durata del viaggio;
p) La signora si impegna ed obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso e dato atto che i rapporti tra i genitori Pt_1 sono a tutt'oggi equilibrati e sereni, a rimettere formalmente entro e non oltre giorni 30 dalla sottoscrizione del presente ricorso, eventuali querele sporte nei confronti e a carico del signor (con particolare riferimento a fatti del CP_1 gennaio 2024), nonché dichiara sin d'ora di rinunciare a costituirsi parte civile in eventuali processi penali che vedano imputato il signor CP_1
q) Ciascuna delle parti provvederà a retribuire il proprio legale.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 06/02/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi