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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 130/2018
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito Presidente relatrice
dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera
dott.ssa Nicola Alessandro Vecchio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 130/2018 vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Parte_1 C.F._1
Zinghinì (CF: ), pec: . C.F._2 Email_1 Email_2 Email_3
Appellante
CONTRO
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco Agostino (CF: , pec: C.F._4 Email_5
Appellato
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali - appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
766/2017 resa nel procedimento RG n. 237/2016 il 11.07.2017, comunicata in data 20.07.2017.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.02.2016, citava davanti al Controparte_1
Tribunale di Locri , titolare della alla quale l'attore aveva affidato Parte_1 Parte_2 due barche e relativi accessori per la manutenzione annuale e la messa in mare durante la stagione estiva, al fine di ottenerne la restituzione nelle condizioni in cui i beni erano stati consegnati e il risarcimento dei danni occorsi. Asseriva di aver ricevuto la consegna delle chiavi del motore e l'indicazione del punto di ancoraggio da un dipendente della motonautica e di aver lasciato subito lo stabilimento balneare antistante il punto di ancoraggio senza verificare lo stato dei propri beni mobili. Successivamente, recatosi sul posto, notata l'assenza della barca in mare, apprendeva che la stessa era affondata. Incaricava la motonautica del recupero e, accertata l'entità del danno, ne chiedeva il ristoro unitamente al ripristino dello stato iniziale dei beni. L'imbarcazione veniva riparata, ma ritenuta dalla , a seguito di contestazione e rifiuto ad adempiere da parte del Pt_1
sul prezzo dovuto per la custodia (denominata “parcheggio”), asseritamente più alto di CP_1
quanto era solito pagare sotto la gestione del defunto , coniuge della . Pt_2 Pt_1
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata Parte_1 in fatto e diritto e declinava le proprie responsabilità circa l'affondamento dell'imbarcazione, adducendo la riconducibilità del fatto a mano ignota.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni addotti dall'attore, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda del nella parte in cui chiedeva la restituzione dei beni nello CP_1 stato in cui si trovavano prima dell'affondamento, con vittoria di spese.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 22.02.2018, conveniva in Parte_1
giudizio , per ottenere la riforma della sentenza n. 766/2017 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Locri.
Con comparsa del 22.05.2018 si costituiva in appello il chiedendo la CP_1 declaratoria di inammissibilità del gravame sotto il duplice profilo dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e della manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto della domanda nel merito, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Dopo la trattazione della causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, preso atto dell'istanza depositata il 26.04.2023 dall'avv. Zinghinì, difensore di con cui ne Parte_1 dichiarava l'avvenuta morte in data 25.03.2022, allegandone relativa certificazione, con ordinanza del 26.05.2023 questa Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del processo.
Con note del 18.12.2024 l'appellato, attesa l'interruzione del giudizio e la sua mancata riassunzione, ne chiedeva l'estinzione. Con decreto presidenziale del 26.12.2024 veniva fissata l'udienza del 13.02.2025 per il deposito di brevi note di trattazione scritta al fine di sottoporre al contraddittorio la circostanza della mancata riassunzione del processo nei termini, con l'avviso che alla scadenza del termine assegnato la causa sarebbe stata assunta in riserva e, ricorrendone i presupposti, estinta, anche in difetto di deposito di note di trattazione.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per la scorsa udienza, il Collegio, con Ordinanza del 16.02.2025, assegnava la causa a sentenza, considerato che era stata interrotta e non riassunta nei termini, così come indicato nel predetto decreto che fissava l'udienza per sottoporre la questione al contraddittorio.
E' documentato che la causa è stata interrotta con ordinanza del 26.5.2023, comunicata a tutte le parti in pari data. Da quel momento è decorso infruttuosamente il termine di tre mesi per riassumere il processo, termine così stabilito dall'art 305 cpc come modificato dalla legge 69/2009, applicabile in quanto il processo di primo grado è iniziato dopo il 4.7.2009, data di efficacia della disposizione. Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (CF: ), contro Parte_1 C.F._1 CP_1
(CF: , avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 766/2017
[...] C.F._3
resa nel procedimento RG n. 237/2016 il 11.07.2017, comunicata in data 20.07.2017, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- pone le spese del presente grado a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 14.02.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito Presidente relatrice
dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera
dott.ssa Nicola Alessandro Vecchio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 130/2018 vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Parte_1 C.F._1
Zinghinì (CF: ), pec: . C.F._2 Email_1 Email_2 Email_3
Appellante
CONTRO
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco Agostino (CF: , pec: C.F._4 Email_5
Appellato
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali - appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
766/2017 resa nel procedimento RG n. 237/2016 il 11.07.2017, comunicata in data 20.07.2017.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.02.2016, citava davanti al Controparte_1
Tribunale di Locri , titolare della alla quale l'attore aveva affidato Parte_1 Parte_2 due barche e relativi accessori per la manutenzione annuale e la messa in mare durante la stagione estiva, al fine di ottenerne la restituzione nelle condizioni in cui i beni erano stati consegnati e il risarcimento dei danni occorsi. Asseriva di aver ricevuto la consegna delle chiavi del motore e l'indicazione del punto di ancoraggio da un dipendente della motonautica e di aver lasciato subito lo stabilimento balneare antistante il punto di ancoraggio senza verificare lo stato dei propri beni mobili. Successivamente, recatosi sul posto, notata l'assenza della barca in mare, apprendeva che la stessa era affondata. Incaricava la motonautica del recupero e, accertata l'entità del danno, ne chiedeva il ristoro unitamente al ripristino dello stato iniziale dei beni. L'imbarcazione veniva riparata, ma ritenuta dalla , a seguito di contestazione e rifiuto ad adempiere da parte del Pt_1
sul prezzo dovuto per la custodia (denominata “parcheggio”), asseritamente più alto di CP_1
quanto era solito pagare sotto la gestione del defunto , coniuge della . Pt_2 Pt_1
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata Parte_1 in fatto e diritto e declinava le proprie responsabilità circa l'affondamento dell'imbarcazione, adducendo la riconducibilità del fatto a mano ignota.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni addotti dall'attore, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda del nella parte in cui chiedeva la restituzione dei beni nello CP_1 stato in cui si trovavano prima dell'affondamento, con vittoria di spese.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 22.02.2018, conveniva in Parte_1
giudizio , per ottenere la riforma della sentenza n. 766/2017 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Locri.
Con comparsa del 22.05.2018 si costituiva in appello il chiedendo la CP_1 declaratoria di inammissibilità del gravame sotto il duplice profilo dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e della manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto della domanda nel merito, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Dopo la trattazione della causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, preso atto dell'istanza depositata il 26.04.2023 dall'avv. Zinghinì, difensore di con cui ne Parte_1 dichiarava l'avvenuta morte in data 25.03.2022, allegandone relativa certificazione, con ordinanza del 26.05.2023 questa Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del processo.
Con note del 18.12.2024 l'appellato, attesa l'interruzione del giudizio e la sua mancata riassunzione, ne chiedeva l'estinzione. Con decreto presidenziale del 26.12.2024 veniva fissata l'udienza del 13.02.2025 per il deposito di brevi note di trattazione scritta al fine di sottoporre al contraddittorio la circostanza della mancata riassunzione del processo nei termini, con l'avviso che alla scadenza del termine assegnato la causa sarebbe stata assunta in riserva e, ricorrendone i presupposti, estinta, anche in difetto di deposito di note di trattazione.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per la scorsa udienza, il Collegio, con Ordinanza del 16.02.2025, assegnava la causa a sentenza, considerato che era stata interrotta e non riassunta nei termini, così come indicato nel predetto decreto che fissava l'udienza per sottoporre la questione al contraddittorio.
E' documentato che la causa è stata interrotta con ordinanza del 26.5.2023, comunicata a tutte le parti in pari data. Da quel momento è decorso infruttuosamente il termine di tre mesi per riassumere il processo, termine così stabilito dall'art 305 cpc come modificato dalla legge 69/2009, applicabile in quanto il processo di primo grado è iniziato dopo il 4.7.2009, data di efficacia della disposizione. Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (CF: ), contro Parte_1 C.F._1 CP_1
(CF: , avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 766/2017
[...] C.F._3
resa nel procedimento RG n. 237/2016 il 11.07.2017, comunicata in data 20.07.2017, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- pone le spese del presente grado a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 14.02.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito