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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
3739/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3739/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2880/2020 depositata in data 09.06.2020, non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Aievola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Nola (NA) alla Via Madonna delle Grazie n. 64
APPELLANTE
E
C.F. , con sede in Milano c/o Centro Leoni, Via Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Spadolini n. 7 – in persona del Dott. in virtù di procura conferitagli con atto del Controparte_2
Notaio Dott. del 25 giugno 2019, rep. n. , elettivamente domiciliata in Persona_1 P.IVA_2
Pozzuoli (NA) alla via Campi Flegrei n. 50, presso lo Studio Associato Rosciano degli avv.ti Giuseppe
Rosciano e Stefania Rosciano, dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
APPELLATA
E
(CF: ) residente a [...] C.F._2
Parini n. 28
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, innanzi al giudice Parte_1 di pace di Torre Annunziata, la e per sentirli condannare Controparte_4 Controparte_3
1 al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Boscoreale (NA) alla via
Settetermini in data 20.10.2014 alle ore 00:30 circa.
Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre conduceva l'autobus per trasporto di persone Mercedes Sprinter tg EV328ZZ di proprietà della ed Controparte_5 assicurato per i rischi RCA con la compagnia di ass.ni veniva urtato dal veicolo Controparte_1
Peugeot tg. AT052WX di proprietà di , il cui conducente perdeva il controllo del Controparte_3 veicolo transitando su un tombino fuori dalla pavimentazione stradale e invadeva l'opposta corsia di marcia su cui transitava regolarmente l'autobus condotto dall'attore.
A seguito del sinistro descritto, l'attore subiva lesioni personali che venivano refertate dall'ospedale di Castellammare di Stabia - Asl Napoli 3 sud come “trauma contusivo distorsivo trauma cervicale, lombosacrale, trauma contusivo faccia e cuoio capelluto e frattura parziale canino superiore destro della protesi dentale”. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva di accertare l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà del nella causazione del sinistro e di condannare ai sensi degli art. CP_3
145-149 d.lgs. 209/2005 i convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni riportate, da quantificare in corso di causa anche a mezzo di c.t.u., oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Si costituiva la compagnia eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per incompletezza della messa in mora inviata alla compagnia, nonché la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 co. 4 c.p.c.; nel merito, contestava la domanda in quanto priva di supporto probatorio impugnando e disconoscendo la documentazione esibita dall'attore in fotocopia, sia di quella medica sia di quella attestante la legittimazione delle parti in causa;
infine, contestava il quantum richiesto e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Rimaneva, invece, contumace . Controparte_3
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi e l'espletamento di due c.t.u. medico legali, con sentenza n. 2880/2020 depositata il 9.06.2020, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda per non avere l'attore dato prova della “titolarità del rapporto giuridico attivo dedotto in giudizio” né “dato la prova dei fatti costitutivi posti a base della pretesa”, condannando l'attore alle spese processali, comprese quelle di c.t.u..
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la predetta Parte_1 sentenza sulla scorta dei seguenti motivi: con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 2697
c.c. e l'illogicità della motivazione per avere il giudice di pace ritenuto insussistente la titolarità del rapporto giuridico in capo all'attore. In particolare, l'appellante deduceva di non aver mai avanzato alcuna richiesta di risarcimento danni al veicolo e, dunque, di non aver mai allegato di essere
2 proprietario del veicolo da lui condotto in occasione del sinistro, chiedendo unicamente il risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza dello stesso;
che il veicolo da lui condotto, al momento del sinistro, era di proprietà della , mentre il veicolo Peugeot era di Controparte_5 proprietà del come dimostrato dal decreto di dissequestro del PM presso il Tribunale di CP_3
Torre Annunziata e dalle visure PRA allegate;
che le lesioni erano provate dal verbale di pronto soccorso. Specificava che le contestazioni sollevate dalla compagnia in merito alla legittimazione passiva e alla documentazione allegata risultavano del tutto generiche e non circostanziate.
Con il secondo motivo, poi, censurava la sentenza impugnata per essere il giudice di pace incorso in un errore di fatto sulla percezione delle risultanze documentali del processo, dalle quali era possibile ricavare, invece, sia la sussistenza della “legittimazione attiva e passiva” sia la verificazione dell'evento.
Con il terzo motivo, censurava la sentenza deducendo di non aver in alcun modo alterato nei propri scritti difensivi la rappresentazione dei fatti accaduti e che la mancata esibizione dei verbali predisposti dalle Autorità era dipesa dalla pendenza delle indagini da parte della Procura della
Repubblica.
Con il quarto motivo, lamentava l'erronea valutazione del materiale istruttorio, ovvero della deposizione del teste escusso e della documentazione medica depositata.
Chiedeva, pertanto, in totale riforma della gravata sentenza, di accogliere la domanda spiegata in primo grado e di condannare i convenuti al risarcimento del danno per le lesioni patite in conseguenza del sinistro per cui è causa, quantificate sulla scorta della seconda c.t.u. espletata in primo grado in euro 5.930,11, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la compagnia eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis e la nullità dell'atto di citazione in quanto formulato in modo generico;
riteneva che non vi fosse prova della legittimazione delle parti in causa e che non vi fosse alcun vizio in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, ometteva di costituirsi, sicché all'udienza Controparte_3 del 20.09.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 15.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di udienza, veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
3 In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (17.07.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(09.06.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(23.07.2020).
Ed ancora, in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza con accoglimento della domanda formulata in primo grado. Conseguentemente, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla compagnia, essendo chiari dalla lettura dell'atto sia l'oggetto della domanda sia le ragioni sottese, come d'altra parte si evince dalle difese spiegate dall'appellata costituita, che ha preso puntualmente posizione su tutti i motivi di impugnazione sollevati nell'atto introduttivo.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda ritenendo che “nella produzione documentale dell'attore non vi è alcun documento - tranne una cartula in fotocopia - che dimostri legalmente la legittimazione attiva e passiva”, nonostante l'eccezione sollevata da controparte.
In realtà, ha tempestivamente depositato, nel primo grado di giudizio, il decreto di Parte_1 dissequestro del 18.11.2014 da cui si evince che, nel sinistro stradale per cui è causa, restavano coinvolti gli autoveicoli “Mini Bus Mercedes Sprinter tg. EV328ZZ di proprietà della CP_5
e Peugeot 106 tg. AT052WX di proprietà di ”, a nulla rilevando -
[...] Controparte_3 contrariamente a quanto argomentato dal giudice di pace - il mancato deposito dei verbali menzionati nel provvedimento di dissequestro;
infatti, il coinvolgimento dei suddetti veicoli già emerge in modo chiaro nel menzionato provvedimento. Si evidenzia, poi, che la richiesta risarcitoria avanzata dall'odierno appellante attiene alle lesioni personali riportate a causa del sinistro in questione e il suo coinvolgimento quale conducente del veicolo Mercedes Sprinter emerge chiaramente dalla dall'istruttoria espletata.
4 Quanto, poi, alla “legittimazione passiva” della quale compagnia assicurativa del Controparte_1 veicolo Mercedes Sprinter, si evidenzia che essa non è mai stata effettivamente contestata;
ciò si evince chiaramente dalle difese spiegate e dal contenuto della richiesta di integrazione dati ex art. 148 comma 5 inoltrata proprio dalla compagnia all'odierno appellante, in cui non viene posta in discussione la sussistenza della copertura assicurativa del veicolo di proprietà della . Controparte_5
Dunque, del tutto generiche sono le contestazioni sollevate dalla compagnia in primo grado circa l'insussistenza agli atti di documentazione idonea a dimostrare la “legittimazione delle parti” ed erronea è la valutazione del giudice di prime cure sul punto.
Fondati sono, altresì, gli ulteriori motivi di impugnazione, in quanto il materiale istruttorio raccolto in primo grado è idoneo a dimostrare la veridicità dell'accadimento come descritto in citazione e, dunque, il nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dall'appellante.
Per quanto concerne la deposizione del teste escusso, non è sufficiente per escludere l'attendibilità del testimone la sola circostanza che questi non sia stato identificato dai Carabinieri sul posto al momento del sinistro, dovendo valutare detta circostanza alla luce delle dichiarazioni rese e della complessiva istruttoria espletata.
Infatti, le dichiarazioni rese all'udienza del 09.04.2018 appaiono chiare e puntuali: il teste ha saputo riferire le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava il sinistro al quale ha dichiarato di aver assistito in quanto percorreva - a bordo di altra autovettura in compagnia di un amico - la stessa corsia di marcia del veicolo Mercedes che li precedeva;
ha ricostruito la dinamica del sinistro in modo puntuale e, in particolare, ha riferito che il veicolo Peugeot 106, proveniente dall'opposta corsia di marcia, impattava contro la parte anteriore sinistra del veicolo Mercedes;
ha infine specificato che, a seguito dell'urto, il conducente del veicolo Mercedes, appena sceso dal veicolo, avvertiva dolori alla testa, al collo, alla schiena e alla bocca-denti.
Dunque, dalla dichiarazione testimoniale si evince che il sinistro si verificava a causa dell'invasione da parte del veicolo Peugeot 106 della opposta corsia di marcia ove regolarmente transitava il veicolo
Mercedes Sprinter, urtandolo nella parte anteriore sinistra e causando lesioni al relativo conducente, per poi impattare contro il muro che delimitava la carreggiata.
Le lesioni risultano confermate dal verbale di pronto soccorso in atti, redatto il giorno stesso del sinistro dopo circa un'ora dagli accadimenti descritti, in cui veniva diagnosticata “contusione regione lombosacrale” con una “frattura parziale canino superiore dx della protesi dentale”. Le lesioni accertate e refertate in sede di primo soccorso hanno trovato altresì riscontro nel successivo certificato redatto in data 22.10.2014 dalla dott.ssa la quale accertava che l'odierno appellante Persona_2 presentava “evidente tumefazione del labbro superiore” e “dolenzia all'emiarcata superiore di destra” e, dunque, riscontrava una “frattura della ceramica del canino superiore di destra”; nonché
5 nel certificato del 27.10.2024 del dott. il quale rilevava “postumi trauma distorsivo Persona_3 del rachide cervicale, postumi contusione lombo-sacrale, postumi trauma facciale e cuoio capelluto”.
In ordine alla documentazione depositata, è opportuno evidenziare che non può rilevare la circostanza che essa sia stata prodotta in copia - come asserito dal giudice di pace - dal momento che alcuna effettiva contestazione circa la conformità della copia all'originale è stata sollevata dalla compagnia appellata. Infatti, l'utilizzabilità di detta documentazione non può ritenersi preclusa dal generico disconoscimento contenuto nella comparsa di costituzione di primo grado, atteso che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia fotostatica non può avvenire in modo generico o implicito, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed univoca che individui il documento e gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/08/2024,
n.22149). Tale onere di specificità ed univocità non può ritenersi nella specie correttamente assolto, come si evince dalla lettura della comparsa di primo grado (cfr. pag. 3 della comparsa).
Tanto premesso, la sussistenza del nesso causale che lega il sinistro alle lesioni riportante dall' Pt_1
è stata confermata dalla CTU medico-legale espletata nel precedente grado di giudizio ad opera del dott. (nominato per rinnovare le operazioni peritali), le cui conclusioni ben possono Persona_4 essere condivise in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici.
In ordine al quantum, facendo proprie le conclusioni dell'ausiliario, occorre considerare che residuano postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del cd. “danno biologico”, nella misura del
1,5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole 5 giorni di ITP al 75% ed ulteriori
20 giorni di ITP al 50%.
Dunque, occorre procedere alla liquidazione del danno facendo applicazione dei criteri fissati nelle tabelle vigenti in materia di micropermanenti di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209), che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva invalidità dell'individuo.
Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro (verificatosi in data 20.10.2014) , Parte_1
(nato il [...]), aveva 49 anni, va riconosciuto l'importo di euro 1.240,86 a titolo di danno biologico permanente, nonché di euro 210,68 per 5 giorni I.T.P. al 75% e di euro 561,80 per 20 giorni di I.T.P. al 50%, per un totale di euro 2.013,34; a ciò va aggiunto l'importo di euro 4.300,00 per spese odontoiatriche necessarie per il rifacimento dell'intera protesi fissa in oro-ceramica lesionata durante l'incidente in uno a due perni monconi (euro 4.000,00 per gli otto elementi dentari ed euro 300,00 per i due perni monconi), come accertato dal consulente in primo grado.
L'importo totale è, quindi, pari ad euro 6.313,34.
6 Avendo parte appellante contenuto la richiesta in euro 5.930,11, come indicato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, oltre interessi, occorrerà prendere come riferimento siffatto importo e procedere alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante. Al riguardo, deve aderirsi all'orientamento secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Dunque, sulla somma indicata, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass.
3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto (20.10.2014) - euro 4.872,73 - e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Pertanto, l'importo complessivo dovuto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale ammonta complessivamente ad euro 6.614,65.
Sulla predetta somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Atteso l'accoglimento dell'impugnazione, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, in base ai parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi.
Le spese delle c.t.u., espletate nel primo grado di giudizio, sono poste a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e , in solido tra loro, al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1
7 somma di euro 6.614,65 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., e , in Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese processuali del primo Parte_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 137,68 per spese ed euro 1.046,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, e del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 203,91 per spese ed euro 1.700,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Aievola;
3) pone le spese delle c.t.u., liquidate in primo grado, a carico delle parti appellate in solido tra loro.
Torre Annunziata, 15.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3739/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2880/2020 depositata in data 09.06.2020, non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Aievola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Nola (NA) alla Via Madonna delle Grazie n. 64
APPELLANTE
E
C.F. , con sede in Milano c/o Centro Leoni, Via Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Spadolini n. 7 – in persona del Dott. in virtù di procura conferitagli con atto del Controparte_2
Notaio Dott. del 25 giugno 2019, rep. n. , elettivamente domiciliata in Persona_1 P.IVA_2
Pozzuoli (NA) alla via Campi Flegrei n. 50, presso lo Studio Associato Rosciano degli avv.ti Giuseppe
Rosciano e Stefania Rosciano, dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
APPELLATA
E
(CF: ) residente a [...] C.F._2
Parini n. 28
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, innanzi al giudice Parte_1 di pace di Torre Annunziata, la e per sentirli condannare Controparte_4 Controparte_3
1 al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Boscoreale (NA) alla via
Settetermini in data 20.10.2014 alle ore 00:30 circa.
Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre conduceva l'autobus per trasporto di persone Mercedes Sprinter tg EV328ZZ di proprietà della ed Controparte_5 assicurato per i rischi RCA con la compagnia di ass.ni veniva urtato dal veicolo Controparte_1
Peugeot tg. AT052WX di proprietà di , il cui conducente perdeva il controllo del Controparte_3 veicolo transitando su un tombino fuori dalla pavimentazione stradale e invadeva l'opposta corsia di marcia su cui transitava regolarmente l'autobus condotto dall'attore.
A seguito del sinistro descritto, l'attore subiva lesioni personali che venivano refertate dall'ospedale di Castellammare di Stabia - Asl Napoli 3 sud come “trauma contusivo distorsivo trauma cervicale, lombosacrale, trauma contusivo faccia e cuoio capelluto e frattura parziale canino superiore destro della protesi dentale”. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva di accertare l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà del nella causazione del sinistro e di condannare ai sensi degli art. CP_3
145-149 d.lgs. 209/2005 i convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni riportate, da quantificare in corso di causa anche a mezzo di c.t.u., oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Si costituiva la compagnia eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per incompletezza della messa in mora inviata alla compagnia, nonché la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 co. 4 c.p.c.; nel merito, contestava la domanda in quanto priva di supporto probatorio impugnando e disconoscendo la documentazione esibita dall'attore in fotocopia, sia di quella medica sia di quella attestante la legittimazione delle parti in causa;
infine, contestava il quantum richiesto e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Rimaneva, invece, contumace . Controparte_3
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi e l'espletamento di due c.t.u. medico legali, con sentenza n. 2880/2020 depositata il 9.06.2020, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda per non avere l'attore dato prova della “titolarità del rapporto giuridico attivo dedotto in giudizio” né “dato la prova dei fatti costitutivi posti a base della pretesa”, condannando l'attore alle spese processali, comprese quelle di c.t.u..
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la predetta Parte_1 sentenza sulla scorta dei seguenti motivi: con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 2697
c.c. e l'illogicità della motivazione per avere il giudice di pace ritenuto insussistente la titolarità del rapporto giuridico in capo all'attore. In particolare, l'appellante deduceva di non aver mai avanzato alcuna richiesta di risarcimento danni al veicolo e, dunque, di non aver mai allegato di essere
2 proprietario del veicolo da lui condotto in occasione del sinistro, chiedendo unicamente il risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza dello stesso;
che il veicolo da lui condotto, al momento del sinistro, era di proprietà della , mentre il veicolo Peugeot era di Controparte_5 proprietà del come dimostrato dal decreto di dissequestro del PM presso il Tribunale di CP_3
Torre Annunziata e dalle visure PRA allegate;
che le lesioni erano provate dal verbale di pronto soccorso. Specificava che le contestazioni sollevate dalla compagnia in merito alla legittimazione passiva e alla documentazione allegata risultavano del tutto generiche e non circostanziate.
Con il secondo motivo, poi, censurava la sentenza impugnata per essere il giudice di pace incorso in un errore di fatto sulla percezione delle risultanze documentali del processo, dalle quali era possibile ricavare, invece, sia la sussistenza della “legittimazione attiva e passiva” sia la verificazione dell'evento.
Con il terzo motivo, censurava la sentenza deducendo di non aver in alcun modo alterato nei propri scritti difensivi la rappresentazione dei fatti accaduti e che la mancata esibizione dei verbali predisposti dalle Autorità era dipesa dalla pendenza delle indagini da parte della Procura della
Repubblica.
Con il quarto motivo, lamentava l'erronea valutazione del materiale istruttorio, ovvero della deposizione del teste escusso e della documentazione medica depositata.
Chiedeva, pertanto, in totale riforma della gravata sentenza, di accogliere la domanda spiegata in primo grado e di condannare i convenuti al risarcimento del danno per le lesioni patite in conseguenza del sinistro per cui è causa, quantificate sulla scorta della seconda c.t.u. espletata in primo grado in euro 5.930,11, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la compagnia eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis e la nullità dell'atto di citazione in quanto formulato in modo generico;
riteneva che non vi fosse prova della legittimazione delle parti in causa e che non vi fosse alcun vizio in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, ometteva di costituirsi, sicché all'udienza Controparte_3 del 20.09.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 15.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di udienza, veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
3 In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (17.07.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(09.06.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(23.07.2020).
Ed ancora, in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza con accoglimento della domanda formulata in primo grado. Conseguentemente, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla compagnia, essendo chiari dalla lettura dell'atto sia l'oggetto della domanda sia le ragioni sottese, come d'altra parte si evince dalle difese spiegate dall'appellata costituita, che ha preso puntualmente posizione su tutti i motivi di impugnazione sollevati nell'atto introduttivo.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda ritenendo che “nella produzione documentale dell'attore non vi è alcun documento - tranne una cartula in fotocopia - che dimostri legalmente la legittimazione attiva e passiva”, nonostante l'eccezione sollevata da controparte.
In realtà, ha tempestivamente depositato, nel primo grado di giudizio, il decreto di Parte_1 dissequestro del 18.11.2014 da cui si evince che, nel sinistro stradale per cui è causa, restavano coinvolti gli autoveicoli “Mini Bus Mercedes Sprinter tg. EV328ZZ di proprietà della CP_5
e Peugeot 106 tg. AT052WX di proprietà di ”, a nulla rilevando -
[...] Controparte_3 contrariamente a quanto argomentato dal giudice di pace - il mancato deposito dei verbali menzionati nel provvedimento di dissequestro;
infatti, il coinvolgimento dei suddetti veicoli già emerge in modo chiaro nel menzionato provvedimento. Si evidenzia, poi, che la richiesta risarcitoria avanzata dall'odierno appellante attiene alle lesioni personali riportate a causa del sinistro in questione e il suo coinvolgimento quale conducente del veicolo Mercedes Sprinter emerge chiaramente dalla dall'istruttoria espletata.
4 Quanto, poi, alla “legittimazione passiva” della quale compagnia assicurativa del Controparte_1 veicolo Mercedes Sprinter, si evidenzia che essa non è mai stata effettivamente contestata;
ciò si evince chiaramente dalle difese spiegate e dal contenuto della richiesta di integrazione dati ex art. 148 comma 5 inoltrata proprio dalla compagnia all'odierno appellante, in cui non viene posta in discussione la sussistenza della copertura assicurativa del veicolo di proprietà della . Controparte_5
Dunque, del tutto generiche sono le contestazioni sollevate dalla compagnia in primo grado circa l'insussistenza agli atti di documentazione idonea a dimostrare la “legittimazione delle parti” ed erronea è la valutazione del giudice di prime cure sul punto.
Fondati sono, altresì, gli ulteriori motivi di impugnazione, in quanto il materiale istruttorio raccolto in primo grado è idoneo a dimostrare la veridicità dell'accadimento come descritto in citazione e, dunque, il nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dall'appellante.
Per quanto concerne la deposizione del teste escusso, non è sufficiente per escludere l'attendibilità del testimone la sola circostanza che questi non sia stato identificato dai Carabinieri sul posto al momento del sinistro, dovendo valutare detta circostanza alla luce delle dichiarazioni rese e della complessiva istruttoria espletata.
Infatti, le dichiarazioni rese all'udienza del 09.04.2018 appaiono chiare e puntuali: il teste ha saputo riferire le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava il sinistro al quale ha dichiarato di aver assistito in quanto percorreva - a bordo di altra autovettura in compagnia di un amico - la stessa corsia di marcia del veicolo Mercedes che li precedeva;
ha ricostruito la dinamica del sinistro in modo puntuale e, in particolare, ha riferito che il veicolo Peugeot 106, proveniente dall'opposta corsia di marcia, impattava contro la parte anteriore sinistra del veicolo Mercedes;
ha infine specificato che, a seguito dell'urto, il conducente del veicolo Mercedes, appena sceso dal veicolo, avvertiva dolori alla testa, al collo, alla schiena e alla bocca-denti.
Dunque, dalla dichiarazione testimoniale si evince che il sinistro si verificava a causa dell'invasione da parte del veicolo Peugeot 106 della opposta corsia di marcia ove regolarmente transitava il veicolo
Mercedes Sprinter, urtandolo nella parte anteriore sinistra e causando lesioni al relativo conducente, per poi impattare contro il muro che delimitava la carreggiata.
Le lesioni risultano confermate dal verbale di pronto soccorso in atti, redatto il giorno stesso del sinistro dopo circa un'ora dagli accadimenti descritti, in cui veniva diagnosticata “contusione regione lombosacrale” con una “frattura parziale canino superiore dx della protesi dentale”. Le lesioni accertate e refertate in sede di primo soccorso hanno trovato altresì riscontro nel successivo certificato redatto in data 22.10.2014 dalla dott.ssa la quale accertava che l'odierno appellante Persona_2 presentava “evidente tumefazione del labbro superiore” e “dolenzia all'emiarcata superiore di destra” e, dunque, riscontrava una “frattura della ceramica del canino superiore di destra”; nonché
5 nel certificato del 27.10.2024 del dott. il quale rilevava “postumi trauma distorsivo Persona_3 del rachide cervicale, postumi contusione lombo-sacrale, postumi trauma facciale e cuoio capelluto”.
In ordine alla documentazione depositata, è opportuno evidenziare che non può rilevare la circostanza che essa sia stata prodotta in copia - come asserito dal giudice di pace - dal momento che alcuna effettiva contestazione circa la conformità della copia all'originale è stata sollevata dalla compagnia appellata. Infatti, l'utilizzabilità di detta documentazione non può ritenersi preclusa dal generico disconoscimento contenuto nella comparsa di costituzione di primo grado, atteso che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia fotostatica non può avvenire in modo generico o implicito, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed univoca che individui il documento e gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/08/2024,
n.22149). Tale onere di specificità ed univocità non può ritenersi nella specie correttamente assolto, come si evince dalla lettura della comparsa di primo grado (cfr. pag. 3 della comparsa).
Tanto premesso, la sussistenza del nesso causale che lega il sinistro alle lesioni riportante dall' Pt_1
è stata confermata dalla CTU medico-legale espletata nel precedente grado di giudizio ad opera del dott. (nominato per rinnovare le operazioni peritali), le cui conclusioni ben possono Persona_4 essere condivise in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici.
In ordine al quantum, facendo proprie le conclusioni dell'ausiliario, occorre considerare che residuano postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del cd. “danno biologico”, nella misura del
1,5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole 5 giorni di ITP al 75% ed ulteriori
20 giorni di ITP al 50%.
Dunque, occorre procedere alla liquidazione del danno facendo applicazione dei criteri fissati nelle tabelle vigenti in materia di micropermanenti di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209), che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva invalidità dell'individuo.
Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro (verificatosi in data 20.10.2014) , Parte_1
(nato il [...]), aveva 49 anni, va riconosciuto l'importo di euro 1.240,86 a titolo di danno biologico permanente, nonché di euro 210,68 per 5 giorni I.T.P. al 75% e di euro 561,80 per 20 giorni di I.T.P. al 50%, per un totale di euro 2.013,34; a ciò va aggiunto l'importo di euro 4.300,00 per spese odontoiatriche necessarie per il rifacimento dell'intera protesi fissa in oro-ceramica lesionata durante l'incidente in uno a due perni monconi (euro 4.000,00 per gli otto elementi dentari ed euro 300,00 per i due perni monconi), come accertato dal consulente in primo grado.
L'importo totale è, quindi, pari ad euro 6.313,34.
6 Avendo parte appellante contenuto la richiesta in euro 5.930,11, come indicato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, oltre interessi, occorrerà prendere come riferimento siffatto importo e procedere alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante. Al riguardo, deve aderirsi all'orientamento secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Dunque, sulla somma indicata, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass.
3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto (20.10.2014) - euro 4.872,73 - e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Pertanto, l'importo complessivo dovuto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale ammonta complessivamente ad euro 6.614,65.
Sulla predetta somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Atteso l'accoglimento dell'impugnazione, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, in base ai parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi.
Le spese delle c.t.u., espletate nel primo grado di giudizio, sono poste a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e , in solido tra loro, al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1
7 somma di euro 6.614,65 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., e , in Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese processuali del primo Parte_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 137,68 per spese ed euro 1.046,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, e del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 203,91 per spese ed euro 1.700,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Aievola;
3) pone le spese delle c.t.u., liquidate in primo grado, a carico delle parti appellate in solido tra loro.
Torre Annunziata, 15.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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