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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926 e 1299 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 926 e 1299/2024 promosse da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA PREITI C.F._2
OPPONENTI contro difeso da se stesso Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: “promessa di pagamento – ricognizione di debito”- compenso per prestazioni professionali
CONCLUSIONI
PER GLI OPPONENTI: “S'insiste affinché la causa venga rimessa sul ruolo per l'ammissione della prova testimoniale con i relativi capitoli di prova, di seguito riportata: a) “vero che tra i fratelli e l'Avv. è intercorso liberamente accordo per il pagamento delle prestazioni Pt_1 CP_1 professionali, mediante la cessione di 1/8 di quota ciascuno del terreno oggetto di divisione ereditaria, sito in Alghero località “Lazzaretto”. b) “vero è che il convenuto ha accettato la quota di CP_1
1/8 ciascuno quale pagamento delle sue prestazioni professionali, meglio descritte in atti”. c) Si indicano a testimoni i sig.ri: 1) residente Alghero;
2) , Testimone_1 Parte_2 residente in [...], località la Pussetta;
3) residente ad Alghero (SS). In Testimone_2 caso di rigetto della richiesta di prova testimoniale, gli opponenti si riportano alle conclusioni formulate con gli atti introduttivi e che comunque qui si reiterano: Conclusioni Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, conclusioni respinte, cosi statuire e provvedere: In primis rimettere sul ruolo il presente giudizio per l'ammissione dei mezzi istruttori in atti richiesti;
Nel merito: 1)
Accertare e dichiarare l'esistenza dell'accordo stipulato tra gli opponenti e l'opposto per la cessione di
1/8 ciascuno opponente da trasferire all'opposto: 2) Accertare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva non avendo l'opponente
[...]
sottoscritto il verbale di Conciliazione;
3) Accertare e dichiarare il provvedimento Parte_2 monitorio nullo ed improduttivo di effetti giuridici in quanto il compenso è stato liberamente pattuito e quindi prevale sulle tariffe portate a fondamento dell'opposto provvedimento monitorio”.
pagina 1 di 4 PER L'OPPOSTO: “Rigettare l'opposizione perché infondata confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- In subordine dichiarare congrua la parcella richiesta dal difensore al termine del giudizio condannando l'opponente al pagamento dell'importo indicato nella parcella in atti;
- Ancora più in subordine determinare il compenso dovuto dall'opponente per il giudizio nanti il Tribunale Civile di Sassari avente ad oggetto il riconoscimento della qualità di eredi e la divisione dell'immobile del genitore ricaduto in successione. - Con vittoria di spese e compensi professionali. - Risultando
l'opposizione totalmente infondata ed avendo agito l'opponente con mala fede e colpa grave si chiede che il Giudice voglia condannarlo al pagamento di un importo equitativamente determinato a favore dell'opposto oltre alla sanzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 96 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione e convenivano davanti a Parte_1 Parte_2 questo tribunale l'avvocato proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
87/2024 notificato loro per il pagamento della somma di € 58.500,00, oltre interessi e spese, che il professionista assumeva dovutagli per compensi professionali.
Col ricorso introduttivo l'avv. esponeva che il compenso, maturato per l'attività difensiva resa CP_1 nell'interesse dei fratelli in una causa civile di scioglimento della comunione ereditaria Pt_1
(definita da tempo con sentenza), era stato così determinato in esito alla conciliazione, intervenuta anche con tutti gli altri fratelli davanti alla Commissione del locale Consiglio dell'Ordine Pt_1
Forense, precisando che il relativo avviso di convocazione era stato notificato anche agli odierni opponenti e che la parcella era munita di apposito parere di congruità del C.O.A.
Con le rispettive opposizioni e chiedevano la revoca del decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, eccependo di aver pattuito con l'avvocato sin dal 2014 un compenso consistente nella CP_1 cessione al professionista della quota di un ottavo del compendio ereditario, ossia di un terreno sito in località “Lazzaretto” del comune di Alghero. Aggiungevano che detto accordo era stato sottoscritto da tutti gli interessati ed aveva ottenuto il consenso tacito del professionista. A seguito dell'adesione di tutti, il patto era stato portato a conoscenza dell'opposto con un ulteriore atto sottoscritto il 19 febbraio
2024.
Il contestava inoltre la sottoscrizione apposta al verbale di conciliazione davanti Parte_1 alla commissione del Consiglio dell'Ordine forense, mentre il negava di aver Parte_2 partecipato alla relativa riunione.
Si costituiva l'opposto e, insistendo nella domanda, rappresentava come il avesse Parte_1 preso parte da remoto alla seduta della Commissione consiliare, in esito alla quale tutti i partecipanti avevano concordato sulla congruità della parcella presentata dall'avvocato, ed aveva inoltre sottoscritto l'accordo in un secondo momento, rimandandolo tramite pec al consiglio dell'ordine. Aggiungeva come il compenso fosse stato in origine concordato in una percentuale del valore attribuito all'immobile assegnato ai suoi otto assistiti in esito alla divisione e poi determinato in concreto dal professionista in una misura comunque inferiore al relativo importo e riconducibile, peraltro, al valore medio dei compensi tabellari previsti per l'attività prestata, essendo pari a complessivi €45.861,79, oltre accessori di legge. Sosteneva quindi che detto importo era congruo e dovuto in forza del verbale di conciliazione redatto in esito alla composizione negoziata intervenuta con i suoi clienti. pagina 2 di 4 Le due cause di opposizione erano riunite e, istruite solo con produzioni documentali, erano assunte in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., sulle riferite conclusioni.
***
Le opposizioni sono infondate e devono essere disattese.
Il professionista ha ampiamente documentato il suo diritto al compenso, maturato per le prestazioni professionali espletate nella causa di divisione ereditaria conclusasi con la sentenza di cessazione della materia del contendere n.998/2021, in esito ad un processo durato diversi anni e definito con una conciliazione fra le parti. Processo in cui l'avvocato aveva prestato patrocinio per otto clienti, fra CP_1 cui i sig.ri e Parte_1 Parte_2
Sorta contestazione fra il professionista e i fratelli circa l'ammontare dei compensi dovuti, Pt_1 con istanza dell'8 giugno 2023 l'avv. aveva adito la competente commissione parcelle del locale CP_1
C.O.A. che, convocati tutti gli interessati e in esito alla loro conciliazione, dando atto della personale presenza, fra gli altri, del e della partecipazione alla medesima riunione, con Parte_2 collegamento da remoto, del , aveva conseguito la definizione concordata della Parte_1 vertenza. E' infatti documentato come tutti i comparenti, all'unanimità, avessero dichiarato di
“riconoscere congruo e coerente con l'attività professionale prestata dell'avv. ”, quindi CP_1 correttamente determinato l'importo di cui alla notula, corrispondente a quello del provvedimento monitorio.
Detto verbale di conciliazione (doc. 1 opposto), datato 8 giugno 2023 e sottoscritto contestualmente anche dal , che non ha mai disconosciuto la firma appostavi in calce, fa dunque Parte_2 piena prova della conseguita conciliazione e della piena accettazione dell'ammontare del compenso richiesto dal professionista, dovendo attribuirsi al documento, recante anche le firme dei membri della commissione consiliare e dell'avvocato valore di scrittura privata legalmente riconosciuta, come CP_1 tale pienamente vincolante per la parte che l'ha sottoscritta.
Quanto al , questi non ha mai contestato di aver partecipato alla riunione innanzi alla Parte_1 commissione del COA mediante collegamento da remoto, come pure attestato nel relativo verbale (e non avendo l'opponente mai negato l'autenticità di detta attestazione), incontro in esito al quale la parcella era stata approvata da tutti i partecipanti “all'unanimità”. Quanto alla sottoscrizione del relativo verbale, evidentemente non contestuale dato che fisicamente il non era Parte_1 presente, questi aveva inviato all'Ordine degli Avvocati di Sassari, con mail del 13 giugno 2023
(doc.5), il medesimo verbale di conciliazione recante la sua sottoscrizione. Missiva la cui provenienza non è stata mai messa in discussione dal medesimo che quindi ne risulta autore. Parte_1
L'accordo precedente tra i fratelli e il professionista, che parametrava il compenso alla quota Pt_1 di un ottavo del terreno oggetto della causa di divisione, risulta pertanto superato dalla riferita adesione alla soluzione conciliativa perfezionatasi davanti alla commissione del COA di Sassari, alla quale, come documentato e non contraddetto da alcuno scritto di segno contrario, non prodotto dai convenuti, avevano consapevolmente ed efficacemente aderito gli odierni opponenti e che ha quindi anche per loro efficacia vincolante. E' infatti appena il caso di precisare al riguardo che dalle produzioni allegate dai fratelli non emergono nemmeno elementi indiziari circa il superamento dell'accordo Pt_1
pagina 3 di 4 perfezionatosi innanzi al COA attraverso successive pattuizioni (la scrittura di cui al doc. 3 è priva di data e della sottoscrizione dell'avvocato) e che nemmeno i messaggi sul social WhatsApp (doc.4 opponenti) confortano l'assunto degli opponenti, anche perché non risulta che il pagamento dei compensi concordati sia stato mai condizionato alla vendita del terreno in località Lazzaretto.
Dev'essere infine confermata la valutazione d'irrilevanza della prova orale per la cui ammissione insistono gli opponenti dato che, per quanto sin qui illustrato, il preesistente accordo in base al quale il professionista aveva accettato quale compenso la quota di un ottavo del terreno oggetto di divisione ereditaria risulta superato dalla successiva conciliazione e monetizzazione dell'onorario spettante al
CP_1
Il provvedimento monitorio è quindi confermato e le spese di lite sono liquidate come in dispositivo e poste a carico degli opponenti, secondo la soccombenza.
Tenuto conto dell'evidenza della prova documentale fornita dall'opposto e della palese infondatezza delle ragioni rappresentate dai sig.ri la cui azione appare per questo fondata su esigenze Pt_1 meramente dilatorie e volta a procrastinare il pagamento del dovuto, deve essere accolta anche la domanda risarcitoria ex art. 96, c.p.c., secondo gli importi di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 87 del 15 febbraio 2024 e condanna gli opponenti e Parte_2 Parte_1 alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, liquidate i complessivi €8.000,00, CP_1 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Li condanna altresì al risarcimento del danno in favore dell'opposto, liquidato in € 500,00 per ciascun opponente, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'ulteriore somma di € 500,00
a testa.
Sassari, 24 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 926 e 1299/2024 promosse da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA PREITI C.F._2
OPPONENTI contro difeso da se stesso Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: “promessa di pagamento – ricognizione di debito”- compenso per prestazioni professionali
CONCLUSIONI
PER GLI OPPONENTI: “S'insiste affinché la causa venga rimessa sul ruolo per l'ammissione della prova testimoniale con i relativi capitoli di prova, di seguito riportata: a) “vero che tra i fratelli e l'Avv. è intercorso liberamente accordo per il pagamento delle prestazioni Pt_1 CP_1 professionali, mediante la cessione di 1/8 di quota ciascuno del terreno oggetto di divisione ereditaria, sito in Alghero località “Lazzaretto”. b) “vero è che il convenuto ha accettato la quota di CP_1
1/8 ciascuno quale pagamento delle sue prestazioni professionali, meglio descritte in atti”. c) Si indicano a testimoni i sig.ri: 1) residente Alghero;
2) , Testimone_1 Parte_2 residente in [...], località la Pussetta;
3) residente ad Alghero (SS). In Testimone_2 caso di rigetto della richiesta di prova testimoniale, gli opponenti si riportano alle conclusioni formulate con gli atti introduttivi e che comunque qui si reiterano: Conclusioni Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, conclusioni respinte, cosi statuire e provvedere: In primis rimettere sul ruolo il presente giudizio per l'ammissione dei mezzi istruttori in atti richiesti;
Nel merito: 1)
Accertare e dichiarare l'esistenza dell'accordo stipulato tra gli opponenti e l'opposto per la cessione di
1/8 ciascuno opponente da trasferire all'opposto: 2) Accertare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva non avendo l'opponente
[...]
sottoscritto il verbale di Conciliazione;
3) Accertare e dichiarare il provvedimento Parte_2 monitorio nullo ed improduttivo di effetti giuridici in quanto il compenso è stato liberamente pattuito e quindi prevale sulle tariffe portate a fondamento dell'opposto provvedimento monitorio”.
pagina 1 di 4 PER L'OPPOSTO: “Rigettare l'opposizione perché infondata confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- In subordine dichiarare congrua la parcella richiesta dal difensore al termine del giudizio condannando l'opponente al pagamento dell'importo indicato nella parcella in atti;
- Ancora più in subordine determinare il compenso dovuto dall'opponente per il giudizio nanti il Tribunale Civile di Sassari avente ad oggetto il riconoscimento della qualità di eredi e la divisione dell'immobile del genitore ricaduto in successione. - Con vittoria di spese e compensi professionali. - Risultando
l'opposizione totalmente infondata ed avendo agito l'opponente con mala fede e colpa grave si chiede che il Giudice voglia condannarlo al pagamento di un importo equitativamente determinato a favore dell'opposto oltre alla sanzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 96 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione e convenivano davanti a Parte_1 Parte_2 questo tribunale l'avvocato proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
87/2024 notificato loro per il pagamento della somma di € 58.500,00, oltre interessi e spese, che il professionista assumeva dovutagli per compensi professionali.
Col ricorso introduttivo l'avv. esponeva che il compenso, maturato per l'attività difensiva resa CP_1 nell'interesse dei fratelli in una causa civile di scioglimento della comunione ereditaria Pt_1
(definita da tempo con sentenza), era stato così determinato in esito alla conciliazione, intervenuta anche con tutti gli altri fratelli davanti alla Commissione del locale Consiglio dell'Ordine Pt_1
Forense, precisando che il relativo avviso di convocazione era stato notificato anche agli odierni opponenti e che la parcella era munita di apposito parere di congruità del C.O.A.
Con le rispettive opposizioni e chiedevano la revoca del decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, eccependo di aver pattuito con l'avvocato sin dal 2014 un compenso consistente nella CP_1 cessione al professionista della quota di un ottavo del compendio ereditario, ossia di un terreno sito in località “Lazzaretto” del comune di Alghero. Aggiungevano che detto accordo era stato sottoscritto da tutti gli interessati ed aveva ottenuto il consenso tacito del professionista. A seguito dell'adesione di tutti, il patto era stato portato a conoscenza dell'opposto con un ulteriore atto sottoscritto il 19 febbraio
2024.
Il contestava inoltre la sottoscrizione apposta al verbale di conciliazione davanti Parte_1 alla commissione del Consiglio dell'Ordine forense, mentre il negava di aver Parte_2 partecipato alla relativa riunione.
Si costituiva l'opposto e, insistendo nella domanda, rappresentava come il avesse Parte_1 preso parte da remoto alla seduta della Commissione consiliare, in esito alla quale tutti i partecipanti avevano concordato sulla congruità della parcella presentata dall'avvocato, ed aveva inoltre sottoscritto l'accordo in un secondo momento, rimandandolo tramite pec al consiglio dell'ordine. Aggiungeva come il compenso fosse stato in origine concordato in una percentuale del valore attribuito all'immobile assegnato ai suoi otto assistiti in esito alla divisione e poi determinato in concreto dal professionista in una misura comunque inferiore al relativo importo e riconducibile, peraltro, al valore medio dei compensi tabellari previsti per l'attività prestata, essendo pari a complessivi €45.861,79, oltre accessori di legge. Sosteneva quindi che detto importo era congruo e dovuto in forza del verbale di conciliazione redatto in esito alla composizione negoziata intervenuta con i suoi clienti. pagina 2 di 4 Le due cause di opposizione erano riunite e, istruite solo con produzioni documentali, erano assunte in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., sulle riferite conclusioni.
***
Le opposizioni sono infondate e devono essere disattese.
Il professionista ha ampiamente documentato il suo diritto al compenso, maturato per le prestazioni professionali espletate nella causa di divisione ereditaria conclusasi con la sentenza di cessazione della materia del contendere n.998/2021, in esito ad un processo durato diversi anni e definito con una conciliazione fra le parti. Processo in cui l'avvocato aveva prestato patrocinio per otto clienti, fra CP_1 cui i sig.ri e Parte_1 Parte_2
Sorta contestazione fra il professionista e i fratelli circa l'ammontare dei compensi dovuti, Pt_1 con istanza dell'8 giugno 2023 l'avv. aveva adito la competente commissione parcelle del locale CP_1
C.O.A. che, convocati tutti gli interessati e in esito alla loro conciliazione, dando atto della personale presenza, fra gli altri, del e della partecipazione alla medesima riunione, con Parte_2 collegamento da remoto, del , aveva conseguito la definizione concordata della Parte_1 vertenza. E' infatti documentato come tutti i comparenti, all'unanimità, avessero dichiarato di
“riconoscere congruo e coerente con l'attività professionale prestata dell'avv. ”, quindi CP_1 correttamente determinato l'importo di cui alla notula, corrispondente a quello del provvedimento monitorio.
Detto verbale di conciliazione (doc. 1 opposto), datato 8 giugno 2023 e sottoscritto contestualmente anche dal , che non ha mai disconosciuto la firma appostavi in calce, fa dunque Parte_2 piena prova della conseguita conciliazione e della piena accettazione dell'ammontare del compenso richiesto dal professionista, dovendo attribuirsi al documento, recante anche le firme dei membri della commissione consiliare e dell'avvocato valore di scrittura privata legalmente riconosciuta, come CP_1 tale pienamente vincolante per la parte che l'ha sottoscritta.
Quanto al , questi non ha mai contestato di aver partecipato alla riunione innanzi alla Parte_1 commissione del COA mediante collegamento da remoto, come pure attestato nel relativo verbale (e non avendo l'opponente mai negato l'autenticità di detta attestazione), incontro in esito al quale la parcella era stata approvata da tutti i partecipanti “all'unanimità”. Quanto alla sottoscrizione del relativo verbale, evidentemente non contestuale dato che fisicamente il non era Parte_1 presente, questi aveva inviato all'Ordine degli Avvocati di Sassari, con mail del 13 giugno 2023
(doc.5), il medesimo verbale di conciliazione recante la sua sottoscrizione. Missiva la cui provenienza non è stata mai messa in discussione dal medesimo che quindi ne risulta autore. Parte_1
L'accordo precedente tra i fratelli e il professionista, che parametrava il compenso alla quota Pt_1 di un ottavo del terreno oggetto della causa di divisione, risulta pertanto superato dalla riferita adesione alla soluzione conciliativa perfezionatasi davanti alla commissione del COA di Sassari, alla quale, come documentato e non contraddetto da alcuno scritto di segno contrario, non prodotto dai convenuti, avevano consapevolmente ed efficacemente aderito gli odierni opponenti e che ha quindi anche per loro efficacia vincolante. E' infatti appena il caso di precisare al riguardo che dalle produzioni allegate dai fratelli non emergono nemmeno elementi indiziari circa il superamento dell'accordo Pt_1
pagina 3 di 4 perfezionatosi innanzi al COA attraverso successive pattuizioni (la scrittura di cui al doc. 3 è priva di data e della sottoscrizione dell'avvocato) e che nemmeno i messaggi sul social WhatsApp (doc.4 opponenti) confortano l'assunto degli opponenti, anche perché non risulta che il pagamento dei compensi concordati sia stato mai condizionato alla vendita del terreno in località Lazzaretto.
Dev'essere infine confermata la valutazione d'irrilevanza della prova orale per la cui ammissione insistono gli opponenti dato che, per quanto sin qui illustrato, il preesistente accordo in base al quale il professionista aveva accettato quale compenso la quota di un ottavo del terreno oggetto di divisione ereditaria risulta superato dalla successiva conciliazione e monetizzazione dell'onorario spettante al
CP_1
Il provvedimento monitorio è quindi confermato e le spese di lite sono liquidate come in dispositivo e poste a carico degli opponenti, secondo la soccombenza.
Tenuto conto dell'evidenza della prova documentale fornita dall'opposto e della palese infondatezza delle ragioni rappresentate dai sig.ri la cui azione appare per questo fondata su esigenze Pt_1 meramente dilatorie e volta a procrastinare il pagamento del dovuto, deve essere accolta anche la domanda risarcitoria ex art. 96, c.p.c., secondo gli importi di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 87 del 15 febbraio 2024 e condanna gli opponenti e Parte_2 Parte_1 alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, liquidate i complessivi €8.000,00, CP_1 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Li condanna altresì al risarcimento del danno in favore dell'opposto, liquidato in € 500,00 per ciascun opponente, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'ulteriore somma di € 500,00
a testa.
Sassari, 24 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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