Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4058/2024 R.G. V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto avente ad oggetto la “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” depositato in data 12.12.2024 da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Pinna (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, in via C.F._2
Manno n.41, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 20.11.2024 ed allegata al ricorso introduttivo,
e (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Alba Parte_2 C.F._3
Dalu (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, in via C.F._4
Stintino n.6, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 08.10.2024 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art.337 ter e ss., c.c., depositato il 12.12.2024, i signori Parte_1
e , premesso di essere genitori di (nata a [...] il
[...] Parte_2 Per_1
02.06.2017), di non essere uniti in matrimonio e che la nascita della figlia era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio iniziata nell'anno 2014 e terminata nel settembre 2024, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate: pagina 1 di 4
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
2 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, secondo il seguente calendario. La prima settimana il potrà vedere e tenere con sé il lunedi dalle ore 16.30 con possibilità di pernottamento Parte_1 Per_1 presso il domicilio paterno nonché il fine settimana dal venerdi alle ore 19 sino al lunedi mattina allorché la accompagnerà a scuola;
la settimana successiva il padre potrà vedere e tenere con sé
il mercoledi dalle 16.30 con possibilità di pernottamento presso il domicilio paterno;
nell'anno Per_1 corrente, trascorrerà il 24 con il padre e il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre con la Per_1 madre e il primo gennaio con il padre;
il giorno di pasqua con la madre, quello di pasquetta con il padre, successivamente si applicherà il criterio dell'alternanza; lo stesso criterio si applicherà anche durante le festività dell'epifania, del 25 aprile, del 1° maggio, del 15 agosto, del 1° novembre, dell' , di S. Stefano;
in tali giornate il padre prenderà la figlia la mattina, fino alle ore Per_2
21.00; ciascuno dei ricorrenti potrà trascorrere, con la figlia, il proprio compleanno e quello dei rispettivi genitori (nonni della minore); durante le vacanze estive, il padre potrà prendere la figlia, per almeno due settimane non consecutive, durante le quali si impegnerà a garantire il contatto telefonico quotidiano della stessa con la madre.
3. Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 Parte_2 quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 350,00, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
mentre l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla madre, genitore collocatario;
4. Le spese straordinarie concernenti la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, saranno corrisposte da ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal CNF ed in uso presso il Tribunale di Sassari. E precisamente: Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, dovranno intendersi:
a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà e/o urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo pagina 2 di 4 esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiranno, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero , scuole e università private;
c) extra scolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio
(trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere)”.
pagina 3 di 4 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto Per_1 garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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