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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.SA AN LE, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N 2119 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza 18 settembre 2025 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , E
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Soggia e AleSAndra Maranò
ATTORI
E
, in persona del in carica Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18 settembre 2025 e note ex art. 189 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
(moglie), e (figlie),
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (nipoti), congiunti di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_1
nei confronti del , quale datore di lavoro, per la
[...] Controparte_1 malattia mortale contratta dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni di aggiustatore meccanico svolte presso l'Arsenale della Marina Militare di Taranto.
Gli attori hanno infatti dedotto che il lavoro svolto aveva provocato l'esposizione del a massicce quantità di amianto e l'insorgenza di un mesotelioma Parte_2 pleurico che lo aveva condotto alla morte.
Gli attori hanno dapprima agito in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto, che ha riconosciuto il nesso di causalità tra la morte del congiunto e l'attività lavorativa espletata ed ha dichiarato con sentenza n. 884/2023, emeSA nel giudizio n. 2775/2023RG, il diritto a conseguire il danno, iure hereditatis, del danno biologico del congiunto.
Tale sentenza è paSAta in giudicato.
Successivamente gli attori hanno agito in giudizio, iure proprio, dinanzi al
Tribunale di Lecce, al fine di ottenere dal difesa il risarcimento del Controparte_1 danno patito per la perdita del rapporto parentale a seguito della morte del congiunto.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via degradata, in caso di accoglimento, di disporre lo scomputo del credito già liquidato da INAIL.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche secondo il rito Cartabia.
***
Come premesso, la vicenda in esame attiene al risarcimento del danno invocato dagli attori per la perdita del rapporto parentale con , il quale Persona_1 ha lavorato per diversi anni come aggiustatore meccanico, venendo impiegato per
2 le attività manutentive presso le navi dell'Arsenale della Marina Militare di Taranto.
Gli attori hanno lamentato, in particolare, che il de cuius ha avuto una prolungata esposizione all'amianto e, in ragione della steSA, ha poi sviluppato un mesotelioma pleurico, cachessia neoplastica e crisi cardio-respiratoria in edema polmonare, che ne hanno provocato la morte.
Il convenuto, al contrario, ha eccepito che il lavoro si è svolto nel rispetto CP_1 delle prescrizioni normative in tema di salubrità dell'ambiente lavorativo e anche in anticipo rispetto alla disciplina legale della materia e ha dedotto di aver adottato tutte le cautele atte a prevenire i rischi per la salute degli operai.
Occorre dunque verificare il nesso eziologico intercorrente tra la condotta omissiva del e la malattia professionale contratta dal poi Controparte_1 Parte_2 deceduto per gli esiti letali della patologia, nonché la valutazione dei profili soggettivi di colpa del datore di lavoro.
Orbene, preliminarmente, si rileva che ai sensi dell'art. 2087 c.c., “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono neceSArie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Si tratta di una forma di responsabilità contrattuale che impone al lavoratore che assume di aver patito un danno alla salute, a causa dell'attività lavorativa svolta, la dimostrazione della lesione subita e la nocività dell'attività svolta ed il nesso eziologico intercorrente;
mentre il datore di lavoro, laddove sia incontestato il nesso causale tra l'evento e attività svolta, deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele neceSArie volte ad impedire il verificarsi del danno.
Si precisa che i comportamenti omissivi, dai quali può discendere la responsabilità del datore di lavoro “possono consistere nella mancanza di norme specifiche di legge oppure dettate dalla prudenza e dalla esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia nella organizzazione del lavoro sia nelle tecniche di prevenzione, secondo il dettato dell'art. 2087 c.c. che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espreSAmente considerate dalle norme antinfortunistiche” (ex pluris Cass. civ. nn. 4723/2005- 4129/2002 e 4012/1998).
Inoltre, sebbene l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la norma sanziona l'omeSA predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle
3 misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass.
1.2.2008 n. 2491; Cass.
11.7.2011 n. 15156; Cass. 14.1.2005 n. 644).
Si aggiunga che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte, “l'art.
2087 c.c., che integrando le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure neceSArie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico – organizzativi dell'opera da eseguire”( Cass. Civ. n. 1709/2012 –n. 4129/2022 e n.
22818/2009).
Infine, sempre per la Suprema Corte, “ai sensi degli art. 2087 c.c. e 7 del d.lgs.
626/1994, quest'ultimo applicabile ratione temporis, che disciplina l'affidamento dei lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure neceSArie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice , che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto neceSArio a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sul lavoro dell'attività appaltata” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5419/2019).
Orbene, nel caso in esame va in primo luogo richiamata la sentenza n. 884/2023 resa dal Tribunale di Taranto, che ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro e condannato il al risarcimento del danno patito dal CP_1 Parte_2 trasmesso poi agli eredi.
Nessun dubbio che tale pronuncia – paSAta in giudicato – abbia valore di giudicato esterno, in quanto si tratta di sentenza emeSA tra le stesse parti, di accertamento della medesima responsabilità oggetto del presente procedimento, con condanna al risarcimento di una parte dei danni derivati dalla condotta illecita. La responsabilità del datore di lavoro e il nesso di causalità tra la condotta del
4 e la morte del lavoratore sono stati accertati da sentenza paSAta in CP_1 giudicato, che fa stato nel presente giudizio (in cui si discute di danni ulteriori derivati dalla morte del . Parte_2
In tal senso Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 10578 del 04/05/2018, secondo cui
“In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043
c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento”.
La sentenza, peraltro, ha ricostruito la carriera del de cuius, ha evidenziato che lo stesso ha lavorato alle dipendenze del in ambienti lavorativi Controparte_1 caratterizzati dall'esposizione a consistenti e diversificate sostanze nocive e ha ritenuto raggiunta la prova anche con riferimento alla nocività dell'ambiente lavorativo.
Si legge infatti nella sentenza: “Infatti, i testimoni escussi confermavano che le mansioni e le lavorazioni del de cuius si svolgevano in ambienti connotati dalla massiccia presenza di polveri di amianto, tanto nelle officine sulla terraferma, ove avvenivano le lavorazioni, quanto sulle navi dove, invece, venivano effettuate le attività di montaggio/smontaggio dei macchinari e delle tubature (cfr. dich. teste
: “le navi erano coibentate di amianto sui tubi, sulle valvole, sulle Testimone_1 caldaie, sui turbo alternatori;
per rimuovere le valvole dovevamo tagliare, frantumandole, le coibentazioni che nella parte interna erano di amianto (…) le valvole avevano guarnizioni in amianto che trovavamo già preconfezionate oppure ci occupavamo noi di sagomare prendendo dei fogli di amianto da tagliare (…) dovevamo eliminare l'amianto incrostato con dei raschietti prima di ripristinare le nuove guarnizioni (…) anche all'interno dell'officina era presente l'amianto usato come guarnizione dei forni e dell'impianto di riscaldamento (…) per operare sui cuscinetti durante le saldature utilizzavamo delle coperte di amianto”; cfr. dich. teste
5 : “prevedevamo allo smontaggio dei macchinari a bordo nave e poi Testimone_2 alla revisione all'interno dell'officina. Il tempo tra bordo nave e officina era equamente diviso (…) interveniamo a coibentare dall'amianto le tubazioni esistenti sia a bordo nave che in officina. Confermo che l'amianto era presente in officina”). Inoltre, sempre
i testimoni riferivano che il non adottò, nel periodo di riferimento, alcun CP_1 dispositivo o presidio a protezione delle vie aeree. Pertanto, i lavoratori operavano in ambienti privi di areazione e senza mascherine, connotati dalla presenza costante e permanente di polveri di amianto (cfr. dich. teste : “solo a partire Testimone_1 dagli anni 90 siamo stati dotati di mascherine, di certo non idonee ad evitare le inalazioni di amianto. (…) durante le nostre lavorazioni non vi era alcun sistema di aspirazione polveri. Un sistema di captazione fumi mobile era utilizzato solo quando venivano effettuate saldature a bordo”; cfr. dich. teste : “non Testimone_2 esisteva un sistema di areazione in officina. Ricordo che sulle navi vi erano sistemi che davano nell'ambiente aria calda ma non ricordo che aspirassero aria. I saldatori utilizzavano un piccolo strumento per aspirare i fumi”). Una prova contraria in tal senso non è stata fornita dal convenuto che si è limitato a richiamare la CP_1 normativa in materia antinfortunistica senza dimostrare di aver in concreto adottato dispositivi di protezione, ponendo in essere una doverosa attività preventiva e di vigilanza.
La sussistenza di un collegamento di derivazione causale tra l'attività lavorativa svolta in ambiente connotato da elevata nocività per presenza di polveri di amianto
e la patologia pleurica contratta dal de cuius, nonché il nesso causale tra questa e il successivo decesso è stata confermata dalle valutazioni espresse dal Ctu medico- legale nominato in corso di giudizio. Questi, in particolare, ha confermato che
era affetto da mesotelioma maligno della pleura di tipo epitelioide. Persona_1
Tale patologia “può essere posta in connessione causale, con alta probabilità logica, con l'attività lavorativa svolta dal 16.02.1956 al 01.10.1995 presso il Controparte_1
essendo altresì documentato un periodo di latenza della malattia in linea (15-
[...]
50 anni) con quanto riportato dalla letteratura scientifica”.
Il ha ritenuto che il valore del giudicato esterno non poSA desumersi dal CP_1 solo dispositivo, ma imponga anche un esame della motivazione che ha condotto a quel dispositivo. Ciononostante, nel concreto il convenuto non ha preso posizione sulle prove orali esaminate dal Giudice del Tribunale di Taranto né ha mai negato
6 che tali dichiarazioni corrispondano a verità. Il ha anche omesso di CP_1 contestare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., con ciò confermando la validità di tale accertamento istruttorio, cui il ha preso parte nel giudizio svolto CP_1 dinanzi al Tribunale di Taranto.
Infine, si segnala che la steSA Commissione Medica Ospedaliera ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'attività lavorativa del e la contrazione della Parte_2 malattia che lo ha condotto alla morte.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, sì come sopra descritte, evidenzino l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di protezione, peraltro espreSAmente previsti per la tutela dei lavoratori anche dalla normativa antinfortunistica già all'epoca vigente (cfr. D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e D.P.R. n.
81/2008).
Risulta dunque confermata anche nella presente sede la sussistenza di una responsabilità del , quale datore di lavoro, nella Controparte_1 determinazione della patologia che portato al decesso di . Persona_1
Accertato l'an, va ora quantificato il danno da riconoscersi ai congiunti.
Gli attori hanno chiesto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con la vittima, richiamando le Tabelle del Tribunale di Milano.
Sotto tale profilo devono compiersi alcune considerazioni di carattere preliminare.
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti
e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art
2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione” (ex plurimis, Cass.
n. 12124/2003). Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla
7 condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.
Inoltre, vanno richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972/2008.
In eSA la Suprema Corte, dopo aver sancito la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando, però, di incorrere nella artificiosa duplicazione di poste risarcitorie. Muovendo da tali premesse i giudici di legittimità hanno in particolare affermato che, nell'ipotesi di morte del congiunto, costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione sia del danno morale che di pregiudizi definiti “esistenziali” o da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Parte convenuta ha eccepito che il danno lamentato degli attori non sia risarcibile in re ipsa e che gli stessi non abbiano fornito alcuna prova a supporto della domanda.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che il rapporto di parentela nella famiglia nucleare fa presumere la sofferenza del familiare superstite ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa da prova contraria.
Nel caso di specie, di fatto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova relativa all'assenza di legami affettivi tra gli attori ed il de cuius, di cui era il marito/padre/nonno e per il quale l'intensità del vincolo è presunta.
Va poi rilevato che nella determinazione delle somme da attribuire agli attori si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di CaSAzione n. 10579/2021.
8 Pertanto, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n. 10579/2021; in questo senso anche Cass. civ. n. 26300/2021 e Cass. civ. n. 33005/2021).
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque analizzare:
a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c. l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Ebbene, nel caso di specie va tenuto conto che la vittima è deceduta all'età di 75 anni, e che gli attori avevano, al tempo del suo decesso, rispettivamente, la moglie l'età di 74 anni, la figlia convivente 49 anni, la figlia non Parte_3 Pt_2
9 convivente 45 anni, il nipote 22 anni, il nipote 24 anni, Parte_4 Parte_5 il nipote 15 anni e la nipote 12 anni. Per tutti Parte_6 Parte_7 risulta la presenza di familiari residui, coincidenti con le persone degli altri attori.
Quanto all'intensità della relazione, la Tabella del Tribunale di Milano, nella
Relazione esplicativa, chiarisce quando segue: “E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a
30 punti. Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport:
; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica:
; Email_2
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi”.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad indicare la convivenza di due dei familiari e a rappresentare l'età e la presenza di familiari superstiti. Nulla è stato allegato sotto il profilo dell'intensità del vincolo e nulla si è chiesto di provare.
In ragione di quanto sopra, non può che farsi riferimento al minimo tabellare, in quanto sotto il profilo dell'intensità del vincolo non vi è stata alcuna allegazione né alcuna offerta di prova (orale o documentale).
10 Le liquidazioni sono fatte in via equitativa ad oggi.
Il danno è dunque liquidato come segue:
a) Moglie convivente
[...]
[...]
(dati anagrafici e status familiare) Controparte_3
Il congiunto ha 74 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 203.372,00
b) figlia convivente Parte_8
[...]
di (dati anagrafici e status familiare)
[...] CP_3
Il congiunto ha 49 anni, è figlio della vittima ed era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
11 Punti totali riconosciuti: 57
IMPORTO del RISARCIMENTO € 222.927,00
c) figlia non convivente Parte_9
[...]
di IM (dati anagrafici e status familiare)
[...]
Il congiunto ha 45 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 160.351,00
d) nipote non convivente Pt_4 [...]
[...]
di IM (dati anagrafici e status familiare) Pt_10
Il congiunto ha 22 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 35
IMPORTO del RISARCIMENTO € 59.430,00
12 e) nipote non convivente Parte_5
UA di IM (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 24 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 35
IMPORTO del RISARCIMENTO € 59.430,00
f) nipote non convivente Parte_6
UA di IM (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 15 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 37
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.826,00
13 g) nipote non convivente Parte_7
UA di IM (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 12 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 37
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.826,00
Gli importi sopra liquidati sono calcolati all'attualità e vanno maggiorati di interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Gli importi vanno devalutati alla data del decesso e maggiorati di interessi legali, dalla data del decesso a quella odierna, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT.
Essendo le suddette voci di danno liquidate a titolo di danno non patrimoniale sofferto iure proprio dai congiunti del non sussiste alcuna ipotesi di Parte_2 compensatio lucri cum damno rispetto alle voci indennitarie e, in generale, agli emolumenti previdenziali riconosciuti dalla legge e riscossi dagli eredi per il medesimo fatto-reato (Cass. 6306/2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione delle fasi del giudizio concretamente espletate e del valore riconosciuto in sentenza. Si tiene conto della circostanza che la causa ha avuto natura documentale, che le posizioni distinte delle parti sono state allegate meramente nel calcolo del danno (nessuna allegazione o richiesta di prova è stata proposta sull'intensità del rapporto di ciascuno),
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 2119/2024 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato in €
[...]
203.372,00 per , € 222.927,00 per , € Parte_1 Parte_3
160.351,00 per , € 59.430,00 per , € 59.430,00 Parte_2 Parte_4 per € 62.826,00 per ed € 62.826,00 per Parte_5 Parte_6 Pt_7
, oltre accessori come indicato in motivazione;
[...]
2. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 585,00 per spese vive ed € 20.000,00 per competenze professionali, oltre a rsf, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Mario Soggia e AleSAndra Maranò, che hanno reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 22/09/2025 Il giudice Dott.SA AN LE
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.SA AN LE, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N 2119 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza 18 settembre 2025 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , E
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Soggia e AleSAndra Maranò
ATTORI
E
, in persona del in carica Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18 settembre 2025 e note ex art. 189 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
(moglie), e (figlie),
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (nipoti), congiunti di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_1
nei confronti del , quale datore di lavoro, per la
[...] Controparte_1 malattia mortale contratta dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni di aggiustatore meccanico svolte presso l'Arsenale della Marina Militare di Taranto.
Gli attori hanno infatti dedotto che il lavoro svolto aveva provocato l'esposizione del a massicce quantità di amianto e l'insorgenza di un mesotelioma Parte_2 pleurico che lo aveva condotto alla morte.
Gli attori hanno dapprima agito in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto, che ha riconosciuto il nesso di causalità tra la morte del congiunto e l'attività lavorativa espletata ed ha dichiarato con sentenza n. 884/2023, emeSA nel giudizio n. 2775/2023RG, il diritto a conseguire il danno, iure hereditatis, del danno biologico del congiunto.
Tale sentenza è paSAta in giudicato.
Successivamente gli attori hanno agito in giudizio, iure proprio, dinanzi al
Tribunale di Lecce, al fine di ottenere dal difesa il risarcimento del Controparte_1 danno patito per la perdita del rapporto parentale a seguito della morte del congiunto.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via degradata, in caso di accoglimento, di disporre lo scomputo del credito già liquidato da INAIL.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche secondo il rito Cartabia.
***
Come premesso, la vicenda in esame attiene al risarcimento del danno invocato dagli attori per la perdita del rapporto parentale con , il quale Persona_1 ha lavorato per diversi anni come aggiustatore meccanico, venendo impiegato per
2 le attività manutentive presso le navi dell'Arsenale della Marina Militare di Taranto.
Gli attori hanno lamentato, in particolare, che il de cuius ha avuto una prolungata esposizione all'amianto e, in ragione della steSA, ha poi sviluppato un mesotelioma pleurico, cachessia neoplastica e crisi cardio-respiratoria in edema polmonare, che ne hanno provocato la morte.
Il convenuto, al contrario, ha eccepito che il lavoro si è svolto nel rispetto CP_1 delle prescrizioni normative in tema di salubrità dell'ambiente lavorativo e anche in anticipo rispetto alla disciplina legale della materia e ha dedotto di aver adottato tutte le cautele atte a prevenire i rischi per la salute degli operai.
Occorre dunque verificare il nesso eziologico intercorrente tra la condotta omissiva del e la malattia professionale contratta dal poi Controparte_1 Parte_2 deceduto per gli esiti letali della patologia, nonché la valutazione dei profili soggettivi di colpa del datore di lavoro.
Orbene, preliminarmente, si rileva che ai sensi dell'art. 2087 c.c., “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono neceSArie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Si tratta di una forma di responsabilità contrattuale che impone al lavoratore che assume di aver patito un danno alla salute, a causa dell'attività lavorativa svolta, la dimostrazione della lesione subita e la nocività dell'attività svolta ed il nesso eziologico intercorrente;
mentre il datore di lavoro, laddove sia incontestato il nesso causale tra l'evento e attività svolta, deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele neceSArie volte ad impedire il verificarsi del danno.
Si precisa che i comportamenti omissivi, dai quali può discendere la responsabilità del datore di lavoro “possono consistere nella mancanza di norme specifiche di legge oppure dettate dalla prudenza e dalla esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia nella organizzazione del lavoro sia nelle tecniche di prevenzione, secondo il dettato dell'art. 2087 c.c. che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espreSAmente considerate dalle norme antinfortunistiche” (ex pluris Cass. civ. nn. 4723/2005- 4129/2002 e 4012/1998).
Inoltre, sebbene l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la norma sanziona l'omeSA predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle
3 misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass.
1.2.2008 n. 2491; Cass.
11.7.2011 n. 15156; Cass. 14.1.2005 n. 644).
Si aggiunga che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte, “l'art.
2087 c.c., che integrando le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure neceSArie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico – organizzativi dell'opera da eseguire”( Cass. Civ. n. 1709/2012 –n. 4129/2022 e n.
22818/2009).
Infine, sempre per la Suprema Corte, “ai sensi degli art. 2087 c.c. e 7 del d.lgs.
626/1994, quest'ultimo applicabile ratione temporis, che disciplina l'affidamento dei lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure neceSArie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice , che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto neceSArio a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sul lavoro dell'attività appaltata” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5419/2019).
Orbene, nel caso in esame va in primo luogo richiamata la sentenza n. 884/2023 resa dal Tribunale di Taranto, che ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro e condannato il al risarcimento del danno patito dal CP_1 Parte_2 trasmesso poi agli eredi.
Nessun dubbio che tale pronuncia – paSAta in giudicato – abbia valore di giudicato esterno, in quanto si tratta di sentenza emeSA tra le stesse parti, di accertamento della medesima responsabilità oggetto del presente procedimento, con condanna al risarcimento di una parte dei danni derivati dalla condotta illecita. La responsabilità del datore di lavoro e il nesso di causalità tra la condotta del
4 e la morte del lavoratore sono stati accertati da sentenza paSAta in CP_1 giudicato, che fa stato nel presente giudizio (in cui si discute di danni ulteriori derivati dalla morte del . Parte_2
In tal senso Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 10578 del 04/05/2018, secondo cui
“In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043
c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento”.
La sentenza, peraltro, ha ricostruito la carriera del de cuius, ha evidenziato che lo stesso ha lavorato alle dipendenze del in ambienti lavorativi Controparte_1 caratterizzati dall'esposizione a consistenti e diversificate sostanze nocive e ha ritenuto raggiunta la prova anche con riferimento alla nocività dell'ambiente lavorativo.
Si legge infatti nella sentenza: “Infatti, i testimoni escussi confermavano che le mansioni e le lavorazioni del de cuius si svolgevano in ambienti connotati dalla massiccia presenza di polveri di amianto, tanto nelle officine sulla terraferma, ove avvenivano le lavorazioni, quanto sulle navi dove, invece, venivano effettuate le attività di montaggio/smontaggio dei macchinari e delle tubature (cfr. dich. teste
: “le navi erano coibentate di amianto sui tubi, sulle valvole, sulle Testimone_1 caldaie, sui turbo alternatori;
per rimuovere le valvole dovevamo tagliare, frantumandole, le coibentazioni che nella parte interna erano di amianto (…) le valvole avevano guarnizioni in amianto che trovavamo già preconfezionate oppure ci occupavamo noi di sagomare prendendo dei fogli di amianto da tagliare (…) dovevamo eliminare l'amianto incrostato con dei raschietti prima di ripristinare le nuove guarnizioni (…) anche all'interno dell'officina era presente l'amianto usato come guarnizione dei forni e dell'impianto di riscaldamento (…) per operare sui cuscinetti durante le saldature utilizzavamo delle coperte di amianto”; cfr. dich. teste
5 : “prevedevamo allo smontaggio dei macchinari a bordo nave e poi Testimone_2 alla revisione all'interno dell'officina. Il tempo tra bordo nave e officina era equamente diviso (…) interveniamo a coibentare dall'amianto le tubazioni esistenti sia a bordo nave che in officina. Confermo che l'amianto era presente in officina”). Inoltre, sempre
i testimoni riferivano che il non adottò, nel periodo di riferimento, alcun CP_1 dispositivo o presidio a protezione delle vie aeree. Pertanto, i lavoratori operavano in ambienti privi di areazione e senza mascherine, connotati dalla presenza costante e permanente di polveri di amianto (cfr. dich. teste : “solo a partire Testimone_1 dagli anni 90 siamo stati dotati di mascherine, di certo non idonee ad evitare le inalazioni di amianto. (…) durante le nostre lavorazioni non vi era alcun sistema di aspirazione polveri. Un sistema di captazione fumi mobile era utilizzato solo quando venivano effettuate saldature a bordo”; cfr. dich. teste : “non Testimone_2 esisteva un sistema di areazione in officina. Ricordo che sulle navi vi erano sistemi che davano nell'ambiente aria calda ma non ricordo che aspirassero aria. I saldatori utilizzavano un piccolo strumento per aspirare i fumi”). Una prova contraria in tal senso non è stata fornita dal convenuto che si è limitato a richiamare la CP_1 normativa in materia antinfortunistica senza dimostrare di aver in concreto adottato dispositivi di protezione, ponendo in essere una doverosa attività preventiva e di vigilanza.
La sussistenza di un collegamento di derivazione causale tra l'attività lavorativa svolta in ambiente connotato da elevata nocività per presenza di polveri di amianto
e la patologia pleurica contratta dal de cuius, nonché il nesso causale tra questa e il successivo decesso è stata confermata dalle valutazioni espresse dal Ctu medico- legale nominato in corso di giudizio. Questi, in particolare, ha confermato che
era affetto da mesotelioma maligno della pleura di tipo epitelioide. Persona_1
Tale patologia “può essere posta in connessione causale, con alta probabilità logica, con l'attività lavorativa svolta dal 16.02.1956 al 01.10.1995 presso il Controparte_1
essendo altresì documentato un periodo di latenza della malattia in linea (15-
[...]
50 anni) con quanto riportato dalla letteratura scientifica”.
Il ha ritenuto che il valore del giudicato esterno non poSA desumersi dal CP_1 solo dispositivo, ma imponga anche un esame della motivazione che ha condotto a quel dispositivo. Ciononostante, nel concreto il convenuto non ha preso posizione sulle prove orali esaminate dal Giudice del Tribunale di Taranto né ha mai negato
6 che tali dichiarazioni corrispondano a verità. Il ha anche omesso di CP_1 contestare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., con ciò confermando la validità di tale accertamento istruttorio, cui il ha preso parte nel giudizio svolto CP_1 dinanzi al Tribunale di Taranto.
Infine, si segnala che la steSA Commissione Medica Ospedaliera ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'attività lavorativa del e la contrazione della Parte_2 malattia che lo ha condotto alla morte.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, sì come sopra descritte, evidenzino l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di protezione, peraltro espreSAmente previsti per la tutela dei lavoratori anche dalla normativa antinfortunistica già all'epoca vigente (cfr. D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e D.P.R. n.
81/2008).
Risulta dunque confermata anche nella presente sede la sussistenza di una responsabilità del , quale datore di lavoro, nella Controparte_1 determinazione della patologia che portato al decesso di . Persona_1
Accertato l'an, va ora quantificato il danno da riconoscersi ai congiunti.
Gli attori hanno chiesto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con la vittima, richiamando le Tabelle del Tribunale di Milano.
Sotto tale profilo devono compiersi alcune considerazioni di carattere preliminare.
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti
e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art
2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione” (ex plurimis, Cass.
n. 12124/2003). Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla
7 condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.
Inoltre, vanno richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972/2008.
In eSA la Suprema Corte, dopo aver sancito la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando, però, di incorrere nella artificiosa duplicazione di poste risarcitorie. Muovendo da tali premesse i giudici di legittimità hanno in particolare affermato che, nell'ipotesi di morte del congiunto, costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione sia del danno morale che di pregiudizi definiti “esistenziali” o da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Parte convenuta ha eccepito che il danno lamentato degli attori non sia risarcibile in re ipsa e che gli stessi non abbiano fornito alcuna prova a supporto della domanda.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che il rapporto di parentela nella famiglia nucleare fa presumere la sofferenza del familiare superstite ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa da prova contraria.
Nel caso di specie, di fatto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova relativa all'assenza di legami affettivi tra gli attori ed il de cuius, di cui era il marito/padre/nonno e per il quale l'intensità del vincolo è presunta.
Va poi rilevato che nella determinazione delle somme da attribuire agli attori si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di CaSAzione n. 10579/2021.
8 Pertanto, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n. 10579/2021; in questo senso anche Cass. civ. n. 26300/2021 e Cass. civ. n. 33005/2021).
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque analizzare:
a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c. l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Ebbene, nel caso di specie va tenuto conto che la vittima è deceduta all'età di 75 anni, e che gli attori avevano, al tempo del suo decesso, rispettivamente, la moglie l'età di 74 anni, la figlia convivente 49 anni, la figlia non Parte_3 Pt_2
9 convivente 45 anni, il nipote 22 anni, il nipote 24 anni, Parte_4 Parte_5 il nipote 15 anni e la nipote 12 anni. Per tutti Parte_6 Parte_7 risulta la presenza di familiari residui, coincidenti con le persone degli altri attori.
Quanto all'intensità della relazione, la Tabella del Tribunale di Milano, nella
Relazione esplicativa, chiarisce quando segue: “E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a
30 punti. Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport:
; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica:
; Email_2
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi”.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad indicare la convivenza di due dei familiari e a rappresentare l'età e la presenza di familiari superstiti. Nulla è stato allegato sotto il profilo dell'intensità del vincolo e nulla si è chiesto di provare.
In ragione di quanto sopra, non può che farsi riferimento al minimo tabellare, in quanto sotto il profilo dell'intensità del vincolo non vi è stata alcuna allegazione né alcuna offerta di prova (orale o documentale).
10 Le liquidazioni sono fatte in via equitativa ad oggi.
Il danno è dunque liquidato come segue:
a) Moglie convivente
[...]
[...]
(dati anagrafici e status familiare) Controparte_3
Il congiunto ha 74 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 203.372,00
b) figlia convivente Parte_8
[...]
di (dati anagrafici e status familiare)
[...] CP_3
Il congiunto ha 49 anni, è figlio della vittima ed era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
11 Punti totali riconosciuti: 57
IMPORTO del RISARCIMENTO € 222.927,00
c) figlia non convivente Parte_9
[...]
di IM (dati anagrafici e status familiare)
[...]
Il congiunto ha 45 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 160.351,00
d) nipote non convivente Pt_4 [...]
[...]
di IM (dati anagrafici e status familiare) Pt_10
Il congiunto ha 22 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 35
IMPORTO del RISARCIMENTO € 59.430,00
12 e) nipote non convivente Parte_5
UA di IM (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 24 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 35
IMPORTO del RISARCIMENTO € 59.430,00
f) nipote non convivente Parte_6
UA di IM (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 15 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 37
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.826,00
13 g) nipote non convivente Parte_7
UA di IM (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 12 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 37
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.826,00
Gli importi sopra liquidati sono calcolati all'attualità e vanno maggiorati di interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Gli importi vanno devalutati alla data del decesso e maggiorati di interessi legali, dalla data del decesso a quella odierna, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT.
Essendo le suddette voci di danno liquidate a titolo di danno non patrimoniale sofferto iure proprio dai congiunti del non sussiste alcuna ipotesi di Parte_2 compensatio lucri cum damno rispetto alle voci indennitarie e, in generale, agli emolumenti previdenziali riconosciuti dalla legge e riscossi dagli eredi per il medesimo fatto-reato (Cass. 6306/2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione delle fasi del giudizio concretamente espletate e del valore riconosciuto in sentenza. Si tiene conto della circostanza che la causa ha avuto natura documentale, che le posizioni distinte delle parti sono state allegate meramente nel calcolo del danno (nessuna allegazione o richiesta di prova è stata proposta sull'intensità del rapporto di ciascuno),
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 2119/2024 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato in €
[...]
203.372,00 per , € 222.927,00 per , € Parte_1 Parte_3
160.351,00 per , € 59.430,00 per , € 59.430,00 Parte_2 Parte_4 per € 62.826,00 per ed € 62.826,00 per Parte_5 Parte_6 Pt_7
, oltre accessori come indicato in motivazione;
[...]
2. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 585,00 per spese vive ed € 20.000,00 per competenze professionali, oltre a rsf, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Mario Soggia e AleSAndra Maranò, che hanno reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 22/09/2025 Il giudice Dott.SA AN LE
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