Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2011, n. 36818
CASS
Sentenza 14 giugno 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

È illegittimo il provvedimento di risarcimento in forma generica per equivalente del danno ambientale, che non motivi specificamente sull'impossibilità del ripristino in forma specifica, che è criterio prioritario di risarcimento individuato dalla legge.

In tema di gestione di rifiuti, l'accertata presenza in discarica di rifiuti di tipologia diversa e maggiormente inquinante rispetto a quelli che la discarica stessa, per caratteristiche costruttive e operative, sia in grado di accogliere, è idonea a configurare un danno ambientale ex art. 300, comma secondo, lett. d), d. lgs. n. 152 del 2006.

Il difensore della parte civile, cui sia stata conferita procura speciale a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., può designare un sostituto, che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituto anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa.

In tema di gestione di rifiuti, l'onere del gestore dell'impianto di discarica di verificare la corrispondenza, alla tipologia risultante dal formulario, del rifiuto effettivamente conferito, va assolto con tutti i mezzi idonei, non potendo essere limitato ad una comparazione meramente visiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2011, n. 36818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36818
    Data del deposito : 14 giugno 2011

    Testo completo