Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del gip che, nel respingere una richiesta di archiviazione, indichi al P.M. la necessità di effettuare una consulenza tecnica, precisando l'oggetto e l'ambito della stessa (nella specie, verificare se una sostanza posta in vendita potesse qualificarsi come "medicinale"), in quanto, in tal modo, non vengono violate le prerogative della pubblica accusa, non essendo a quest'ultima precluso di optare per un diverso accertamento tecnico o, comunque, di articolare, in concreto, i quesiti nella maniera ritenuta più opportuna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2012, n. 33916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33916 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
M 339 16 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. GIOVANNI DE ROBERTO N. 1098/2012 Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - N. 42655/2011 - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PMT PRESSO TRIBUNALE DI PORDENONE nei confronti di: 1) RIJS MARC OL N. IL 29/04/1965 * C/ 2) CI NO N. IL 03/11/1965 * C/ 3) AL EL N. IL 19/02/1966 * C/ 4) EL CA N. IL 30/11/1968 * C/ 5) OL LO N. IL 25/05/1962 * C/ 6) ON IO N. IL 19/06/1965 * C/ avverso l'ordinanza n. 4150/2010 GIP TRIBUNALE di PORDENONE, del 27/09/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ('annullamento senza invio Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Pordenone avverso l'ordinanza emessa in data 27-9-2011, con la quale il Gip ha disposto, ex art 409 co 4, che il PM effettui, nel termine di 90 giorni, “consulenza tecnica volta ad accertare se i preparati oggetto di sequestro siano da considerarsi medicinali secondo la definizione normativa vigente in particolare sotto il profilo della idoneità a ' ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche". Rappresenta il PM che si tratta di preparati in vendita in un sexy shop, sequestrati dai NAS, senza che nessuno abbia lamentato danni alla persona in conseguenza del loro uso. Il ricorrente assume che il provvedimento sia abnorme poiché il Gip, anziché limitarsi ad indicare il tema e la direzione delle indagini, non solo ha disposto quale atto il requirente debba espletare ( consulenza tecnica ) ma ne abbia anche precisato il contenuto, formulando nella sua interezza il quesito da porre al consulente, senza consentire all'organo dell'accusa di integrare o allargare l'oggetto della consulenza o , ad esempio, di chiedere una perizia in incidente probatorio o comunque di espletare altre indagini. Il quesito è anche generico poiché si limita a menzionare l'idoneità ad incidere su funzioni fisiologiche, senza indicare quali.
2. Con memoria presentata il 1-6-2012 , il difensore degli indagati ha chiesto l'accoglimento del ricorso , rappresentando anche che vi è autorizzazione all'importazione dei prodotti dalla Germania e ciò presuppone che gli stessi non siano nocivi alla salute, alla stregua di normative di vigilanza sul contenuto dei prodotti riconosciute in ambito europeo e la cui osservanza è già garantita dal paese di esportazione.
3. Con requisitoria scritta, depositata il 17-12-11, il P.G. presso questa Corte, aderendo alle argomentazioni del PM ricorrente , chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. Nessuna norma prevede infatti la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza emessa ex art 409 co 4 cpp, che è quindi inoppugnabile. Nemmeno può ritenersi che tale ordinanza sia abnorme Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può dunque riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto, per la sua anomalia si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, allorche esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ( Cass. Sez. Un. 12-2-98 n 17, Di Battista, rv 209603). E le Sezioni unite (Cass. Sez un. 26-3-2009, n. 25957, Toni, 1 a rv 243590 ). ) hanno ulteriormente chiarito che non è abnorme il provvedimento emesso dal giudice, nell'esercizio del potere di adottarlo ove ad esso non , consegua la stasi del procedimento, per l'impossibilità , da parte del PM, di proseguirlo senza effettuare un atto nullo, rilevabile nel corso del procedimento. Ma, nel caso di specie,, non è riscontrabile alcuna di queste ipotesi . L'ordinanza del Gip si limita infatti a indicare al PM la necessità di svolgere accertamenti tecnici onde lumeggiare i profili che vengono indicati. Il fatto che il Gip menzioni la consulenza tecnica trova ragione nella circostanza che la consulenza è lo strumento più naturale e consueto per svolgere accertamenti tecnici ma non si tratta di un'indicazione vincolativa per il PM il quale rimane libero, in quanto dominus della fase delle indagini preliminari , di scegliere lo strumento più idoneo per approfondire la problematica indicata dal Gip. E quindi , per riprendere le argomentazioni dell'Ufficio ricorrente, il requirente potrà orientarsi per una richiesta di perizia in incidente probatorio;
o decidere di svolgere indagini onde appurare come vengano considerati questi prodotti in Germania, paese da dove sono stati importati, o compiere qualunque altro atto d'indagine preordinato all'acquisizione di un utile contributo probatorio in merito ai profili indicati dal Gip.
5. L'analisi del tenore testuale dell'ordinanza del Gip non consente poi di concordare con l'assunto del ricorrente, secondo cui il Giudice avrebbe addirittura formulato nella sua interezza il quesito da porre al consulente. Il Gip ha soltanto indicato l'oggetto degli ulteriori approfondimenti da espletarsi, come era necessario fare, onde circoscrivere l'ambito dell'indagine. Del resto, questa Corte (Cass. 10 -5-1990 Della Pietra) ha avuto modo di chiarire che l'indicazione di nuove indagini ex art ' 409 có 4 cpp non deve essere generica, in considerazione dell'inutilità di una indicazione investigativa vaga , tanto più che la pubblica accusa richiedendo " l'archiviazione, ha mostrato di non ritenere praticabili o proficui ulteriori accertamenti. Tuttavia, nel caso di specie, non può ritenersi che tale indicazione sia talmente specifica da equivalere alla formulazione del quesito al consulente . Diversamente opinando, non si comprenderebbe per quale motivo , ove il tenore dell'ordinanza dovesse essere davvero inteso come formulazione del quesito, ad esso sia estraneo ogni riferimento all'accertamento della nocività dei preparati alla salute di chi li assuma. Ciò conferma che nell'ordinanza non può in alcun modo ravvisarsi alcuna formulazione di quesiti peritali ma solo una indicazione tematica, che il requirente, nell'esercizio dei suoi poteri d'indagine, potrà sviluppare nel modo ritenuto più adeguato. Anche sotto questo profilo, dunque, il PM rimane libero, ove decida di procedere a consulenza, di articolare nella maniera che ritiene più opportuna il quesito da porre al consulente.
PQM
La Corte Visto l'art 615 co 2 cpp DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. 2 Cosi deciso all'udienza del Il Consigliere estensore W e 19-6-2012 бёт4 еёми Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Flega Esposito 3