Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela. (Fattispecie nella quale veniva conferita dalla persona offesa procura speciale alla proposizione di querela e quest'ultima, presentata da un terzo incaricato, recava solo la sottoscrizione non autenticata del procuratore speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2013, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Presidente - del 18/12/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2904
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 30825/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL IN, nato a [...] il [...];
UL RA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina sezione penale, in data 3.12.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore Avv. Formica Fabrizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.5.2010, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione distaccata di Milazzo, dichiarò UL IN e UL RA responsabili del reato di appropriazione indebita continuata e condannò ciascuno alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 3.12.2012, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore degli imputati deducendo:
1. violazione di legge in quanto la Corte territoriale, a fronte del motivo di appello, avrebbe omesso di verificare la rispondenza o meno della procura speciale conferita dal legale rappresentante della Finconsumo Banca S.p.A. ai requisiti prescritti dalla legge processuale per la ritualità della stessa;
non avrebbe accertato l'allegazione di tale atto alla querela, che non sembrerebbe materialmente allegato;
non è autenticata la sottoscrizione del procuratore speciale, necessaria essendo stata la querela presentata da un incaricato;
2. mancata assunzione di una prova decisiva in quanto nel corso dell'istruzione dibattimentale, dopo che era emerso che i bonifici erano stati effettuati ad una società di persone (L'Auto di AC & C. S.n.c.) della quale erano soci gli imputati AC ES e UL RA, era stato richiesto di accertare chi avesse proceduto all'incasso dei titoli inviati sul c/c intestato alla società; il Tribunale ritenne non necessaria tale prova;
se è condivisibile l'assunto che la sola qualità di socio non può implicare responsabilità penale, con conseguente assoluzione di AC ES, non altrettanto deve dirsi per la ritenuta responsabilità di UL RA per il solo fatto di aver sottoscritto il contratto di convenzionamento con Finconsumo;
3. violazione della legge processuale in relazione all'utilizzo della querela e degli allegati (missive degli acquirenti) come mezzo di prova della mancata consegna delle autovetture;
la querela era agli atti solo quale prova della procedibilità; il Tribunale ha rigettato la richiesta di esaminare gli acquirenti, quali testi di riferimento del teste Aspa, ritenendo la circostanza provata dalla documentazione acquisita, ma la documentazione non sarebbe legittimamente acquisita;
nessun elemento di prova vi sarebbe a carico di UL IN.
A cura della Cancelleria di questa Corte è stata acquisita presso la Stazione Carabinieri di Torino Borgo Lingotto (ove la querela era stata presentata) copia della procura speciale rilasciata a favore di EL IA alla proposizione di querela per i fatti oggetto del presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Benché sia stata reperita copia della procura speciale originariamente allegata alla querela, la sottoscrizione della querela da parte del procuratore speciale non è autenticata e tuttavia la querela è stata presentata da un incaricato. In tema di formalità della querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21447 del 19/02/2008 dep. 28/05/2008 Rv. 240063. Fattispecie in cui l'atto di querela recava solo la sottoscrizione del querelante, oltre al timbro di deposito apposto dal funzionario della Procura della Repubblica, e risultava privo della controfirma del difensore in calce alla sottoscrizione della persona offesa).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.
La decisione assunta rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014