Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 442/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 442 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza dell'11.7.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ), nato il [...] in [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
(C.F. ), nata il [...], in [...], e Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio ROGORA (C.F. ), presso C.F._3
cui sono elettivamente domiciliati come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.1) la casa coniugale in
Domodossola, Via San Rocco n. 33 è assegnata al sig. con diritto della sig.ra Parte_1 Pt_2
di asportare i beni personali e di proprietà;
i quali pure congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso la residenza della madre sig.ra nell'abitazione sita in Via Agostino Pasolini n. 2, Parte_2
Domodossola (VB), individuando indicativamente i seguenti tempi di permanenza con i genitori: lunedì, martedì e mercoledì con la madre;
giovedì e venerdì con il padre;
sabato e domenica alternati;
4) il padre provvederà a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento, con applicazione della rivalutazione annuale ISTAT;
si precisa che l'assegno di mantenimento è stato aumentato soprattutto in considerazione del fatto che la sig.ra ha espresso l'esigenza di dover nei prossimi anni Pt_2
valutare di trovare un'altra abitazione per avere a disposizione una camera per i figli di maggiori dimensioni:
5) i genitori parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate
(mediche, scolastiche ed educative, sportive, ricreative) con le seguenti percentuali: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
6) ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
7) al solo fine dei rapporti interni tra i coniugi si precisa che le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, restando i medesimi obbligati in solido nei confronti del sottoscritto difensore;
8) ferme restando tutte le altre condizioni previste per la separazione in materia di divisione del patrimonio coniugale già adempiute e/o da adempiersi.
Le parti sin d'ora dichiarano di fare totale acquiescenza ai sensi dell' art. 329 c.p.c. della sentenza che disporrà la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le stesse contratto.”
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza parziale n. 57/2024, passata in giudicato il 20.3.2025, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine perentorio sino al 25.3.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché le condizioni concordate.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 12/07/2015 nel comune di
Domodossola (VB) e si sono separati consensualmente con sentenza passata in giudicato il 20.3.2025
e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che l'assegno di mantenimento è stato aumentato rispetto a quello disposto con la sentenza di separazione, soprattutto in considerazione del fatto che la madre ha espresso l'esigenza di dover nei prossimi anni valutare di trovare un'altra abitazione per avere a disposizione una camera per i figli di maggiori dimensioni.
Si dà atto che ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri, e che restano ferme tutte le altre condizioni previste per la separazione in materia di divisione del patrimonio coniugale già adempiute e/o da adempiersi.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
in Domodossola (VB) il 12/07/2015, trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
medesimo Comune al n. 10 Parte II Serie A anno 2015 affida i figli e n via condivisa ad entrambi i genitori, i quali pure congiuntamente Per_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale assegna la casa coniugale in Domodossola, Via San Rocco n. 33 a con diritto di Parte_1
di asportare i beni personali e di proprietà; Pt_2 colloca i figli ai fini anagrafici, presso la residenza della madre, nell'abitazione sita in via Agostino
Pasolini n. 2, Domodossola (VB), individuando indicativamente i seguenti tempi di permanenza con i genitori: lunedì, martedì e mercoledì con la madre;
giovedì e venerdì con il padre;
sabato e domenica alternati;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di €
300,00 per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento, con applicazione della rivalutazione annuale ISTAT;
pone, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di partecipare al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive, ricreative) con le seguenti percentuali: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 12/06/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO