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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10024 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
TT pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies u.c. cpc nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 10456/23, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in decisione all'udienza del 03.11.2025, vertente TRA (P.IVA ), in persona del suo legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1 pro tempore,rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Gabriele Rinaldi; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. Parte_1
689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di avverso l'Ordinanza- CP_1 ingiunzione n. N. M_IT PR_NAUGT 00040441 emessa dalla
[...] in data 27/01/2022, notificata in data 23.03.2022, Controparte_1 con cui veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 388,64 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 comma 8 CdS. Non si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 5251/2023 pubblicata in data 30.01.2023 , il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso, in quanto la non ha assolto al suo onere CP_1 CP_1 probatorio, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione:
“Per la natura della controversia, per la peculiarità delle questioni e della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, tra cui quelle della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, ritenute utilizzabili per la risoluzione della controversia in esame, valutate le ragioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso, sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali“. Avverso tale decisione ha proposto appello l' Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della Controparte_1
ritualmente citata -sia in proprio sia presso l'Avvocatura di Stato- e non
[...] costituitasi. Va brevemente premesso che se la citazione sia stata erroneamente assunta in luogo del ricorso, il procedimento è allora comunque correttamente instaurato se, come nella specie, la citazione stessa sia tempestivamente notificata (v. SSUU 927/22). A conferma, si rileva che l'appello è appunto ammissibile anche se proposto con atto di citazione. In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 02.11.2015, n. 22390). L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo. In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato (anzi, già solo notificato come affermano dette SSUU) in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello. Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”. Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 28.04.2023 e, quindi, anche sotto tale profilo del deposito, la citazione introduttiva risulta così depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 30.01.2023). Va rilevato altresì che nelle more del giudizio risulta pervenuto il chiesto fascicolo di primo grado. L'istante nelle note conclusive ha richiesto di: “accogliere integralmente le conclusioni rassegante nell'atto introduttivo di appello”, con l'effetto in sostanza, nell'assenza della pur evocata controparte, di poter direttamente procedere ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. . . L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 30.01.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione perché prefettura non ha assolto il suo onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., la deve Controparte_1 essere condannata a rifondere a le spese di lite relative al Parte_1 primo grado, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 5251/2023 pubblicata in data 30.01.2023 del Giudice di Pace di condanna la CP_1 [...]
a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € Parte_1
64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Gabriele Rinaldi dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 03.11.2025.
Il giudice
Antonio TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
TT pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies u.c. cpc nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 10456/23, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in decisione all'udienza del 03.11.2025, vertente TRA (P.IVA ), in persona del suo legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1 pro tempore,rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Gabriele Rinaldi; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. Parte_1
689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di avverso l'Ordinanza- CP_1 ingiunzione n. N. M_IT PR_NAUGT 00040441 emessa dalla
[...] in data 27/01/2022, notificata in data 23.03.2022, Controparte_1 con cui veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 388,64 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 comma 8 CdS. Non si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 5251/2023 pubblicata in data 30.01.2023 , il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso, in quanto la non ha assolto al suo onere CP_1 CP_1 probatorio, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione:
“Per la natura della controversia, per la peculiarità delle questioni e della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, tra cui quelle della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, ritenute utilizzabili per la risoluzione della controversia in esame, valutate le ragioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso, sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali“. Avverso tale decisione ha proposto appello l' Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della Controparte_1
ritualmente citata -sia in proprio sia presso l'Avvocatura di Stato- e non
[...] costituitasi. Va brevemente premesso che se la citazione sia stata erroneamente assunta in luogo del ricorso, il procedimento è allora comunque correttamente instaurato se, come nella specie, la citazione stessa sia tempestivamente notificata (v. SSUU 927/22). A conferma, si rileva che l'appello è appunto ammissibile anche se proposto con atto di citazione. In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 02.11.2015, n. 22390). L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo. In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato (anzi, già solo notificato come affermano dette SSUU) in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello. Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”. Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 28.04.2023 e, quindi, anche sotto tale profilo del deposito, la citazione introduttiva risulta così depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 30.01.2023). Va rilevato altresì che nelle more del giudizio risulta pervenuto il chiesto fascicolo di primo grado. L'istante nelle note conclusive ha richiesto di: “accogliere integralmente le conclusioni rassegante nell'atto introduttivo di appello”, con l'effetto in sostanza, nell'assenza della pur evocata controparte, di poter direttamente procedere ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. . . L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 30.01.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione perché prefettura non ha assolto il suo onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., la deve Controparte_1 essere condannata a rifondere a le spese di lite relative al Parte_1 primo grado, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 5251/2023 pubblicata in data 30.01.2023 del Giudice di Pace di condanna la CP_1 [...]
a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € Parte_1
64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Gabriele Rinaldi dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 03.11.2025.
Il giudice
Antonio TT