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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 302/2025 R.G. promossa da
(C. F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Michela Marangon, domiciliate come in atti
RICORRENTE
contro
(CF ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Porto Tolle il 21/12/2019 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Porto Tolle Atto n. 18 Parte I -anno 2019 -ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del già menzionato Comune di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con CP_1
in Porto Tolle il 21/12/2019 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Porto Tolle Atto n. 18 Parte I -anno 2019.
La ha allegato che dalla unione non sono nati figli. Pt_1
La ricorrente ha dichiarato di essersi separata dal coniuge avanti l'Ufficiale di stato civile del comune di Porto Tolle ai sensi dell'art. 12 del D.L n. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014.
Il convenuto, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con decreto del 27.2.2025 il presidente ha nominato il giudice delegato e, dati gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14, cpc, ha disposto comunicarsi l'atto al PM.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del 4.6.2025, il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda e rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 473bis 38 cpc., il giudice delegato, in accoglimento della richiesta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente, nonché tenuto conto della sua volontà di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, comparsi avanti l'Ufficiale di Stato civile del comune di Porto Tolle per confermato la loro volontà di separarsi, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda.
Respinge la domanda di condanna alle spese di lite, in assenza di opposizione da parte del resistente e stante la natura necessaria della pronuncia sullo status.
p.q.m.
pag. 2/3 definitivamente decidendo nella causa n. 302/2025 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
pubblico ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Porto Tolle il 21/12/2019 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Porto Tolle, Atto n. 18
Parte I -anno 2019;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 4.06.2025 il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 302/2025 R.G. promossa da
(C. F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Michela Marangon, domiciliate come in atti
RICORRENTE
contro
(CF ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Porto Tolle il 21/12/2019 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Porto Tolle Atto n. 18 Parte I -anno 2019 -ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del già menzionato Comune di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con CP_1
in Porto Tolle il 21/12/2019 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Porto Tolle Atto n. 18 Parte I -anno 2019.
La ha allegato che dalla unione non sono nati figli. Pt_1
La ricorrente ha dichiarato di essersi separata dal coniuge avanti l'Ufficiale di stato civile del comune di Porto Tolle ai sensi dell'art. 12 del D.L n. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014.
Il convenuto, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con decreto del 27.2.2025 il presidente ha nominato il giudice delegato e, dati gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14, cpc, ha disposto comunicarsi l'atto al PM.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del 4.6.2025, il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda e rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 473bis 38 cpc., il giudice delegato, in accoglimento della richiesta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente, nonché tenuto conto della sua volontà di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, comparsi avanti l'Ufficiale di Stato civile del comune di Porto Tolle per confermato la loro volontà di separarsi, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda.
Respinge la domanda di condanna alle spese di lite, in assenza di opposizione da parte del resistente e stante la natura necessaria della pronuncia sullo status.
p.q.m.
pag. 2/3 definitivamente decidendo nella causa n. 302/2025 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
pubblico ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Porto Tolle il 21/12/2019 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Porto Tolle, Atto n. 18
Parte I -anno 2019;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 4.06.2025 il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 3/3