Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01912/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2024, proposto da
-ricorrente- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lopiano e Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lirosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
-controinteressata- s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordine di servizio n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a - Vice Direzione Generale Operation - Direzione Operativa Infrastrutture, avente ad oggetto la risoluzione della convenzione n. -OMISSIS- per la “ progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto ferroviario esistente situato a Torino in -OMISSIS-, da destinare alla nuova sede degli uffici della Direzione Territoriale Produzione di Torino ” (CIG: -OMISSIS-);
- ove occorra, degli atti istruttori, relazioni, pareri, ove esistenti, di proposta di applicazione della clausola risolutiva espressa ex art. 40, comma 2, lett. a, b, c, e art. 40, comma 3, lett. b, della Convenzione n. -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, compresi i verbali e i pareri anche istruttori ed ogni altra nota e/o comunicazione ove lesiva;
nonché per la declaratoria dell’illegittimità, illiceità ed inefficacia
della risoluzione contrattuale (contratto n. -OMISSIS-) disposta in data -OMISSIS- da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in applicazione delle clausole risolutive espresse ex art. 40 della Convenzione nonché ex art. 1456 c.c.;
e per l’accertamento ex art. 133 lett. e) n. 1) c.p.a.
del diritto della ricorrente mandante dell’RTI alla conservazione del rapporto contrattuale, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità dell’art. 40 della Convenzione n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito dell’emanazione del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (RFI) ha comunicato “ …la propria volontà di rinunciare alla disposta risoluzione di diritto e procedere alla risoluzione per mutuo consenso della Convenzione con la sottoscrizione tra le Parti di separato atto, con conseguente rinuncia ad ogni azione giudiziaria concernente la Convenzione n. -OMISSIS-, ivi compreso il ricorso al TAR del 29/11/2024 ”;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite, come da concorde richiesta delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF
Alessandro Cappadonia, Referendario
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Luca Pavia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.