Articolo 343 del Codice della navigazione
Articolo 342Articolo 344
Versione
21 aprile 1942
Art. 343.
(Casi di risoluzione di diritto del contratto).

Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:
1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilita' assoluta della nave ovvero di innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda;
2) in caso di perdita della nazionalita' della nave;
3) in caso di vendita giudiziale della nave;
4) in caso di morte dell'arruolato;
5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non puo' riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
6) quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave;
7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;
8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potesta' o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorita';
10) quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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