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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
FA NI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16043/2024 , introdotta da
(PRAIA A MA (CS), 06/03/1983) e da Parte_1 Pt_2
(PRAIA A MA (CS), 04/09/1982), entrambi con il patrocinio
[...]
dell'avv. ALESSANDRA ROSELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra ed Parte_1 il sig. contratto in data 9 giugno 2012 (N. 2 P. 2 S. A anno 2012 Parte_2 Comune di Tortona); Disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, del figlio (nato a [...] il [...]); Persona_1
Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore per la somma di euro 1000,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi secondo gli indici Istat, a carico del padre, essendo la madre disoccupata (in attuazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art 277-ter c.p.c., introdotto con D.Lgs 154/2013) nonché il pagamento delle spese straordinarie mediche al 50% fra le parti;
Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Pt_1 per la somma di euro 1000,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi
[...] secondo gli indici Istat;
Disporre che il figlio può abitare presso le abitazioni di entrambe i genitori, previo accordo tra loro, così come liberamente, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà potrà essere concordato, il periodo delle vacanze estive e delle festività.
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Roma, affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art 69 del D.PR. 369/2000.
Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 09/06/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16043/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RT (CS) in data 09/06/2012 tra A MA (CS), Parte_3
06/03/1983) e A MA (CS), 04/09/1982) Parte_2 Pt_3
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RT (CS)
al n. 2, Parte 2 , Serie A, Anno 2012, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
FA NI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16043/2024 , introdotta da
(PRAIA A MA (CS), 06/03/1983) e da Parte_1 Pt_2
(PRAIA A MA (CS), 04/09/1982), entrambi con il patrocinio
[...]
dell'avv. ALESSANDRA ROSELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra ed Parte_1 il sig. contratto in data 9 giugno 2012 (N. 2 P. 2 S. A anno 2012 Parte_2 Comune di Tortona); Disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, del figlio (nato a [...] il [...]); Persona_1
Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore per la somma di euro 1000,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi secondo gli indici Istat, a carico del padre, essendo la madre disoccupata (in attuazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art 277-ter c.p.c., introdotto con D.Lgs 154/2013) nonché il pagamento delle spese straordinarie mediche al 50% fra le parti;
Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Pt_1 per la somma di euro 1000,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi
[...] secondo gli indici Istat;
Disporre che il figlio può abitare presso le abitazioni di entrambe i genitori, previo accordo tra loro, così come liberamente, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà potrà essere concordato, il periodo delle vacanze estive e delle festività.
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Roma, affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art 69 del D.PR. 369/2000.
Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 09/06/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16043/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RT (CS) in data 09/06/2012 tra A MA (CS), Parte_3
06/03/1983) e A MA (CS), 04/09/1982) Parte_2 Pt_3
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RT (CS)
al n. 2, Parte 2 , Serie A, Anno 2012, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT IE