Sentenza 10 ottobre 2003
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- 1. Interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudiceAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15188 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLORDI OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZION REGISTRO, E DA 151-88703 533 : N LEGGE DELLA Composta dagli Ill.mi Si ri magistrati: R.G.N.14750/00 Presidente NICASTRO Dott. Gaetano Cons. Rel. Dott. Mario FINOCCHIARO Cron. 30844 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO CHIARINI Consigliere Ud. 19/06/03 Dott. M. Margherita ha pronunciato la seguente: SENTENZA OSSETTO sul ricorso proposto da: AFFITTO AGRARIO SE EN, SE RL, elettivamente domicilia- CESSATIONE ti in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso l'avv. Giovanna Masala Dettori, che li difende unita- mente agli avvocati Luigi Gritti e Antonella Podavitte, giusta delega in atti;
ricorrenti 1.
contro
P.O. VE BE NA, in persona del presidente pro tempore Domenico Perini elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. Ma- ria Teresa Loiacono Romagnoli, che lo difende anche di- sgiuntamente all'avv. Emilio Romagnoli, giusta delega 1431 2003 in atti;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 573/99 del 4 giugno - 1 15 luglio 1999 (R.G. 263/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito l'avv. G. Masala Dettori per i ricorrenti e l'avv. E. Romagnoli per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 31 luglio 1996 la P.O. VE BE NA conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Brescia, sezione specializzata agraria, SE RL e e t i l SE EN, chiedendo fosse dichiarata la cessazio- ne, al 10 novembre 1997, del contratto di affitto inter partes avente a oggetto il podere Imperadora sito in Calvisano, di proprietà di essa attrice, con condanna dei convenuti al rilascio del fondo. Esponeva l'attrice che il fondo in questione, all'epoca dell'estensione di 59,62 piò bresciani (ha 19.40.90) era stato, in origine, concesso in affitto, 2 dalla propria dante causa, SE Bice, con contratto 9 settembre 1946, a SE AN, TE, UR, CR, SA, RL e TO. Cessato, il 10 novembre 1951 tale rapporto, prose- guiva l'attrice, il fondo, con tre separati contratti, tutti in data 20 dicembre 1951, era stato concesSO in affitto a SE AN (quanto 19,40 piò e per parte del fabbricato rurale), a SE RL (quanto a 21,90 piò e per altra parte del fabbricato rurale) nonché (quanto ai residui 21,87 piò e alla residua parte del fabbricato rurale) a SE TO. Successivamente, peraltro, evidenziava ancora 1' attrice, con contratto 10 novembre 1966 l'intero fondo, con tutti i relativi fabbricati rustici, era stato af- fittato a SE AN, RL e CR per il pe- riodo 11 novembre 1966 10 novembre 1975 e che al mo- mento della proposizione della domanda 10 stesso era condotto da SE RL e dal figlio EN. L'originario contratto del 1946, sottolineava infi- - ne l'attrice, era stato novato sia nel 1951 che nel 1966 e tra i vari rapporti mancava continuità tempora- le, soggettiva e oggettiva per cui essa concludente aveva disdettato il contratto con raccomandata 10 lu- glio 1995 per il 10 novembre 1997. 3 Costituitisi in giudizio SE RL e SE EN resistevano alle avverse pretese eccependo che il rapporto inter partes, a norma dell'art. 48 della 1. 3 maggio 1982, n. 203, intercorreva con la loro fami- glia coltivatrice, e che di essa faceva parte anche NI ET, moglie di SE EN per cui la disdetta intimata era invalida o inefficace, perché non comunicata alla NI che non aveva partecipato, altresì, al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982. I contratti del 1951 e del 1966, deducevano, comun- - nel merito - i convenuti non avevano novato il que rapporto, né soggettivamente né oggettivamente, doven- dosi ravvisare un unitario regolamento negoziale per cui, essendo il contratto sorto nel 1946 lo stesso era scaduto il 10 novembre 1995 e, in difetto di disdetta, si era rinnovato per quindici anni (cioè fino al 10 no- vembre 2010). Con sentenza 21 aprile 24 giugno la adita sezione dichiarava cessato il contratto al 10 novembre 1997 e condannava i convenuti al rilascio del terreno e dei fabbricati, atteso, da un lato, che non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di NI ET, altro componente della famiglia col- tivatrice dei convenuti, dall'altro che con i tre con- 4 tratti del 20 dicembre 1951 le parti avevano novato il rapporto, avendo non solo ripartito il fondo in tre di- stinte e autonome porzioni, ma avevano ridisegnato il quadro complessivo degli accordi precedenti. Gravata tale pronunzia dai soccombenti SE, la sezione specializzatacorte di appello di Brescia, -agraria, con sentenza 4 giugno 15 luglio 1999 riget- tava il gravame, con condanna degli appellanti al paga- mento delle spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non no- tificata, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, SE EN e SE Car- lo, con atto 12 luglio 2000. Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la P.O. VE BE NA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione, falsa ed erronea applicazione di norme di diritto (articolo 137 c.p.c. ed articolo 112 c.p.c. in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c.) ed insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 su punti decisivi della controversia>>, censurano la sen- tenza gravata per avere questa affermato che essi con- cludenti con il primo motivo di appello avevano propo- sto due nuove eccezioni, così ampliando il tema del di- 5 battito, allorché avevano eccepito sia il difetto di legittimazione attiva del VE BE NA a ri- chiedere in restituzione terreni ormai non di sua pro- prietà (attesa la vendita di parte dei terreni nel cor- SO dell'affittanza), sia il difetto di legittimazione passiva di essi concludenti a resistere in ordine alla domanda di restituzione di terreni già restituiti ai legittimi proprietari, subentrati con l'acquisto di porzioni del fondo nel rapporto di affitto originario.
2. La censura, prima ancora che manifestamente in- fondata [certo essendo che allorché si assume che il VE BE NA non è, al momento, più proprie- taria, di alcuni dei terreni in origine concessi in af- fitto ad essi SE per cui non può richiederne la restituzione, non si prospetta una questione relativa alla «legittimazione»>, attiva e passiva, delle parti ora in lite, ma un problema di merito, relativo alla titolarità del rapporto dedotto in causa, in capo, ri- spettivamente alla parte attrice e a quella convenuta, una questione non rilevabile d'ufficio e sogget-cioè a ta alle preclusioni di cui all'art. 437 c.p.c., cfr., Cass. 9 maggio 2000, n. 5877; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2049; Cass. 3 luglio 1999, n. 6894] è inammissibile, per difetto di interesse. Deve ribadirsi, al riguardo, in particolare, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, e da cui totalmente prescinde la difesa dei ricorrenti, che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi in- teresse si applica anche al giudizio di impugnazione. In questo, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza, ° un capo di essa, va desunto dalla uti- lità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gra- vame possa derivare alla parte che lo propone e si ri- collega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impu- gnazione è inammissibile (Cass. 22 febbraio 2000, n. 2022; Cass. 14 aprile 2000, n. 4851; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526). Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impu- gnare, inoltre, la nozione di soccombenza che rileva è quella sostanziale o materiale e non quella formale. Occorre perciò fare riferimento non già alla diver- genza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. 18 marzo 1999, n. 2494). 7 Pacifico, in diritto, quanto precede, si Osserva che nella specie i giudici del merito hanno interpreta- to la domanda attrice nel senso che «il riferimento al- la conduzione del podere da parte di SE RL e TO contiene implicita la volontà di ottenerne da costoro il rilascio limitatamente alla parte da essi di specifica ed ancora condotta, perché in assenza esplicita diversa indicazione, la domanda deve inten- dersi riferita al fondo Imperadora come condotto dai convenuti al momento in cui essa è stata proposta>. Certo, pertanto, che i SE non sono stati con- dannati al rilascio di porzioni di fondo non più di proprietà della controparte, né da essi concludenti non più detenuti, è di palmare evidenza che gli stessi di- fettano di qualsiasi interesse a censurare la sentenza nella parte de qua. Anche infatti nella [ipotetica, attesa la asso- e e f e infondatezza degli assunti di parte ricorrente, luta come anticipato sopral eventualità si giungesse all'af- fermazione che le nuove eccezioni formulate dai SE con il primo motivo di appello integravano non nuove eccezioni, precluse in appello, ma mere, ammissibili, difese, non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata, la quale in alcun 8 modo ha statuito sulle porzioni di fondo non più di proprietà del VE BE NA.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, mancata, insufficiente e contraddittoria moti- vazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. su punti deci- sivi della controversia, nonché violazione, falsa ed erronea applicazione di norme di diritto (articolo 99 c.p.c. ed articolo 112 c.p.c. in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c.) »>, per avere affermato che, comunque, con- troparte non aveva chiesto né la cessazione del con- tratto con riferimento all'intero fondo, né la restitu- zione di quest'ultimo, ma solo di quella condotta in affitto dai SE.
4. A prescindere dal considerare che l'interpreta- zione della domanda giudiziaria da luogo a un giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non sindaca- bile in sede di legittimità allorché - come puntualmen- te si è verificato nella specie - sorretta da una moti- vazione congrua e giuridicamente corretta, rispettosa dei canoni legali di ermeneutica che, dettati dal legi- slatore in materia contrattuale, hanno validità genera- le (cfr., Cass. 28 maggio 2003, n. 8527, specie in mo- tivazione) - si osserva che la deduzione in esame non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Certo che i giudici di primo grado, con pronunzia sul punto [interpretata e] confermata da quelli di ap- pello hanno dichiarato risolto esclusivamente il rap- porto di affitto in essere, alla data della domanda in primo grado, tra il VE BE NA e i SE e condannato questi ultimi al rilascio solo di questi ultimi fondi, è palesemente inconferente e irrilevante, al fine del decidere, e di giungere alla cassazione della sentenza ora impugnata, accertare che, in realtà, la domanda attrice, così come formulata [recte: così come soggettivamente interpretata dagli attuali ricor- renti] tendeva a una pronunzia avente un petitum di maggiore estensione (era relativa, cioè, anche ad altri fondi, rispetto ai quali né la parte attrice né quella convenuta vantavano pretese di sorta). Come assolutamente pacifico, in particolare, si ha violazione del combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. allorché il giudice del merito pronunzia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'og- getto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attri- buendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. (Tra le tantissime, Cass. 24 giugno 2000, n. 8636). 10 Certo, per contro, che nella specie - giusta la -prospettazione degli attuali ricorrenti i giudici del merito non hanno, inammissibilmente, ampliato il peti- tum né modificato la causa petendi, come prospettati dalla parte attrice ma si sono, in realtà, limitati, a pronunziare solo su «parte» della domanda [di maggiore estensione] proposta dall'attrice, è evidente la palese infondatezza della censura. Se, infatti, come invocano i ricorrenti, la parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto, nonché il rilascio dei terreni, oltre che relativamente ai fondi sui quali hanno pronunziato i giudici del merito, anche in ordine ad altri fondi di cui l'attrice non era più concedente e non più condotti da essi SE, la circostanza che la domanda sia stata accolta solo quan- to ai fondi detenuti dai SE non solo non implica alcuna soccombenza dei SE stessi [ma, eventualmen- te, della controparte, che ha visto accogliere solo parzialmente le proprie richieste] ma non configura in alcun modo violazione del principio della corrisponden- za tra il chiesto e il pronunziato (certamente non pro- spettabile tutte le volte in cui il giudice adito ac- colga solo parzialmente la domanda dell'attore).
5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziando «violazione, falsa ed erronea applicazione di norme di 11 diritto (articolo n. 2 legge 3 maggio 1982, n. 203 ed articoli 1203, 1231 e 1235 del codice civile, in rap- porto all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed insufficiente e con- motivazione di cui all'art. 360 n. 5 traddittoria su punti decisivi della controversia», censurano c.p.c. la sentenza gravata nella parte in cui questa, inter- pretando il contratto del 1951, hanno affermato che quest'ultimo ha carattere novativo dell'originario con- tratto del 1946. 6. Il motivo è, per alcuni versi, inammissibile, per altri manifestamente infondato. 6. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 2, 1. 3 maggio 1982, n. 203, 1230, 1231 e 1235 c.c. per avere afferma- to la natura novativa dei contratti del 1951 e del 1966, la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate - ○ con stessela interpretazione delle fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consen- 12 te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 2, 1. 3 maggio 1982, n. 203, 1230, 1231 e 1235 c.c.) e i motivi per cui la stessa non pos- sa essere accettata, sia quale sia la «corretta» inter- pretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi bal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa 13 valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 6. 2. Anche a prescindere da quanto precede costi- tuisce ius receptum in sede di legittimità, l'afferma- zione [da cui totalmente prescinde la difesa della par- te ricorrente] che l'accertamento della volontà dei contraenti integra un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito e, pertanto, non è cen- surabile in sede di legittimità se non quando la moti- vazione sia così inadeguata da non consentire la rico- struzione dell'iter logico seguito dal giudice del me- rito, oppure quando questi abbia violato le regole le- gali di ermeneutica, sempre che in tal caso si specifi- chi in qual modo egli se ne sia discostato (Cass. 16 luglio 2001, n. 9636). In tema di interpretazione del contratto, in altri termini il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene al- l'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motiva- zione addotta (Cass. 13 febbraio 2002, n. 2074. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 19 febbraio 2002, n. 14 2396), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valu- tazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito (Cass. 29 novembre 2001, n. 15185). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente pur censurando l'interpretazione del più volte ricordato contratto come novativo dell'origi- nario rapporto, si astiene, totalmente, nella parte mo- tiva dello stesso motivo, dall'indicare quali siano i canoni interpretativi (indicati dagli artt. 1362 e SS. c. c.) in concreto violati dai giudici del merito ed è di palmare evidenza pertanto, la inammissibilità della deduzione, atteso che non solo la stessa non è conforme al modello fissato, а pena di inammissibilità, dall' art. 366, n.
4. c.p.c., ma si risolve, come anticipato sopra, nella pretesa, contra legem [attesi i limiti del giudizio di legittimità che, contrariamente a quanto suppone la difesa del ricorrente, non è un giudizio di merito di terzo grado] di una diversa lettura del con- tratto inter partes, cioè nella proposta di una diversa interpretazione delle risultanze di causa, inammissibi- le come tale in sede di legittimità (Cfr., Cass. 15 ot- tobre 2001, n. 12518; Cass. 28 maggio 2001, n. 7242; 15 | Cass. 26 marzo 2001, n. 4342; Cass. 22 marzo 2001, n. 4085; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2478; Cass. 27 settem- bre 2000, n. 12803, tra le tantissime). 6. 3. Deve escludersi, altresì, che la pronunzia $ impugnata si ponga, in qualche modo, in contrasto con la pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata in ricorso, costante nell'affermare che ai fini della corretta applicazione dell'art. 2, 1. 3 maggio 1982, n. 203, deve ritenersi che il legislatore ha inteso fare riferimento all'epoca in cui, in base ad un valido ti- tolo negoziale, un certo conduttore o una certa fami- glia si è in concreto installata nel fondo, con corre- lativa perdita della disponibilità di questo da parte del concedente, ed attribuire rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da tale epoca, indipendentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene la estensione del fondo o che siano in- tervenute novazioni soggettive del rapporto stesso, per il subentro di discendenti (Cass. 15 febbraio 1996, n. 1162; Cass. 2 giugno 1998, n. 5398). Nella specie, infatti, è stato accertato, in linea di fatto, che nel 1951 non si è avuta una successione di alcuni familiari ad altri (deceduti o divenuti inca- 16 paci) né, ancora, una riduzione (o un ampliamento) del fondo oggetto di affitto [id est le circostanze avute sopra richiamata] ma presenti dalla giurisprudenza inizialmente condotti in l'insediamento, sui fondi - organizzazione - di tre affitto secondo una certa aziende aventi caratteristiche strutturali e funzionali del tutto difformi>>. «L'oggetto della prestazione dei concedenti nel 1951 - quindi, hanno, correttamente, sottolineato giudici del merito - non è stato il fondo locato nel 1946, ma tre distinti, autonomi e diversi poderi»>. «La divisione del fondo originario in tre parti e l'installazione su ciascuna di esse di una autonoma azienda agricola, al posto dell'unica azienda origina- e t ria hanno ancora osservato quei giudici ha poi com- e portato anche una novazione soggettiva, perché SE AN, SE RL e SE TO non hanno sti- pulato i nuovi contratti quali membri dell'originaria azienda, avente carattere unitario, ma quali titolari di aziende individuali ed autonome, distinte da quella precedente». 6. 4. Sempre al fine di dimostrare presunti errori in cui sarebbero incorsi i giudici del merito i ricor- renti assumono che la volontà di estinguere l'obbliga- zione precedente deve risultare in modo non equivoco 17 mentre nella specie la volontà delle parti non può che essere considerata modificativa non potendosi, quantomeno nel dubbio, considerare estintiva della pre- cedente obbligazione. Una tale interpretazione restrit- tiva si impone quanto meno considerando il danno che ne deriva alla parte affittuaria». La deduzione è, al pari delle precedenti, manife- stamente infondata. A prescindere dal ogni altra, pur puntuale, consi- derazione (i contratti vanno interpretati, in primis, in forza del loro tenore letterale e non tenendo pre- sente quelle che sono le conseguenze di una certa in- terpretazione, in favore о in danno di uno dei con- traenti, alla luce di norme sopravvenute dopo oltre 30 anni (nella specie la legge n. 203 del 1982) dalla con- clusione del contratto] si Osserva che la deduzione prescinde totalmente da quanto evidenziato dai giudici del merito nella impugnata sentenza. La sentenza impugnata, in particolare, ha osservato «le parti dei tre nuovi contratti hanno convenuto che all'inizio della locazione avvenisse la consegna dei tre fondi locati a ciascuno dei tre nuovi conduttori e che ciascuno di essi versasse una nuova cauzione, di- versa ed autonoma rispetto a quella del contratto pre- cedente». 18 «Il complesso delle clausole precisate e in parti- colare le ultime - ha ancora evidenziato la sentenza ora impugnata indicano chiaramente la volontà delle parti di estinguere la locazione e precedente e di dare vita a tre locazioni nuove, autonome e distinte». Certo quanto precede è palese, come anticipato, la manifesta infondatezza anche della deduzione in esame. 6. 5. Da ultimo i ricorrenti denunziano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha omesso di conside- rare l'ultimo contratto sottoscritto dalle parti, nel 1966, che comproverebbe la continuità dell'insediamento sul fondo, atteso che il contratto è tornato unico an- che formalmente. La deduzione è, per un verso, inammissibile, per manifestamente infondata. altro Sotto il primo profilo si osserva che in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cas- sazione il ricorrente il quale lamenti il mancato esa- me, da parte del giudice del merito, di un documento di qualsiasi altra risultanza istruttoria, ha l'onere di indicare analiticamente, in ricorso, il contenuto del documento non esaminato o delle risultanze non va- gliate, al fine di consentire a questa Corte di vaglia- se l'esame di quel documento o di quella circostanzare avrebbe condotto, con certezza, a una diversa soluzione 19 della controversia (cfr. Cass. 15 giugno 1999, n. 5945; Cass. 25 marzo 1999, n. 2838). Certo, per contro, che non risultano trascritte in ricorso le clausole del contratto del 1966 che ove va- gliate dai giudici del merito avrebbero condotto ad una diversa soluzione della lite, è palese, come anticipa- to, la inammissibilità della deduzione. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi che una volta accertato, come è stato accertato, che il contratto del 1951 era novativo del contratto del 1946, correttamente i giudici del merito hanno omesso qualsiasi indagine circa il successivo contratto del 1966. Non potendo questo avere effetti retroattivi, nel senso di considerare come mai esistito il contratto del 1951, lo stesso, alternativamente poteva avere o natura novativa del contratto del 1951 o meramente modificati- va, in parte, di quest'ultimo. In un caso come nell'altro, detto contratto poteva spiegare un ruolo unicamente con riguardo alla data di cessazione del contratto: non risultando, tale capo della sentenza in alcun modo censurato dai soccombenti, è palese pertanto - la manifesta infondatezza della deduzione, come anticipato (sotto il profilo di cui al- l'art. 360, n. 5 c.p.c.). 2 20 0 7. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
LA Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in 2.5000, 00 per onorari, oltre ☐ 100,00 per spese e oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 19 giugno 2003. il Consigliere relatore ed estensore ufer flen il Presidente достало выя LCANCELLERE O Maa Aiello Depositata in Cancelleria 10 OTT. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 Dottissa Maria Aiello 21