Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 2
Qualora un segnale di precedenza sistemato ad un incrocio venga abbattuto da ignoti e non sia ripristinato dalla pubblica amministrazione cui spetta la gestione o manutenzione della strada, sicché si verifichi collisione tra le autovetture che impegnino l'incrocio non è ravvisabile, ancorché il conducente favorito dal cartello abbattuto ritenga di aver diritto alla precedenza, una situazione di insidia (in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada), e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione.
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore AN LL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'Avvocato BIASOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO che unitamente all'Avvocato SCOTTO GABRIELE lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato dott. Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, difesa dall'avvocato TROPIANO MAURIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
MP GO RT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato TROPIANO GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
NI NN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAVOIA 86, presso lo studio dell'Avvocato CANITANO FRANCESCO che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
IO IA ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato TUOZZI ADA, che la difende unitamente all'avvocato CERASA M ETTORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AN OL, LLOYD ADRIATICO SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1905/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile emessa il 2/3/1998, depositata il 04/06/98;
RG.2778/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato BIAGIO FRANCESCO LEVATO (per delega Avv. Biasiotti G.F. Mogliazzi);
udito l'Avvocato MAURIZIO TROPIANO;
udito l'Avvocato GIORGIO TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 19.10.1988 vennero in collisione ad un incrocio stradale nell'abitato di Roma le autovetture di FI IA ST e DU OL, condotte dalle proprietarie ed assicurate rispettivamente con le spa Lloyd adriatico ed SI. La FI convenne innanzi al tribunale di Roma per il risarcimento dei danni la DU, l'SI ed il comune di Roma;
quest'ultimo sull'assunto che per negligenza aveva lasciato giacente a terra il segnale di precedenza, divelto da ignoti, che regolava il traffico all'incrocio.
I convenuti si opposero alla domanda;
il comune chiese inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa per la manleva la ditta MA, appaltatrice della manutenzione della strada, la quale si costituì e resistette.
La DU propose, a sua volta, azione risarcitoria innanzi allo stesso tribunale nei confronti della FI e della società Lloyd adriatico, che si opposero e chiamarono in garanzia il comune;
pur contestando la chiamata, l'ente esercitò come per l'innanzi la manleva nei confronti della ditta, che ancora una volta resistette. Altra azione risarcitoria esercitò SC NA IA, persona trasportata sull'autovettura della FI, nei confronti di costei e della società Lloyd adriatico;
in questo caso le convenute chiamarono in causa il comune, l'SI e la DU;
solo i primi due si costituirono per resistere.
Il tribunale individuò nell'accaduto la colpa esclusiva del Comune in relazione alla situazione segnaletica e corrispondentemente accolse le domande proposte contro lo stesso, rigettando le altre. La Corte di appello di Roma, con sentenza resa il 2.3.1998, accolse il gravame della FI e rigettò quello del Comune, che condannò al risarcimento del danno morale in favore della predetta, liquidato in lire 1.500.000, oltre interessi.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune sulla base di quattro motivi;
hanno resistito con controricorso l'SI, l'impresa MA, la SC e la FI;
la impresa e la FI hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che nell'interpretazione del contratto di appalto stipulato con l'impresa MA la corte di merito abbia violato i canoni posti dagli artt. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti), 1363 (interpretazione complessiva delle clausole), 1365 (indicazioni esemplificative), 1366 (interpretazione secondo buona fede), pervenendo così alla conclusione che l'obbligo di manutenzione dell'impresa non si estendesse alla segnalazione e, correlativamente, rigettando la domanda di manleva, che si fondava su tale obbligo.
Il motivo non può essere accolto.
Ribadito che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma i canoni legali impiegati e la motivazione adottata (ex plurimis Cass. 27.2.1998 n. 2190), va rilevato che la corte di merito ha deciso la fattispecie sulla base dell'esatto principio che le previsioni contrattuali specifiche prevalgono su quelle generiche, sicché non può pretendersi dalla parte un'attività che appaia compresa in un'altra, posta a suo carico, ove ne sia esclusa con specifica previsione. Con il secondo motivo il ricorrente censura la corte di merito per avere applicato alla fattispecie la presunzione di responsabilità posta a carico del custode dall'art. 2051 c.c., discostandosi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la presunzione non risulta applicabile in relazione ai beni demaniali soggetti ad un uso generale e diretto dei cittadini, attesa l'impossibilità di esercitare un controllo continuo ed efficace. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, dopo avere a chiare lettere fondato la responsabilità sull'art. 2051 c.c., ha fatto ambiguamente riferimento al principio del "neminem laedere, per questo modo agganciando la responsabilità all'art. 2043 c.c. Senonché nella specie non ricorrono gli elementi della responsabilità di cui all'art. 2043 e tra essi il nesso di causalità diretta tra fatto e danno, essendo l'ablazione della segnaletica opera di terzi.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia deciso la fattispecie sulla base della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., aggiungendo che con evidente vizio di motivazione la sentenza stessa ha omesso di considerare che per l'ora, in cui si è verificato l'incidente, i conducenti avrebbero avuto ogni possibilità di vedere in quale stato si trovava la segnaletica ed adeguarvi la condotta di guida.
I motivi vanno esaminati in un contesto unitario per la stretta complementarietà.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del comune non sull'art. 2051 c.c., bensì sull'art. 2043, sicché neppure si pone la questione se la presunzione di responsabilità da cose in custodia trovi applicazione in relazione ai beni demaniali di uso generale e diretto da parte dei cittadini;
questione, sulla quale è interamente incentrato il secondo motivo, che va, pertanto, rigettato, ed in buona parte anche il terzo.
Ove la questione si fosse posta, avrebbe dovuto rilevarsi che l'inapplicabilità della presunzione non è conseguenza immediata della natura demaniale del bene e dell'assoggettamento di esso all'uso indiscriminato dei cittadini che per la notevole estensione renda impossibile un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, ma deve essere mediata da un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo e secondo criteri di normalità (Cass. 27.12.1995 n. 13114; Corte Cost. 10.5.1999 n. 156, in motivazione). Con riferimento all'altro titolo di responsabilità (art. 2043 c.c.) va rilevato che questa Corte ha individuato una situazione di insidia per gli utenti della strada (quale figura sintomatica di colpa costruita in base ad una valutazione di normalità) tale da rendere la pubblica amministrazione, cui ne spetta la gestione o manutenzione, responsabile dei fatti lesivi ad essa riconducibili nel caso di segnali o cartelli erronei e contraddittori che pongano gli utenti nell'impossibilità di discernere tempestivamente il segnale o cartello valido in modo da regolare conformemente la propria condotta di guida (Cass. 12.3.1980, n. 1677); nel caso di impianto semaforico che ad un incrocio stradale segni verde per i veicoli provenienti da una data direzione e proietti luce intermittente o nessuna luce per i veicoli provenienti da direzione diversa, sussistendo entrambi gli elementi che caratterizzano la situazione di insidia e, cioè, quello oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso (Cass.
7.10.1998 n. 9915; Cass. 28.1.1981 n. 803); nel caso di mancanza di cartelli stradali, perché rimossi da terzi, e conseguente invisibilità di un cantiere aperto sulla strada per l'esecuzione di lavori in concessione dell'Anas (Cass. 25.9.1990 n. 9702; Cass. 23.11.1998 n. 11855). Il fattore comune dei casi considerati è costituito da una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza.
Una siffatta situazione non è ravvisabile qualora la circolazione stradale possa avvenire senza inconvenienti pure in mancanza di segnalazioni perché omesse o abbattute, essendo sufficiente ed idoneo a regolarla il codice della strada, mentre appartiene all'insindacabile potere discrezionale dell'ente gestore provvedere alle segnalazioni per creare condizioni di traffico migliori. Nè può ricevere tutela con riferimento alla cd. "insidia" l'eventuale affidamento dell'utente sulla presenza di segnalazione non in atto in quanto è per contro preciso dovere dello stesso prestare la massima attenzione alle reali condizioni della strada ed adeguare ad esse la propria condotta di guida.
Ora la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli elementi differenziali della presente fattispecie da quelle in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato una situazione di insidia, ond'è che va cassata con rinvio ad altro giudice che si individua in una diversa sezione della Corte di appello di Roma. Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, attenendosi al seguente principio di diritto: "qualora un cartello di precedenza sistemato ad un incrocio venga abbattuto da ignoti e non sia ripristinato dalla pubblica amministrazione, cui spetta la gestione o manutenzione della strada, sicché si verifichi collisione tra le autovetture che impegnino l'incrocio, ancorché il conducente favorito dal cartello abbattuto ritenga di avere diritto alla precedenza, non è ravvisabile una situazione di insidia e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione". Il giudice di rinvio è altresì incaricato di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Rimangono assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo;
accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quarto;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 27 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002