Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 08/05/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT.148/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gianpiero Madeo, quale UD delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del Codice della Giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 15 aprile 2026 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 27/11/2025 al n. 21302 del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal Sig. [Omissis…], assistito e difeso dall’ Avv. Luigi Ferretti (c.f. [...]), presso il cui studio in Atri (Te), alla via Cherubini 1, ha eletto domicilio.
CONTRO
- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (Ex INPDAP), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, nonché
· INPS - sede di Teramo - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, in via Oberdan, 32, rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuela Capannolo (c.f. [...]), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L’Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l’Avvocatura dell’Istituto;
Visto il Codice di Giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;
Esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
Ritenuto in
FA
Il ricorrente, dipendente dell’ASL di Teramo dal [Omissis…], con qualifica di Tecnico Specializzato di Radiologia, impugna l’atto dell’INPS con il quale è stata rigettata la richiesta di pensione privilegiata presentata dallo stesso in data 6 ottobre 2016 e poi reiterata con pec del 4 ottobre 2022 e del 2 luglio 2025, integrando ulteriore documentazione, senza alcun ulteriore esito.
Riferisce l’attore che in data 6 agosto 2011, durante lo svolgimento del servizio notturno, subiva un infortunio sul lavoro da cui derivava un evidente incisione sul suo stato di salute, tanto che in data 13 dicembre 2011, presentava la domanda di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio, chiedendo contestualmente l’equo indennizzo.
L’ASL rigettava la richiesta e allora il ricorrente impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale di Teramo. Il UD del Lavoro con sentenza n. [Omissis…]
e passata in giudicato, in accoglimento del ricorso dichiarava che l’infortunio subito da [Omissis…]
era da correlarsi eziologicamente a causa di servizio svolta alle dipendenze dell’amministrazione convenuta, ascrivibile alla tabella A – categoria 8a allegata al DPR 30.12.1981, n. 834, con riduzione della capacità lavorativa generica quantificabile, tenuto conto della concausa preesistente, nella misura del 10%. Pertanto, veniva riconosciuto il diritto all’equo indennizzo previsto dall’art. 68 ultimo comma del DPR 10.01.1957, n. 3, e alle altre prestazioni di legge conseguenti alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità accertata.
Il ricorrente, all’esito della predetta sentenza, in data 6 ottobre 2016 ha inoltrato all’INPS la domanda di pensione privilegiata, rigettata dall’Istituto, in quanto “ai sensi dell’art. 6 della legge 201/2011, i dipendenti tuttora in servizio o cessati dopo il 06.12.2011, non possono più produrre la relativa domanda”.
Eccepisce il ricorrente che l’IN nel provvedimento di rigetto ha richiamato, del tutto impropriamente, l’art. 6 del d.l. 201/2011, secondo cui, ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i dipendenti dello Stato, diversi da quelli indicati nella norma, sono abrogati gli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
A dire del ricorrente l’IN non avrebbe per nulla considerato la normativa transitoria prevista nel citato articolo 6 per cui “la disposizione non si applica ai procedimenti in corso alla data in vigore della legge (06.12.2011), nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”:
Pertanto, considerato che l’infortunio risale ad agosto 2011 e che la domanda per il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’ottenimento dell’equo indennizzo è stata proposta tempestivamente in data 13.12.2011 entro il termine di cui all’art. 2 DPR 461-2001, si tratterebbe di un procedimento già in corso e, dunque, rientrante nella disciplina transitoria richiamata.
Il ricorrente, inoltre, sostiene che, avendo denunziato l’infortunio in data 07.08.2011, l’Asl avrebbe potuto avviare d’ufficio il procedimento, ex-art. 3 DPR 461-2001.
Nel merito ha ribadito la sussistenza di un provato rapporto di causalità tra servizio prestato e infermità derivante dall’infortunio del 6 agosto 2011 per come risultante dalla sentenza del UD del Lavoro n. [Omissis…], passata in giudicato e un aggravamento delle sue condizioni di salute sempre in relazione al rapporto di servizio successivamente al suddetto infortunio per come sarebbe provato da documentazione medica che allega.
Conseguentemente il ricorrente afferma di avere diritto alla pensione privilegiata di cui all’art. 64 del DPR 29.12.1973, n. 1092, perché inabile all’effettivo servizio prestato (tecnico di radiologia, con turni anche notturni) e, pertanto, conclude chiedendo in via istruttoria:
1. di ammettere CTU medico-legale, affinché, anche tenuto conto della certificazione medica agli atti, si accerti:
· se le menomazioni riportate dal ricorrente siano conseguenza dell’infortunio del 06 agosto 2011 e, quindi, del servizio prestato;
· se dette menomazioni e/o la malattia professionale riconosciuta hanno reso il dipendente inabile al servizio prestato;
· se dette menomazioni e/o la denunziata malattia professionale appartengono, anche per analogia o equivalenza, ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 18.3.1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento;
2. di ammettere i mezzi di prova ritenuti necessari ex- art. 165 codice contabile, tra cui, eventualmente, prova per testi nella persona della signora [Omissis…]
3. , affinché possa riferire in ordine all’infortunio del 06.08.2011;
4. nel merito di:
· annullare e/o disapplicare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento di rigetto dell’IN, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale che escluda il diritto del ricorrente a conseguire la pensione privilegiata;
· accertare e/o dichiarare che il ricorrente ha diritto alla pensione privilegiata di cui al citato art. 64 del DPR 29.12.1973, n. 1092, dalla data dell’evento o da quella data ritenuta di Giustizia;
· condannare l’IN a erogare detta pensione, con i relativi arretrati, gli interessi e /o rivalutazione monetaria, come per legge.
L’IN si è costituita ritualmente in data 3 aprile 2026, chiedendo in via principale l’inammissibilità del ricorso e in via subordinata il rigetto dello stesso sul presupposto che requisito imprescindibile per la concessione della pensione privilegiata è l’inabilità al lavoro a seguito di infortunio, che nel caso di specie sarebbe assolutamente da escludere considerato che il ricorrente ha continuato a prestare servizio per altri 11 anni fino a quando è andato in pensione per raggiunti limiti di età con percezione di pensione di vecchiaia.
Inoltre, ribadisce che in ogni caso l’art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata ordinaria a decorrere dal 6 dicembre 2011 e che nel caso di specie, pur essendosi i fatti verificatisi prima di tale norma abrogativa, la domanda di pensione privilegiata è stata presentata successivamente, allorquando la stessa era stata ormai abolita.
In data 14 aprile 2026 l’attore ha depositato memorie di replica, evidenziando con riferimento alla domanda di pensione previlegiata che la stessa sarebbe stata tempestiva in quanto l’articolo 6 del d.l. 201/2011 non troverebbe applicazione retroattiva per come affermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 24361/2017. Pertanto, ribadisce che al fine di valutare la tempestività della domanda bisognerebbe esclusivamente far riferimento alla data in cui è stato richiesto l’accertamento della causa di servizio. Diversamente in relazione all’inabilità al lavoro afferma che la circostanza secondo cui il dipendente sia andato in pensione per vecchiaia non certo precluderebbe di chiedere la pensione privilegiata, poiché sarebbe pacifico che il diritto al trattamento di privilegio possa essere riconosciuto anche laddove la cessazione dal servizio avvenga per motivi non ricollegabili all’infermità lamentata. Infatti, il giudizio di inidoneità non consisterebbe nel venir meno dell’attitudine al lavoro generico, ma andrebbe riferito alla specifica capacità di lavoro del richiedente. Infine, rappresenta che, successivamente alla sentenza del Tribunale del Lavoro del 2016 a causa della patologia denunziata, non ha più svolto attività lavorativa.
All’udienza del 15 aprile le parti si sono riportate agli atti, insistendo per le conclusioni rilasciate.
TO
Nel merito, il ricorso si rivela immeritevole di accoglimento, ai sensi dell'art. 6 d.l. 201/2011, come correttamente indicato dall’INPS nella nota oggetto d’impugnazione.
Infatti, il suddetto Decreto-legge, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto testualmente che “ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.
Pertanto, la norma richiamata ha stabilito, tra l’altro, dalla data di entrata in vigore del decreto (6 dicembre 2011) l'abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata nei confronti di tutto il pubblico impiego con l'eccezione del solo personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al corpo dei vigili del fuoco, in cui ictu oculi non è ricompreso il ricorrente. Inoltre, ha previsto un regime transitorio in cui, per le motivazioni di seguito esposte, non rientra l’istanza presentata dall’attore.
In dettaglio, ad avviso del ricorrente, la lesione dell’integrità psicofisica che ha dato luogo al riconoscimento della causa di servizio, essendo intervenuta antecedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa, avrebbe lasciato in vigore tutte le implicazioni scaturenti da tale riconoscimento in base alle disposizioni previgenti, tra le quali la pensione privilegiata.
Tali conclusioni sono da ritenersi palesemente infondate.
Occorre, infatti, ricordare che l’istituto dell’equo indennizzo e quello della pensione privilegiata, sebbene possano avere punti di contatto, sono istituti diversi che seguono procedure di richiesta ed accertamento differenti, ognuna dotata della propria specifica cadenza temporale.
L’equo indennizzo, infatti, risarcisce il lavoratore per i danni occorsi in costanza dell’attività lavorativa, ed ha quindi natura risarcitoria e non previdenziale. La pensione privilegiata, invece, rientra negli emolumenti di natura previdenziale.
Questo non vuol dire escludere che la medesima patologia possa comportare prima un equo indennizzo e poi la concessione della pensione privilegiata ed è stato ammesso anche dalla giurisprudenza di questa Corte che ha giurisdizione, come è noto, solo per la pensione privilegiata e non per i riconoscimenti di indennizzo.
Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta di pensione privilegiata viene presentata nel 2016, cioè diversi anni dopo l’abrogazione dell’istituto avvenuta nel 2011 e la norma transitoria che fa salvi i procedimenti in corso, si riferisce, con evidenza letterale, ai procedimenti per la concessione della pensione di privilegio, non a tutti i procedimenti connessi con le patologie dipendenti da causa di servizio.
Ne consegue che, benché la patologia possa essere considerata dipendente da causa di servizio, la stessa non comporta per il ricorrente il diritto alla pensione privilegiata, in quanto la domanda è stata presentata successivamente all’abrogazione dell’istituto.
Sul punto è utile ribadire quanto ormai cristallizzato dalla giurisprudenza contabile secondo la quale in assenza di specifica richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, non può farsi luogo ad alcun riconoscimento, attesa la sostanziale differenza fra gli istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, di modo che, la pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento del primo non può automaticamente implicare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sussistenza di analogo iter procedimentale per il riconoscimento del trattamento di privilegio, essendo sempre necessaria una espressa manifestazione di volontà per la richiesta della pensione privilegiata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza che il collocamento in pensione sia avvenuto ben oltre l’entrata in vigore della disciplina che ha abrogato l’applicazione generalizzata del trattamento di privilegio, riservandolo esclusivamente a determinate categorie di dipendenti pubblici.
Coglie nel segno al riguardo la condivisibile giurisprudenza previdenziale (Corte dei Conti I° Sezione Giurisdizionale d’Appello n. 296/2023), che ha chiaramente definito lo spartiacque applicativo dell’invocata disciplina transitoria ritenendo che “…il sorgere del diritto a pensione, sia ordinaria che privilegiata, ha quale presupposto essenziale ed ineludibile l’avvenuta cessazione dal servizio del soggetto interessato; il sorgere del diritto a pensione privilegiata presuppone, altresì, che il medesimo soggetto sia effettivamente cessato dal servizio proprio in quanto già dichiarato permanentemente ed assolutamente inabile a prestare attività lavorativa presso l’Amministrazione d’appartenenza, a motivo di un’infermità o di una lesione, giudicata dipendente da causa di servizio all’esito di apposita procedura instaurata a tal fine, non assumendo giuridica rilevanza la circostanza che l’infermità o la lesione fosse stata ritenuta ricollegabile a fattori di servizio in occasione di una precedente procedura riguardante l’attribuzione del diverso beneficio dell’equo indennizzo”.
In altri termini non può essere riconosciuto un diritto al ricorrente che, alla data del suo pensionamento non era più in vigore.
L’attore, pertanto, fa leva su una asserita presunta inidoneità al servizio mai richiesta in sede amministrativa, né mai oggetto di accertamento medico da parte dei competenti organi, considerato che lo stesso ha continuato la sua attività lavorativa fino al 2022, allorché ha formulato istanza per essere collocato in pensione per sopraggiunti limiti di età.
Peraltro, l’invocato spirito di servizio che ha condotto il ricorrente a continuare a lavorare, nonostante le sue condizioni di salute, nonché i ripetuti congedi di malattia concessi, rientranti nella normale fisiologica relazione sinallagmatica della prestazione lavorativa, non appaiono elementi idonei a giustificare la pretesa di retrodatare sia gli effetti che le cause dell’avvenuto collocamento a riposo, al fine di poter rientrare nelle ipotesi derogatorie di cui al d.l. 201/2011.
Inoltre, il caso in esame, come anticipato, malgrado la patologia dell’appellante ha già dato luogo al riconoscimento passato della causa di servizio ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, non rientra in alcuna delle ipotesi di regime transitorio previste dalla invocata normativa.
La posizione dell’interessato non si può infatti ricomprendere:
- tra le categorie di personale (sicurezza, difesa, soccorso pubblico) per le quali l’istituto della pensione di privilegio ancora sussiste, trattandosi di diversa attività di lavoro (l’appellante dipendeva dalla Asl in qualità di radiologo);
- né tra i procedimenti ancora “in corso” alla data del 6 dicembre 2011, in quanto ciò che rileva per la norma non è un procedimento morboso in corso, ma un procedimento amministrativo in corso per la concessione della pensione privilegiata, che, all’epoca non poteva sussistere in quanto l’interessato svolgeva ancora attività di servizio e non aveva ancora presentato la domanda per l’ottenimento della pensione di privilegio (che è stata presentata per la prima volta nel 2016 molto tempo dopo la data del 6 dicembre 2011). Peraltro, l’invocato articolo 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274 per cui la domanda di pensione privilegiata deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego deve essere infatti interpretato alla luce della sopravvenuta normativa in esame, e pertanto rientrano nella previsione solo i casi in cui la cessazione dal servizio è avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova norma. In altri termini la cessazione dal servizio non è avvenuta prima del 6.12.2011 (cosicché egli avrebbe potuto beneficiare del successivo quinquennio per presentare la domanda di pensione privilegiata) ma dopo quella data, quando il diritto alla pensione privilegiata era ormai stato cancellato;
- né è stata mai fornita prova di un procedimento instaurabile d’ufficio per eventi accaduti antecedentemente alla ridetta data del 6 dicembre 2011.
Infatti, le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione del servizio sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della medesima.
È evidente che la sopravvivenza del diritto alla pensione privilegiata trova senso e fondamento solo in questa lettura. Laddove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più (Corte Conti Sez. App. Sicilia n. 26/2017; Sez. II Appello n. 268/2018).
Fissati tali principi, deve ribadirsi che risulta agli atti in modo inequivocabile che il ricorrente era ancora in servizio attivo alla data del 6.12.2011, pertanto, non si trovava in una situazione di permanente ed assoluta inabilità a prestare attività lavorativa presso l’Amministrazione di appartenenza. Non era, dunque, sorto in suo favore alcun diritto a pensione privilegiata in relazione ad una infermità dipendente da causa di servizio che lo avesse già reso inabile. Non sussistendo tale diritto a pensione, non era ovviamente in corso alcun termine per il suo esercizio, in quanto, come detto, ciò che rileva ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 6 d.l. 201/2011, è la data del collocamento a riposo (Corte conti, Sez. App. Sicilia, n. 61/2021, Corte Conti Sez. I App., n. 296/2023, Corte conti, Sez. I App., n. 174/2023).
La cessazione dal servizio in epoca successiva all’entrata in vigore della novella di cui all’art.6 d.l. 201/2011 costituisce, dunque, circostanza irrimediabilmente ostativa all’ottenimento della pensione privilegiata.
Tale impostazione si pone in linea con la necessità di ordine logico e sistematico, d’interpretare la novella recata dall’art. 6 d.l. 201/2011 nell’ambito e in armonia con la disciplina generale concernente l’insorgenza del diritto a pensione e soddisfa, inoltre, l’esigenza sottesa di contenimento della spesa previdenziale in un momento di grave crisi della finanza pubblica.
Tale esigenza rimarrebbe, infatti, palesemente insoddisfatta se si ritenesse perdurante il diritto a ottenere la pensione privilegiata, pur a fronte di elementi costitutivi del diritto sopraggiunti ben dopo la data della sua abrogazione.
Alla luce di tali considerazioni si rileva anche l’infondatezza del richiamo di parte ricorrente alla Sentenza della Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 24361/2017 relativa all’irretroattività del citato art. 6 in base al principio per cui “l’abrogazione di un istituto con legge successiva ha efficacia ex nunc e non incide su diritti perfezionatisi nella vigenza della precedente disciplina, salva l’ipotesi che intervenga una pronuncia di illegittimità costituzionale”. Infatti, nel caso di specie non si ha alcuna applicazione retroattiva della norma abrogatrice considerato che manca in data anteriore alla sua entrata in vigore l’elemento generatore del diritto che è la cessazione dal servizio.
Tali conclusioni sono state avallate anche dalla Corte Costituzionale con diverse pronunce.
Prima di tutto, la Consulta ha affermato con sentenza n. 428 del 1993 che “la pensione privilegiata è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto d’impiego» e con sentenza n. 20 del 2018 che la stessa “si atteggia come una sorta di riparazione per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato” e che la sua abrogazione, “attuata nell’ambito di un graduale disegno di armonizzazione”, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità della quale il legislatore dispone nel regolare la transizione da un regime a un altro, non contrasta con il principio di ragionevolezza, principio di sistema, chiamato a orientare le scelte legislative in materia previdenziale.
Inoltre, da ultimo con la recentissima sentenza n. 37 del 23 marzo 2026 la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi sulla legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non annovera, fra i casi in cui la disciplina transitoria esclude l’immediata operatività dell’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata, l’ipotesi dei procedimenti volti al riconoscimento di tale trattamento, per i quali il termine di proposizione della relativa domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso.
Sul punto la Consulta ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma in questione, affermando che il “diritto alla pensione privilegiata, pur essendo conseguenza di un evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) correlato a una causa di servizio, non sorge quindi per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo piuttosto l’interessato essere cessato dal servizio al fine della presentazione della relativa domanda, da proporsi entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego”. Ulteriormente con riferimento alla disciplina transitoria ha specificato che “le suddette fattispecie sono ipotesi tassative contemplate dalla fonte normativa per salvaguardare i diritti già acquisiti ovvero acquisibili in presenza di determinate condizioni e riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della medesima. (...) laddove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più (…) Le ipotesi derogatorie presupponendo tutte l’intervenuta cessazione dal servizio prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, si riferiscono a diritti ormai acquisiti (quando cioè la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata era già stata presentata al momento della novella) o che possono essere acquisiti con la presentazione della domanda (quando il relativo termine decadenziale, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, era ancora pendente al momento della novella) ovvero, ancora, a trattamenti liquidati d’ufficio dalla stessa amministrazione ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (quando il dipendente risultava cessato dal servizio a ragione delle infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio). In tale ottica, infatti, l’estensione del regime derogatorio in questione anche alle situazioni di mere aspettative di fatto, nei termini auspicati dal giudice a quo, comporterebbe la protrazione sine die del termine per la definizione delle domande di pensione privilegiata, rendendo incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilatando oltremodo i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime, che il legislatore ha invece voluto ragionevolmente scandire secondo un percorso graduale”.
Pertanto, considerato che nella fattispecie all’esame non vi è un diritto acquisito o acquisibile alla pensione privilegiata, ne deriva, quindi, che ci troviamo al di fuori della disciplina transitoria volta a salvaguardare le aspettative meritevoli di tutela e non è possibile configurare un diritto alla pensione privilegiata in una cornice normativa in cui quel trattamento pensionistico risulta abrogato.
Resta assorbita nelle suesposte considerazioni ogni altra questione o eccezione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso appare privo di giuridico fondamento e va respinto.
Ai sensi dell'art. 31, comma 4°, c.g.c., considerato che la decisione è fondata su orientamenti giurisprudenziali consolidati, le spese da rifondere dalla parte soccombente all'INPS, regolarmente costituito, vengono equitativamente determinate in € 400,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:
· respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione;
· condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’INPS che si liquidano nell’importo di € 400,00.
Così deciso, all’esito della Camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza Il UD Dott. Gianpiero Madeo
(firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria, lì 08.05.2026 Il Direttore della Segreteria F.to Antonella Lanzi