Versione
28 dicembre 1986
28 dicembre 1986
Art. 2. 1. L' articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 45. - 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprieta', nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a societa' assicurative, nonche' ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2. In tali casi e' fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento".
"Art. 45. - 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprieta', nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a societa' assicurative, nonche' ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2. In tali casi e' fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2003, n. 17137Provvedimento: […] Il testo originario dell'art.15 1° comma della legge 5 agosto 1978 n.457 disponeva che "gli *mmoby: 1 i realizzati, senza il contributo ae_lo Stato, nell'ambito dei piani di zora di cui alla legge 18 aprile 1962 n.167 (. possON essere ceduti aa enti pubblici e a società di assicurazio.. anche in deroga a disposizioni legislative e statuta- ne, -ie Tr. seguito alle modifiche apportate a tale norma con l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1986 n. 899, vi-- gente all'epoca della stipulazione del preliminare oggetto di controversia, il divieto risulta meno rigoroso, perché "gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato SL aree in diritto di superficie o in diritto di proprie- Là, […]Leggi di più...
- art. 1338 c.c.·
- giurisprudenza di legittimità·
- edilizia popolare e agevolata·
- art. 35 legge 865/1971·
- divieto di alienazione·
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- art. 2932 c.c.