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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
4963/2021 in data 27/07/2021 promossa da
GIÀ (C.F. Parte_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. LEONE FRANCESCO P.IVA_1
parte attrice
contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. SCARPARO STEFANIA
parte convenuta
con la chiamata in causa di
(P.IVA ) con il Controparte_2 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. FERRARELLI ANTONIO terza chiamata
avente per oggetto: Vendita di cose mobili
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte attrice GIÀ Parte_1 Parte_2
CONTRACTOR:
NEL MERITO In via principale:
1. accertarsi anche tramite
CTU tutti i vizi/difetti come lamentati e descritti in parte motiva dell'atto di citazione, 2. in base all'art. 1492 c.c., conseguentemente, ridursi il prezzo del materiale fornito, per la presenza di vizi/difetti, nella misura del 50% del prezzo del materiale fornito pari ad €
5.514,91, o nella diversa misura maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine di giustizia, anche con valutazione equitativa;
3. accertata la responsabilità e/o colpa dell'impresa venditrice
[...]
e/o della condannarsi le convenute – CP_1 CP_3
anche in solido - al pagamento in favore dell'attrice della somma che si indica in € 5.067,40 oltre IVA o della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà provata o, in subordine, di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, quale somma necessaria al pagamento della manodopera per sostituire e porre in posa le nuove betonelle in sostituzione di quelle viziate,
ex combinato disposto artt. 1490 – 1494 c.c.
Conseguentemente, condannarsi le convenute – anche in solido - a fornire 262 autobloccanti a doppio T di colore rosso e 5 autobloccanti a doppio T di colore grigio, o il numero maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
in sostituzione degli autobloccanti viziati. Condannarsi
Pag. 2 di 15 altresì parte convenuta anche al pagamento del costo di mezzi ed altri materiali necessari alla detta sostituzione, pari ad € 434,60 oltre IVA: - Nolo di 1 gg. di piastra vibrante 150 kg per € 55,00 oltre IVA;
- fornitura di pietrisco naturale avente granulometria pari a 4/8 mm in sacco da 25 kg: numero 15 sacchi X € 1,65 a sacco= tot. €
24,75 - fornitura di sabbia fine del Po in sacco da 25 kg : numero sacchi 15 X €1,65 a sacco= tot. € 24,75 - TRASPORTO
DEI RIFIUTI creati dalla sostituzione delle betonelle a discarica autorizzata con mezzi autorizzati 1 VIAGGIO = €
300,00 - Smaltimento di rifiuti di costruzione e demolizione cod. CER 170101 = Ton. 1,40 x 21,50= tot €
30,10. 4. In alternativa, nel caso in cui la CP_1
e/o della non volesse/potesse fornire CP_3
materialmente le suddette betonelle come indicate al punto che precede, condannare la e/o della CP_1 CP_3
a corrispondere le seguenti somme: a) 262 mattonelle
[...]
rosse sono pari a 8,646 mq = € 9,850 x 8,646 = € 85,16
oltre IVA b) 5 Mattonelle grigie sono pari a 0,165 mq = €
8,850 x 0,165 = € 1,46 oltre IVA Condannarsi altresì parte convenuta anche al pagamento del costo di mezzi e altri materiali necessari alla detta sostituzione, pari ad €
434,60 oltre IVA: - Nolo di 1 gg. di piastra vibrante 150
kg per € 55,00 oltre IVA;
- fornitura di pietrisco naturale avente granulometria pari a 4/8 mm in sacco da 25 kg: numero 15 sacchi X € 1,65 a sacco= tot. € 24,75 - fornitura di sabbia fine del Po in sacco da 25 kg : numero sacchi 15
X €1,65 a sacco= tot. € 24,75 - TRASPORTO DEI RIFIUTI
Pag. 3 di 15 creati dalla sostituzione delle betonelle a discarica autorizzata con mezzi autorizzati 1 VIAGGIO = € 300,00 -
Smaltimento di rifiuti di costruzione e demolizione cod.
CER 170101 = Ton. 1,40 x 21,50= tot € 30,10. O, per tutti i punti precedenti, condannarsi controparte al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse risultare provata in causa;
5. Accertata anche per il tramite di CTU la natura dei vizi/difetti, la qualità dei materiali forniti e l'assenza delle qualità promesse o quelle essenziali all'uso cui sono destinate, dichiarare trattarsi di aliud pro alio e conseguentemente condannare la convenuta
[...]
al risarcimento del danno, consistente nella CP_1
sostituzione delle betonelle viziate o di qualità scadente o non marchiate CE, nonché al pagamento in favore dell'attore della somma che si indica in € 5.067,40 oltre
IVA o della diversa somma, maggiore o minore, che il
Giudice riterrà provata o, in subordine, di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo,
quale somma necessaria al pagamento della manodopera per sostituire e porre in posa le nuove betonelle in sostituzione di quelle viziate/difettate, nonché al pagamento del costo di mezzi ed altri materiali necessari alla detta sostituzione, pari ad € 434,60 oltre IVA: - Nolo
di 1 gg. di piastra vibrante 150 kg per € 55,00 oltre IVA;
- fornitura di pietrisco naturale avente granulometria pari a 4/8 mm in sacco da 25 kg: numero 15 sacchi X € 1,65 a sacco= tot. € 24,75 - fornitura di sabbia fine del Po in sacco da 25 kg : numero sacchi 15 X €1,65 a sacco= tot. €
Pag. 4 di 15 24,75 - TRASPORTO DEI RIFIUTI creati dalla sostituzione delle betonelle a discarica autorizzata con mezzi autorizzati 1 VIAGGIO = € 300,00 - Smaltimento di rifiuti di costruzione e demolizione cod. CER 170101 = Ton. 1,40 x
21,50= tot € 30,10. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali,
si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, accertata la mancanza delle qualità promesse ed essenziali ex art. 1497 c.c.,
anche a mezzo di CTU, ridursi il prezzo del materiale fornito, per la presenza di vizi/difetti, nella misura del
50% del prezzo del materiale fornito pari ad € 5.514,91, o nella diversa misura maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine di giustizia, anche con valutazione equità. In via ulteriormente subordinata:
Ex artt. 1218 – 1453 c.c., accertato l'inadempimento della che ha fornito betonelle non di prima CP_1
scelta e comunque viziate, contrariamente ai patti contrattuali ed alla destinazione del bene, condannarsi controparte all'esatto adempimento, consistente nella fornitura di betonelle in sostituzione di quelle viziate e nel pagamento della manodopera necessaria alla sua sostituzione e dei materiali da utilizzare per detta opera, come su descritti nei punti che precedono. In via residuale: In caso di mancato accoglimento delle domande precedenti, si chiede che, accertata la scarsa qualità del materiale fornito anche per il tramite di CTU, il Giudice
ordini alla convenuta ad indennizzare l'attrice nell'importo del 50% della fornitura, pari ad € 5.514,91, o
Pag. 5 di 15 nella diversa misura maggiore o minore che l'Ill. o Giudice
adito riterrà provata o, in subordine di giustizia. IN OGNI
CASO a) Condannare la al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale sofferto dall'attrice per il comportamento e/o le negligenze della per CP_1
il danno all'immagine ed alla professionalità dell'attrice,
nella misura di € 3.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o di giustizia, anche per mezzo di valutazione equitativa. b)
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande attoree non si estendano automaticamente alla terza chiamata LINEA VERDE, si chiede di estendere le domande di cui sopra anche nei confronti di LINEA VERDE. c) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre a rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge IN ISTRUTTORIA: La come Parte_1
sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede di disporsi prova per testi sui seguenti capitoli di prova,
senza inversione dell'onere della prova:
1. Vero che il ha richiesto in data 14.03.2020 un Controparte_4
sopraluogo alla per la verifica dello stato della Pt_1
pavimentazione posta nel 2018; 2. Vero che la ha Pt_1
eseguito il sopralluogo in data 15.07.2020 presso il condominio de quo;
3. Vero che la riceve la Pt_1
perizia dell'ing. in data 16.07.2020. Si indicano a Per_1
testimoni su detti capitoli: - Amministratore condominiale pro tempore del sito in Mestre Venezia Controparte_4
Via Marmole n. 29 – Via Colli Euganei n. 1-3; - Ing.
Pag. 6 di 15 di LL (TV), - Sig.ra Testimone_1 Tes_2
, segretaria della . - * * * * * * *
[...] Pt_1
Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga non sufficiente i risultati della condotta CTP e in caso di contestazione, si chiede di disporsi CTU tecnica, affinché
il Tecnico incaricato, esaminati i documenti e gli atti dimessi, compiuti gli accertamenti necessari presso i pubblici registri, esaminato lo stato dei luoghi, e descriva lo stato con riferimento all'individuazione dei vizi/difetti denunciati ed alla causa degli stessi, i danni provocati dagli stessi nelle parti comuni, indicando gli interventi necessari per la loro eliminazione ed il correlativo prevedibile onere economico, indicando anche la svalutazione del bene de quo sia nel caso di esecuzione delle opere di riparazione sia nel caso in cui tali opere non vengano eseguite”
Per parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia disporre IN VIA PRELIMINARE per tutti i motivi esposti in narrativa, autorizzarsi la chiamata in causa della società
in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, (c.f. e p.iva con P.IVA_3
sede legale in Zero Branco (TV), via S. Alberto n. 5, affinché il contraddittorio sia esteso ad essa, come tale tenuta a garantire e manlevare pienamente la convenuta
Pag. 7 di 15 venditrice nella denegata ipotesi di Controparte_1
accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte da parte attrice e, in ogni caso, da tutte le parti del presente procedimento;
a tal fine, si formula espressa istanza ex art. 269 c.p.c. affinché l'Ill.mo Giudice voglia disporre il differimento dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, già fissata per il giorno 23/12/2021, onde consentire, nei termini di rito, la chiamata in causa della predetta IN VIA PREGIUDIALE E DI CP_5
RITO: accertare e dichiarare che prima di Parte_1
agire in giudizio, non ha attivato la procedura di negoziazione assistita rientrando, il caso de quo, nella fattispecie di quella obbligatoria, ai sensi dell'art. 3
comma 1 della L. 162/2014 e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale;
Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito di cui sopra IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c. atteso che, la denuncia dei vizi è tardiva ed il termine per proporre l'azione prescritto, in quanto, la lettera di contestazione
è pervenuta oltre 2 anni dopo la consegna della merce ed oltre 1 anno dopo la scadenza dell'anno entro il quale proporre la domanda giudiziale e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree formulate ex artt. 1490, 1492 e
1494 c.c.. NEL MERITO: - Nella denegata ipotesi in cui il giudice non dovesse accogliere l'eccezione di decadenza e prescrizione della domanda giudiziale, accertare e per
Pag. 8 di 15 l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 1494 c.c., che la convenuta non può essere considerata responsabile in quanto non era a conoscenza dei vizi intrinseci delle betonelle per colpa ad essa non imputabile;
- accertare e dichiarare che siano intervenute la decadenza e la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 1497 c.c., in quanto soggetta ai medesimi termini previsti dall'art. 1495 c.c. e per l'effetto, rigettare la domanda attorea. Nella denegata ipotesi in cui non venga accolta l'eccezione di decadenza e prescrizione, accertare e dichiarare che i presunti vizi/difetti delle betonelle siano riconducibili alla categoria dei vizi redibitori ex artt. 1490 e ss. c.c. per i quali è già intervenuta la decadenza e la prescrizione;
-
accertare e dichiarare che nel caso di specie non si è
configurata una vendita aliud pro alio e, per l'effetto rigettare la relativa domanda;
nella denegata ipotesi che siano riconosciuti presunti vizi/difetti intrinseci alle betonelle, accertare e dichiarare che siano riconducibili alla categoria dei vizi redibitori ex artt. 1490 e ss.
c.c.; - accertare e dichiarare che non si ravvisano profili di responsabilità a carico della convenuta né di tipo contrattuale né di tipo extracontrattuale, in quanto, in tema di compravendita, si applica la normativa speciale prevista dagli art. 1490 e ss. c.c. e, per l'effetto rigettare tutte le domande di condanna formulate da parte attrice. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio dalla Parte_1
Pag. 9 di 15 dichiararsi tenuta a Controparte_5
garantire integralmente la convenuta Controparte_1
manlevandola completamente rispetto agli effetti dell'eventuale accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dalla predetta attrice e/o dalle altre parti del presente giudizio;
e ciò per tutti i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto, che devono intendersi qui integralmente richiamati nelle rispettive argomentazioni, per l'effetto, condannarsi CP_5
al pagamento delle somme che siano
[...] CP_2
accertate e/o liquidate in corso di causa, nel caso di eventuale accoglimento, parziale o totale, delle domande proposte da parte attrice e/o comunque proposte da tutte le altre parti del presente giudizio. - In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Per parte terza chiamata : Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE: - accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia e delle conseguenti azioni risarcitorie esperite da parte attrice, rigettarsi le domande dalla stessa formulate ai sensi degli artt.
1490, 1492, 1494 e 1497 CC;
NEL MERITO: - per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi le domande tutte formulate dalla società attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- rigettarsi altresì le domande tutte formulate da Controparte_1
Pag. 10 di 15 nei confronti di in quanto Controparte_5
all'evidenza infondate in fatto ed in diritto;
- accertato e dichiarato che ha agito in giudizio con mala Parte_1
fede o colpa grave, condannarsi quest'ultima al risarcimento in favore dell'odierna convenuta dei danni da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 CPC;
-
in ogni caso, spese e compensi professionali interamente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo ex art 1492 c.c. la riduzione del prezzo delle betonelle vendutele da ed utilizzate Controparte_1
per il rifacimento della pavimentazione dello scoperto condominiale presso il a Mestre;
le Controparte_4
betonelle, dopo la posatura, erano risultate difettose;
si trattava di vizi occulti che ne avevano diminuito il valore.
L'attrice agiva anche per ottenere il risarcimento dei conseguenti danni (costo della sostituzione delle bettonelle); sosteneva anche trattarsi di un aliud pro
alio; in via subordinata, chiedeva i danni da inesatto adempimento ex art 1218 c.c.; proponeva azione per l'esatto adempimento e azione ex art 2041 c.c.
La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione e l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle
Pag. 11 di 15 domande;
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la fornitrice e produttrice delle bettonelle,
[...]
Controparte_5
Anche la terza chiamata, costituendosi in giudizio,
sollevava le medesime eccezioni della convenuta.
La causa veniva istruita documentalmente;
i procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1. L'eccezione di prescrizione.
E' fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in giudizio.
L'art 1495 c.c. prevede che l'azione di garanzia si prescriva in un anno dalla consegna.
La disposizione vale anche quando l'azione sia volta ad ottenere la riduzione del prezzo, come è nel caso in esame;
e non rileva che il difetto sia palese o occulto: “ in tema
di compravendita, l'azione del compratore contro il
venditore per far valere la garanzia ex art 1495 c.c. si
prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla
consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente
dalla scoperta del vizio” (così Cass. n. 3926/2023, nel riportate la precedente Cass n. 11037/2017).
Lo stesso breve termine vale ai sensi dell'art 1497 c.c.
Pag. 12 di 15 per il caso di mancanza delle qualità promesse;
e, in generale, per tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità e quindi anche per l'azione risarcitoria (Cass 36052/2021).
Nel caso di specie, la consegna è avvenuta nel 2018 e il promo atto con il quale l'odierna attrice ha contestato la difettosità delle bettonelle è del 2022, oltre l'anno dalla consegna.
Pertanto le azioni di garanzia sono prescritte;
con la precisazione che non risulta che l'odierna convenuta – né
la terza chiamata – abbiano mai riconosciuto i difetti.
2. La presenza dei difetti contestati dall'attrice non configura un'ipotesi di aliud pro alio.
L'ipotesi di aliud pro alio sussiste quando il bene consegnato è completamente difforme da quello oggetto del contratto, o assolutamente privo delle caratteristiche necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o ha difetti che lo rendano inservibile, o ne risulta compromessa in modo rilevante la destinazione all'uso per il quale il bene è stato acquistato.
Nel caso in esame, nulla di tutto questo risulta: viene contestata la presenza di piccoli fori e sgretolamenti nelle bettonelle, con le modalità che emergono dalle fotografie doc. 4 di parte attrice;
dunque la consegna di bettonelle che, per quanto in tesi attorea difettose,
Pag. 13 di 15 corrispondono all'oggetto del contratto (ed infatti nessuna contestazione è stata rivolta ante causam alla venditrice,
neppure quanto alla marcatura CE).
Neppure può essere esperita l'azione di esatto adempimento,
avendo invece il compratore a disposizione l'azione di garanzia.
3. Non può essere accolta neppure la domanda di indennizzo ex art 2041 c.c. perché “l'azione di arricchimento non è
proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra
azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (così
l'art 2042 c.c.).
Quanto ai diversi orientamenti circa l'interpretazione della regola di sussidiarietà, merita evidenziare che, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la diversa azione disponibile sia prescritta, è stato affermato che la domanda di arricchimento comunque “ resta preclusa nel caso
in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da
prescrizione o decadenza del diritto azionato…” (Cass SSUU
n. 33954/2023).
Nel caso di specie, pertanto, l'azione è inammissibile.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (sulla base del DM 55/2014; valore minimo per la fase di trattazione/istruttoria perché l'istruttoria è stata meramente documentale) seguono la soccombenza.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa RG nr. 4963/2021, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti;
spese che si liquidano per ciascuna parte in euro 4.678 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA
e CP come per legge;
oltre ad euro 237 in favore della convenuta per spese. Controparte_1
Treviso, 9/1/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 15 di 15