Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/12/2025, n. 1081
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Insussistenza della responsabilità solidale ex art. 2560 c.c.

    La Corte ha ritenuto che l'iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie sia presupposto necessario per invocare la responsabilità ex art. 2560, comma 2 c.c., e che tale iscrizione fosse pacifica assenza nella specie. Inoltre, il credito vantato dall'opposta derivava da forniture al cedente in relazione alla farmacia di via Badolato, non alla farmacia ceduta.

  • Accolto
    Inapplicabilità dell'art. 2558 c.c.

    La Corte ha confermato che l'art. 2558 c.c. opera per contratti in corso di esecuzione con prestazioni non esaurite. Nel caso di specie, il credito derivava da forniture già erogate, costituendo un debito 'puro' soggetto alla disciplina dell'art. 2560 c.c. e all'obbligo di iscrizione nei registri contabili. La pendenza di un contenzioso non era sufficiente a considerare non esaurito il rapporto negoziale.

  • Altro
    Richiesta di inibitoria

    La sentenza non specifica l'esito della domanda di inibitoria, ma la concessione di un'ordinanza cautelare in data 18.04.2017 indica un accoglimento parziale o provvisorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/12/2025, n. 1081
    Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
    Numero : 1081
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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