TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025 – da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - depositate dall'avv. Coppolino Luciano, nell'interesse dell'opponente e dall'avv. Giuseppe Del Noce per l'opposta Parte_1
ora srl in Liquidazione Giudiziale - visto l'art. Controparte_1
281 sexies c.p.c. - pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2346/2016 riunito n. R.G. 593/2017
Promosso da
(C.F. ) (P.I. Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Coppolino giusta procura in atti;
Attore-
Opponente
Contro
(c.f. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo Liquidatore Giudiziale e legale rappresentate, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Del Noce, giusta procura in atti
Convenuta- Opposta
Oggetto: opposizione a precetto In fatto e diritto ha interposto opposizione al precetto notificatogli in Parte_1 data 29.11.2016 da - ora - sulla Controparte_3 Controparte_2
scorta della sentenza n. 3939/2016 pubblicata il 22.07.2016 dal Tribunale di Palermo, munita di formula esecutiva il 09.09.2016 con cui è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 404/2015 proposta da
[...]
(dante causa dell'opponente in forza di cessione Parte_2
d'azienda) – sentenza notificata solo a quest'ultimo - recante intimazione di pagamento della somma complessiva di euro 159.486,36 oltre imposta di registro e successive spese ai sensi dell'art. 2560 II comma c.c., chiedendone la declaratoria di nullità in uno alla declaratoria di insussistenza della pretesa creditoria nei suoi confronti.
Premettendo la acquisizione della Farmacia corrente in Fondachelli
Fantina, alla via Salvatore Di Pietro n. 23, di proprietà del dottore
[...]
- in forza di cessione del ramo di azienda avvenuta con Parte_2
atto pubblico del 23.1.2015 ai rogiti della notaia (rep. Persona_1
n. 1670 racc. 1291) recante dichiarazione della parte venditrice della libertà dei beni ceduti “da vincoli pesi privilegi sequestri e pignoramenti nonché da arretri di qualunque natura'' preceduta dalla consegna, prima della stipula dell'atto definitivo, del conto economico per gli anni 2011,
2012, 2013 e delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2012, 2013,
2014 a fronte di mancata consegna del libro inventario e del libro giornale
(pure richiesti) in ragione del regime di contabilità semplificata eccepito dal cedente - ha dedotto tra i motivi di opposizione: a) la propria estraneità al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo esitato nella sentenza di condanna posta a base del precetto opposto (sentenza, infatti, notificata al solo debitore cedente;
b) l'insussistenza di Parte_2
pag. 2/9 responsabilità solidale ex art. 2560 co. II c.c. stante l'assenza di libri contabili obbligatori (diversi da quelli propri del regime di contabilità semplificata adottato) espositivi della posizione debitoria pregressa facente capo al cedente per le forniture eseguite dalla Controparte_3
(ora srl in liquidazione giudiziale); c) la presenza di motivi per la concessione della inibitoria quali il peso del mutuo contratto per l'esercizio dell'azienda farmacia oggetto di cessione e del contratto di locazione.
Con comparsa depositata il 03.04.2017 si è costituita in resistenza l'opposta rilevando la scoperta della cessione del ramo di azienda solo in occasione della dichiarazione negativa dell'Asp, nel procedimento di pignoramento presso terzi intrapreso per soddisfare coattivamente i debiti non onorati dal cedente in relazione alle forniture ricevute nell'interesse della azienda farmacia, nonché l'inefficacia del precetto, per il decorso del relativo lasso di tempo – così opponendosi alla chiesta inibitoria – e contestando la ignoranza incolpevole della esposizione debitoria per cui è stato emesso il D.I. opposto e confermato nella sentenza a chiusura del giudizio di opposizione (sub specie di inosservanza dell'onere di diligenza tramite esame dei bilanci del triennio antecedente la vendita nella loro interezza (stato patrimoniale e conto economico).
L'opposta, invocando la responsabilità del cessionario anche a sensi dell'art. 111 c.p.c., ha concluso chiedendo - previo il rigetto della inibitoria – per il rigetto dell'opposizione ritenendo il cessionario, Dott.
titolare della farmacia con sede in Fondachelli- Parte_1
Fantina, via Salvatore Di Pietro n. 23, “responsabile in solido del debito del cedente Dott. ai sensi del combinato disposto degli Parte_2
art.li 2558 e 2560 c.c. e 111 c.p.c. e conseguentemente condannarlo a
pag. 3/9 pagare alla società la somma di € 159.486,36 oltre Controparte_4 spese successive ed interessi;
c) vinte le spese di lite ed i compensi
Concessa l'inibitoria - con ordinanza cautelare del 18.04.2017 – assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa è stata riunita al procedimento n.
593/2017, introdotto da AS RI per resistere all'atto di precetto notificatogli in data 13.03.2017 dalla Controparte_5
– in forza di sentenza 3939/2016 divenuta esecutiva - recante
[...]
intimazione di pagamento della somma di € 164.171,12 oltre imposta di registro e successive occorrende.
Anche in detto procedimento si è costituita in resistenza l'opposta concludendo per il rigetto. Controparte_5
Depositata - in data 30.10.2020 - la comparsa di intervento del nuovo liquidatore e legale rappresentante della in liquidazione e CP_4 concordato preventivo - subentrato alla precedente liquidatrice, facendone proprie le difese - la causa, rigettate le richieste di prova avanzate dalle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, rinviata ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. al 18.11.2025 facultando le parti del deposito di note conclusive.
*****
Il titolo esecutivo posto a base della minacciata esecuzione – tanto nel procedimento n. 2346/2016 quanto nel procedimento riunito n. R.G.
593/2017 - è costituito dalla sentenza n. 3939/2016 emessa dal Tribunale di Palermo, definitivamente esecutiva, recante rigetto dell'opposizione al decreto monitorio n. 404/2015 - azionato esecutivamente nei riguardi del debitore , in forza della provvisoria esecuzione, con un Parte_2
primo precetto seguito da pignoramento presso terzi – (cfr. allegato A) fascicolo opponente).
pag. 4/9 Pacifica la estraneità dell'opponente al procedimento che ha portato alla formazione del titolo esecutivo giudiziale (sentenza n. 3939/2016 del
Tribunale di Palermo) l'opposizione si incentra sul tema dell'opponibilità del titolo esecutivo al cessionario del ramo d'azienda.
Sebbene il decreto dell'Asp di Messina, presupposto per l'esercizio dell'attività farmaceutica, sia intervenuto in data 30.01.2015, la cessione è stata, comunque, stipulata con atto notarile del 23.01.2015 a fronte di decreto monitorio emesso in data 20.1.2015, su istanza della
[...]
, nei confronti del debitore , Controparte_6 Parte_2
in virtù della morosità afflittiva il rapporto di fornitura intercorso negli anni 2012/2014, interrotto all'inizio del 2014.
L'intimazione di pagamento notificata dalla odierna opposta si basa sull'assunto della responsabilità solidale del cessionario, ai sensi dell'art. 2560, co. II c.c., per il credito vantato dalla stessa opposta per le forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici eseguite in favore della farmacia del cedente Dott. Pt_2
Assume, infatti, l'opposta che la responsabilità solidale dell'odierno opponente vada ricercata “non solo nella conoscenza del debito emergente dalla scritture contabili ma anche nell'aver acquistato un ramo di azienda nei cui confronti era pendente un contenzioso giudiziario. La cessione
d'azienda infatti comporta, a norma dell'art. 2558 c.c., la cessione “ipso iure” dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non definiti, riguardanti l'esercizio dell'azienda. Tra i quali devono essere annoverati anche quelli che si trovano in fase contenziosa”.
In tema di cessione di azienda, l'art. 2560 co. II c.c. delinea una responsabilità ex lege a carico dell'acquirente, per il caso in cui i debiti non sono da questi volontariamente assunti e risultano dalle scritture contabili, costituendo, così, una deroga al principio generale per cui la pag. 5/9 responsabilità patrimoniale è legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal quale si risponde. (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 26/05/2025, n. 14020).
L'iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, dunque, costituisce presupposto necessario per invocare la responsabilità ex art. 2560, comma 2 c.c.
In altri termini, l'iscrizione si configura come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente: è, viceversa, esclusa la responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell'articolo 2560 del c.c. (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 26/05/2025, n. 14020).
L'irrilevanza della conoscenza aliunde acquisita del debito da parte del cessionario significa che la formalità dell'iscrizione non è surrogabile dalla prova che l'esistenza di tali debiti fosse comunque da quest'ultimo conosciuta.
Nella specie, già ponendo mente al contributo assertivo offerto dalle parti, pacifica si rivela la inesistenza dell'iscrizione del credito vantato dalla oggi società a responsabilità limitata in liquidazione, CP_3
nelle scritture contabili della Farmacia cedente, in data antecedente alla cessione del ramo d'azienda (oltreché della insussistenza di connessione di detti crediti con il ramo d'azienda oggetto di conferimento avuto riguardo al rilievo per cui con la cessione del ramo di azienda è stata ceduta la farmacia di Fondachelli in via S. Di Pietro n. 23, mentre, stando al narrato della stessa parte opposta, il rapporto di fornitura merce è intercorso con il dott. in relazione all'azienda farmacia di via Badolato n. 13, poi Pt_2
trasferitasi in via S. Di Pietro n. 23).
A fronte, infatti, di specifica allegazione dell'opponente, relativa alla consegna, da parte del cedente e su apposita richiesta, dei soli conto pag. 6/9 economico anni 2011, 2012, 2013 e pagine (quadro R-G) relative alla dichiarazione dei redditi anni 2012, 2013, 2014 – espositivi di una condizione dell'azienda in attivo – stante la mancanza di altre scritture contabili (quali libro inventario e libro giornale) in conseguenza del regime di contabilità semplificata adottato, nonché dalla mancata annotazione, negli stessi, delle poste creditorie reclamate dalla opposta, dal contenuto delle difese svolte nella memoria di costituzione (oggetto di richiamo in sede di scritti conclusivi) non si ricava contestazione alcuna.
Le difese della convenuta opposta, infatti, ruotano attorno alla conoscibilità aliunde del debito del cedente verso la (così ove CP_3 si deduce “E', quindi, assolutamente inverosimile che il non Pt_1
abbia avuto contezza dell'indebitamento della farmacia del Dr. Pt_2
prima dell'acquisto”; ancora “Sarebbe stato, invece, sufficiente esaminare
i bilanci del triennio antecedente la vendita nella loro interezza (stato patrimoniale e conto economico), perché il si potesse rendere Pt_1 conto del reale stato economico-finanziario dell'azienda, successivamente acquistata”).
Non viene, invece, prodotta la documentazione contabile dimostrativa del presupposto della inclusione della posta creditoria.
Sicché, ove l'intimazione di pagamento portata dal precetto opposto (anzi dai precetti oggetto di opposizione riunita, basati su medesimo titolo di conio giudiziale e diversi solo per entità della somma precettata) sia tesa a conseguire la soddisfazione coattiva del credito (ovvero la minaccia di esecuzione forzata) sulla base della estensione normativa di responsabilità in testa al cessionario ex art. 2560 co. II c.c., la stessa si rivela infondata in mancanza del presupposto sostanziale della iscrizione nelle scritture contabili obbligatorie.
pag. 7/9 Resta da verificare la tenuta dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Stabilisce, al riguardo, la norma citata che «Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per
l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale».
L'art. 2258 c.c., dunque, è relativo alla successione del cessionario nei contratti in corso di esecuzione dell'azienda ceduta ed è destinato a operare solo nel caso in cui nessuna delle parti del contratto ceduto abbia esaurito le proprie prestazioni.
Nel caso di specie il credito deriva dal mancato pagamento per la fornitura di merce erogata dalla al cedente fino al 2014, pertanto, al CP_3
momento della cessione della farmacia 23. 01.2015 non sussisteva più un debito “relativo” ad una controprestazione non ancora effettuata, ma residuava soltanto un debito “puro” (i.e. pagamento del prezzo) assoggettato, come tale, alla disciplina di cui all'art. 2560 c.c. e all'obbligo di iscrizione nei registri contabili.
Sicché, anche sotto tale profilo l'opposizione si rivela fondata.
Né, del resto, la pendenza di contenzioso relativo alle pretese creditorie generate dal contratto è sufficiente per considerare non ancora esaurito il rapporto negoziale.
La tesi contraria viene sostenuta dall'opposta tramite richiamo a precedenti giurisprudenziali che non si attagliano all'odierna fattispecie giacché in essa viene in rilievo un contenzioso di diverso tipo, ovvero non inerente a una domanda di esatto adempimento, di garanzia per vizi o di risoluzione per inadempimento.
Con la pretesa monitoriamente azionata si fa valere l'inadempimento della controprestazione dovuta per forniture di merce in un contesto di pag. 8/9 scioglimento del rapporto di durata dovuto, stando alle stesse deduzioni della opposta, al persistente mancato pagamento.
Non è, invece, invocabile l'art. 2558 c.c. non essendovi, alla base, una successione del cessionario nel contratto di fornitura stilato tra Pt_1
cedente e la trattandosi, piuttosto, di un rapporto del tutto CP_3
autonomo nonché già esaurito al momento della cessione del ramo d'azienda da potere del cedente, dott. Pt_2
Di conseguenza, l'azione esecutiva preannunciata dall'opposta nei confronti dell'opponente non può trovare fondamento nemmeno ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Sicché, l'opposizione va accolta e dichiarata l'inefficacia del precetto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai minimi tabellari, al netto della fase istruttoria – data la natura documentale della stessa e la valenza ricognitiva delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. – con lo scaglione di valore pari al credito precettato (fino a euro 260.000,00).
PQM
ACCOGLIE l'opposizione interposta da RI AS al precetto notificato su istanza della;
Controparte_7
CONDANNA l'opposta soccombente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.217,00 oltre rimborso al 15%, IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 23.12.2025
La Giudice dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 9/9