Ordinanza cautelare 22 giugno 2023
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 22527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22527 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22527/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12925/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12925 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
“a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12.08.2022 adottato dall’Ambasciata D’Italia – Cancelleria Consolare a Tirana con il quale è stata respinta la richiesta di visto per lavoro subordinato per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa: art. 4 comma 6 D.lgs n. 286/98 e art. 5 DPR 394/99;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. GI HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) del 12 agosto 2022 adottato dall’Ambasciata d’Italia a Tirana con cui è stata respinta la richiesta di visto per lavoro subordinato per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dall’art. 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
Il provvedimento è stato adottato per la presenza di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) a carico del ricorrente ai fini della non ammissione proveniente dalla Repubblica Ceca che, secondo l’Ambasciata, non consente il rilascio del visto.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione all’art. 7 della stessa legge;
2. la violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e 5 del D.P.R. n. 394 del 1999, oltre all’eccesso di potere per assoluto errore sui presupposti e l’emergere di un difetto di motivazione e di istruttoria.
Si è costituito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, preliminarmente, ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata all’estero dalla ricorrente, poiché priva della legalizzazione da parte dell’Autorità diplomatica italiana competente.
Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
A seguito della camera di consiglio del 21 giugno 2023, con l’ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, onerando il ricorrente di procedere alla legalizzazione della procura, adempimento poi posto in essere con il deposito del 20 settembre 2023.
All’udienza straordinaria del 7 novembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
Sono infatti infondate entrambe le censure proposte, con le quali si sostiene l’assenza di una comunicazione di avvio del procedimento e, ancora, l’emergere dei profili di difetto di motivazione e d’istruttoria.
Sul punto è dirimente constatare che nei confronti del ricorrente sussiste una segnalazione SIS, inserita dall’autorità di sicurezza della Repubblica ceca, autorità quest’ultima che l’interessato aveva l’onere di interpellare, esercitando il diritto di accesso per acquisire tutte le informazioni relative alla causa della segnalazione, di cui il Ministero degli affari esteri o l’Ambasciata non può esser a conoscenza.
Quanto al difetto di motivazione nel provvedimento di diniego, è possibile richiamare l’art. 32, comma 2, del Reg. CE 810/2009, nella parte in cui prevede che “la decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’Allegato VI”.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego adottato è conforme a tale modulo, circostanza quest’ultima che esclude l’esistenza di un difetto di motivazione in presenza di una tale circostanza ostativa.
Si consideri, inoltre, che precedenti pronunce hanno chiarito che “la segnalazione nel Sistema d'informazione di Schengen costituisce un fattore inibitorio del rilascio del visto di ingresso, con esclusione di ogni discrezionalità in capo alla competente Amministrazione e ritiene pertanto adeguatamente motivato il provvedimento di diniego del visto sul mero presupposto dell'esistenza di una segnalazione SIS, non ritenendo che l'Amministrazione sia tenuta a valutare le ragioni della segnalazione ovvero la correttezza dell'inserimento, in quanto ciò esulerebbe dalle sue competenze e prevedendo l'Accordo di Schengen idonee procedure di verifica e, eventualmente, rettifica dei dati” (T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 7 giugno 2021, n. 1387).
Nella fattispecie in esame, pertanto, la presenza di una segnalazione nel sistema Schengen a carico del ricorrente riveste valenza ostativa assoluta e automatica, vincolando l’amministrazione al rigetto dell’istanza, una volta verificata la riferibilità della segnalazione allo straniero stesso (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 21 gennaio 2024, n. 629; Tar Campania, VI Sezione, 10 marzo 2025, n. 1938).
In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP AD, Presidente
GI HI, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HI | EP AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.