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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4008 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 27/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2141 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tavernese, giusta Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1835/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 13.2.2025 CONCLUSIONI: come in atti e verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, Pt_1 in qualità di lavoratore detenuto, conveniva il
[...] Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice - ogni contraria istanza e deduzione disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria -: (a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
1 (b) conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 4.258,90 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 297,32 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 4.556,22 (quattromilacinquecentocinquantasei/22), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
”.
L'allora ricorrente, a supporto della propria domanda, rappresentava: di essere detenuto dal mese di agosto 2014 sino al mese di marzo 2017 presso l'Istituto Casa Circondariale “G. Pagliei” di Frosinone;
dal mese di aprile 2017 sino alla data di redazione del ricorso presso l'Istituto Casa di Reclusione di Roma Rebibbia;
durante detto complessivo periodo di reclusione, e più nello specifico dal mese di settembre 2014 sino al mese di agosto 2023 , il ricorrente ha continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 et ss. della L. Controparte_1
354/1975, percependo una retribuzione inadeguata e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto nonché non corrispondente alla previsione contrattuale collettiva, stante il mancato adeguamento delle mercedi da parte del ex art. Controparte_1
22 della legge n. 354 del 1975, avvenuto solo a decorrere dall'ottobre del 2017. Il resisteva alla domanda ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei CP_1 crediti. L' si costituiva con memoria chiedendo dichiararsi l'incompetenza CP_2 territoriale per essere competente il Tribunale di Frosinone e nel merito “nell'ipotesi di accertato e dichiarato rapporto di lavoro con il datore di lavoro, odierno resistente, e/o accertato dovuto pagamento di retribuzione anche a titolo di trattamento accessorio al ricorrente, condannare il datore di lavoro, nella qualità, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall , nei limiti della prescrizione ex CP_2 lege”. A definizione del giudizio, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso condannando il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 2.019,02, oltre interessi legali come Parte_2 per legge e al versamento all' dei contributi sulle differenze maturate a gennaio e CP_2 febbraio 2017, rigettando nel resto il ricorso, rigettando la domanda con riferimento alla quattordicesima, ai ROl e alla indennità sostitutiva delle ferie non godute. In data 7.8.2025 propone appello articolando i seguenti motivi di Parte_1 gravame: 1) erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975; 3) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. – Assolvimento dell'onere della prova in merito alla spettanza della 14^ e dei ROL;
5) diritto alla corresponsione
2 della indennità sostitutiva delle ferie;
6) erroneità della sentenza impugnata, in punto di prescrizione parziale. In particolare l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove, nel motivare il mancato riconoscimento di quanto richiesto a titolo di 14^ mensilità e ROL, muove dall'assunto che la domanda articolata impone che la quantificazione del dovuto debba avvenire in via equitativa. Sostiene l'appellante che il richiamo all'art. 36 Cost. non possa trovare spazi in questo giudizio perché per il lavoro carcerario (a differenza degli altri settori) – esiste un minimo di retribuzione inderogabilmente stabilito dalla legge che deve essere quantificato prendendo a riferimento un ammontare corrispondente ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ne consegue che laddove tali contratti collettivi, come nel caso di specie, prevedano la corresponsione della 14^ mensilità ed il riconoscimento dei ROL, è l'art. 22 della L. 354/1975 ad imporne la corresponsione (e non l'art. 36 Cost). L'appellante ribadisce infine che nel corso di tutto il periodo lavorativo – a fronte del lavoro effettivamente espletato (quale comprovato dalle buste paga versate in atti) - non ha fruito delle ferie maturate e non ha percepito alcuna indennità sostitutiva in spregio all'art. 36, comma 3, Cost., all'art. 2109 cod. civ. nonché alle rigide prescrizioni della contrattazione collettiva. Quanto al sesto motivo d'appello l'appellante si duole della erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti contributivi nel lavoro penitenziario. Ritiene la statuizione palesemente erronea e in contrasto con il consolidato e recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nonché della stessa Corte d'Appello di Roma, in materia di prescrizione dei crediti – tanto retributivi quanto contributivi - derivanti dal lavoro penitenziario, secondo cui la sospensione di tutti i crediti (anche contributivi) permane sino alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro detentivo, con la conseguenza che nel caso di specie non si pone alcuna questione di prescrizione. Ritualmente evocato in giudizio, il resiste ai suindicati Controparte_1 motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello. All'odierna udienza la causa è decisa. L'appello merita parziale accoglimento. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, l'odierno appellante si duole del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dell'importo richiesto per parte degli emolumenti rivendicati, ossia indennità sostitutiva delle ferie, ROl e 14° mensilità, rappresentando come il Tribunale sia incorso in una erronea qualificazione della domanda proposta, nonché in una falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975. Tale assunto è corretto, dal momento che, in tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un
3 rappresentante del e da un delegato per Controparte_3 ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo CdA Roma, sentenza n. n. 756/2025), l'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. Pertanto il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di Roma n. 2672/2022). A conforto di una tale interpretazione della normativa evidenzia, altresì, il Collegio che il nuovo testo dell'art. 22 della L. n. 354 del 1975 (per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 124 del 2018), dispone che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, prevedendo, quindi, quale minimo di retribuzione inderogabile stabilito dalla legge per la mercede carceraria, i due terzi del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto che il CCNL versato in atti (Alberghi e Mense) – applicabile al in virtù delle mansioni dallo stesso svolte di barbiere e inserviente di cucina (rientranti nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, circostanza non contestata dal in appello ove si è costituito) – prevede la 14° mensilità ed i ROL (v. artt. 161 e 111 del CCNL). Con il terzo e il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del primo Giudice per omessa valutazione delle circostanze non contestate dal CP_1 convenuto, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. operata dal Giudice di prime cure, ritenendo correttamente assolto l'onere della prova in merito alla spettanza delle differenze economiche rivendicate. Tali doglianze sono fondate. Al riguardo, in primo luogo, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che “L'onere di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 353/1990, dall'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 12231/2007)” e che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. … Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la
4 contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. n. 4051/2011). Osserva a tal proposito la Corte che, così come rappresentato da parte appellante, il , nel giudizio di primo grado nulla ha contestato in merito a quanto dedotto nel CP_1 ricorso introduttivo circa i periodi di lavoro, l'orario osservato, la contrattazione collettiva applicabile, le mansioni e i relativi inquadramenti. Parimenti incontestati sono rimasti i conteggi formulati dall'allora ricorrente, che risultano peraltro correttamente formulati sulla base del CCNL di riferimento, depositato in atti, in misura pari ai 2/3 del trattamento economico ivi previsto. Non appare invece fondato il motivo di appello afferente alla indennità sostitutiva delle ferie. Nella pronuncia di primo grado sul punto si legge quanto segue: “Fondata altresì l'eccezione relativa al maturato per ferie poiché il dovuto viene calcolato non per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese. Ebbene, gli importi richiesti non possono essere riconosciuti poiché non vi è prova che il ricorrente abbia omesso di fruire delle ferie maturate durante i mesi per i quali non ha prodotto buste paga, ad esempio da ottobre 2014 a febbraio 2015 o successivamente a marzo 2017 (inammissibili i capitoli di prova nn. da 1 a 7 del ricorso in merito alla cui ammissione opportunamente non ha insistito la difesa istante in sede di udienza essendo i medesimi inerenti a fatti da provarsi documentalmente o di natura valutativa). Né ritiene questo giudice, per necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di poter di propria iniziativa operare conteggio alternativo del dovuto per differenze sulle ferie godute per come risultanti dalle buste paga poiché ciò richiederebbe calcolo del tutto difforme per criterio di computo da quello operato in ricorso”. Parte appellante non confronta in alcun modo con tale passaggio motivazionale limitandosi ad asserire di non aver fruito delle ferie maturate e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva. Non spetta pertanto la somma pari ad € 874,12 asseritamente dovuta a titolo di ferie per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017. Con il sesto motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneo accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale circa le pretese azionate in giudizio. La Corte ritiene fondata tale censura. Si richiama, in primo luogo, la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n. 3062/2015, Cass. n. 2696/2015) secondo cui “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'Amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Inoltre, come affermato da questa Corte di appello in numerose pronunce (cfr. sentenze nn. 3140/2023, 3147/2023, 674/2024 e 677/2024), pur nella diversità delle mansioni - riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena - e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie Case circondariali), il rapporto de quo è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità; in altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla
“cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione). Va poi evidenziato che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro
5 carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il , e non CP_1 con l'Istituto di pena - argomentando da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009 - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto né, del resto, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate. Deve infine segnalarsi che le suindicate considerazioni hanno trovato conferma nella recente sentenza della Suprema Corte n. 17478/2024, che ha ribadito il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). Ebbene, nel caso di specie non è decorso alcun termine di prescrizione quinquennale dal momento che è specificamente dedotto in ricorso ex art 414 cpc e non contestato dal che l'appellante, detenuto presso l'Istituto Casa di Reclusione di CP_1
Roma Rebibbia, dal mese di settembre 2014 sino al mese di agosto 2023 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 et ss. Controparte_1 della L. 354/1975.
Alla luce di tali considerazioni, rimanendo così assorbita ogni altra questione proposta dalle parti, l'appello merita parziale accoglimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, il appellato va condannato a pagare CP_1 all'appellante la somma complessiva di € 3.682,10 pari al differenziale tra la somma richiesta (€ 4.556,22) e quanto dovuto una volta scorporata la somma indicata a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, ossia € 874,12, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
La condanna del appellato al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna il appellato a corrispondere CP_1 all'appellante la somma complessiva di € 3.682,10 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna il appellato al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, liquidate in € 1.350,00 per il primo grado e in € 962,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi. Roma, 27/11/2025
La Consigliera est. Il Presidente Beatrice Marrani Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi
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All'udienza del 27/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2141 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tavernese, giusta Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1835/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 13.2.2025 CONCLUSIONI: come in atti e verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, Pt_1 in qualità di lavoratore detenuto, conveniva il
[...] Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice - ogni contraria istanza e deduzione disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria -: (a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
1 (b) conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 4.258,90 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 297,32 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 4.556,22 (quattromilacinquecentocinquantasei/22), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
”.
L'allora ricorrente, a supporto della propria domanda, rappresentava: di essere detenuto dal mese di agosto 2014 sino al mese di marzo 2017 presso l'Istituto Casa Circondariale “G. Pagliei” di Frosinone;
dal mese di aprile 2017 sino alla data di redazione del ricorso presso l'Istituto Casa di Reclusione di Roma Rebibbia;
durante detto complessivo periodo di reclusione, e più nello specifico dal mese di settembre 2014 sino al mese di agosto 2023 , il ricorrente ha continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 et ss. della L. Controparte_1
354/1975, percependo una retribuzione inadeguata e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto nonché non corrispondente alla previsione contrattuale collettiva, stante il mancato adeguamento delle mercedi da parte del ex art. Controparte_1
22 della legge n. 354 del 1975, avvenuto solo a decorrere dall'ottobre del 2017. Il resisteva alla domanda ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei CP_1 crediti. L' si costituiva con memoria chiedendo dichiararsi l'incompetenza CP_2 territoriale per essere competente il Tribunale di Frosinone e nel merito “nell'ipotesi di accertato e dichiarato rapporto di lavoro con il datore di lavoro, odierno resistente, e/o accertato dovuto pagamento di retribuzione anche a titolo di trattamento accessorio al ricorrente, condannare il datore di lavoro, nella qualità, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall , nei limiti della prescrizione ex CP_2 lege”. A definizione del giudizio, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso condannando il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 2.019,02, oltre interessi legali come Parte_2 per legge e al versamento all' dei contributi sulle differenze maturate a gennaio e CP_2 febbraio 2017, rigettando nel resto il ricorso, rigettando la domanda con riferimento alla quattordicesima, ai ROl e alla indennità sostitutiva delle ferie non godute. In data 7.8.2025 propone appello articolando i seguenti motivi di Parte_1 gravame: 1) erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975; 3) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. – Assolvimento dell'onere della prova in merito alla spettanza della 14^ e dei ROL;
5) diritto alla corresponsione
2 della indennità sostitutiva delle ferie;
6) erroneità della sentenza impugnata, in punto di prescrizione parziale. In particolare l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove, nel motivare il mancato riconoscimento di quanto richiesto a titolo di 14^ mensilità e ROL, muove dall'assunto che la domanda articolata impone che la quantificazione del dovuto debba avvenire in via equitativa. Sostiene l'appellante che il richiamo all'art. 36 Cost. non possa trovare spazi in questo giudizio perché per il lavoro carcerario (a differenza degli altri settori) – esiste un minimo di retribuzione inderogabilmente stabilito dalla legge che deve essere quantificato prendendo a riferimento un ammontare corrispondente ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ne consegue che laddove tali contratti collettivi, come nel caso di specie, prevedano la corresponsione della 14^ mensilità ed il riconoscimento dei ROL, è l'art. 22 della L. 354/1975 ad imporne la corresponsione (e non l'art. 36 Cost). L'appellante ribadisce infine che nel corso di tutto il periodo lavorativo – a fronte del lavoro effettivamente espletato (quale comprovato dalle buste paga versate in atti) - non ha fruito delle ferie maturate e non ha percepito alcuna indennità sostitutiva in spregio all'art. 36, comma 3, Cost., all'art. 2109 cod. civ. nonché alle rigide prescrizioni della contrattazione collettiva. Quanto al sesto motivo d'appello l'appellante si duole della erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti contributivi nel lavoro penitenziario. Ritiene la statuizione palesemente erronea e in contrasto con il consolidato e recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nonché della stessa Corte d'Appello di Roma, in materia di prescrizione dei crediti – tanto retributivi quanto contributivi - derivanti dal lavoro penitenziario, secondo cui la sospensione di tutti i crediti (anche contributivi) permane sino alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro detentivo, con la conseguenza che nel caso di specie non si pone alcuna questione di prescrizione. Ritualmente evocato in giudizio, il resiste ai suindicati Controparte_1 motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello. All'odierna udienza la causa è decisa. L'appello merita parziale accoglimento. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, l'odierno appellante si duole del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dell'importo richiesto per parte degli emolumenti rivendicati, ossia indennità sostitutiva delle ferie, ROl e 14° mensilità, rappresentando come il Tribunale sia incorso in una erronea qualificazione della domanda proposta, nonché in una falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975. Tale assunto è corretto, dal momento che, in tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un
3 rappresentante del e da un delegato per Controparte_3 ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo CdA Roma, sentenza n. n. 756/2025), l'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. Pertanto il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di Roma n. 2672/2022). A conforto di una tale interpretazione della normativa evidenzia, altresì, il Collegio che il nuovo testo dell'art. 22 della L. n. 354 del 1975 (per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 124 del 2018), dispone che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, prevedendo, quindi, quale minimo di retribuzione inderogabile stabilito dalla legge per la mercede carceraria, i due terzi del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto che il CCNL versato in atti (Alberghi e Mense) – applicabile al in virtù delle mansioni dallo stesso svolte di barbiere e inserviente di cucina (rientranti nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, circostanza non contestata dal in appello ove si è costituito) – prevede la 14° mensilità ed i ROL (v. artt. 161 e 111 del CCNL). Con il terzo e il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del primo Giudice per omessa valutazione delle circostanze non contestate dal CP_1 convenuto, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. operata dal Giudice di prime cure, ritenendo correttamente assolto l'onere della prova in merito alla spettanza delle differenze economiche rivendicate. Tali doglianze sono fondate. Al riguardo, in primo luogo, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che “L'onere di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 353/1990, dall'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 12231/2007)” e che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. … Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la
4 contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. n. 4051/2011). Osserva a tal proposito la Corte che, così come rappresentato da parte appellante, il , nel giudizio di primo grado nulla ha contestato in merito a quanto dedotto nel CP_1 ricorso introduttivo circa i periodi di lavoro, l'orario osservato, la contrattazione collettiva applicabile, le mansioni e i relativi inquadramenti. Parimenti incontestati sono rimasti i conteggi formulati dall'allora ricorrente, che risultano peraltro correttamente formulati sulla base del CCNL di riferimento, depositato in atti, in misura pari ai 2/3 del trattamento economico ivi previsto. Non appare invece fondato il motivo di appello afferente alla indennità sostitutiva delle ferie. Nella pronuncia di primo grado sul punto si legge quanto segue: “Fondata altresì l'eccezione relativa al maturato per ferie poiché il dovuto viene calcolato non per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese. Ebbene, gli importi richiesti non possono essere riconosciuti poiché non vi è prova che il ricorrente abbia omesso di fruire delle ferie maturate durante i mesi per i quali non ha prodotto buste paga, ad esempio da ottobre 2014 a febbraio 2015 o successivamente a marzo 2017 (inammissibili i capitoli di prova nn. da 1 a 7 del ricorso in merito alla cui ammissione opportunamente non ha insistito la difesa istante in sede di udienza essendo i medesimi inerenti a fatti da provarsi documentalmente o di natura valutativa). Né ritiene questo giudice, per necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di poter di propria iniziativa operare conteggio alternativo del dovuto per differenze sulle ferie godute per come risultanti dalle buste paga poiché ciò richiederebbe calcolo del tutto difforme per criterio di computo da quello operato in ricorso”. Parte appellante non confronta in alcun modo con tale passaggio motivazionale limitandosi ad asserire di non aver fruito delle ferie maturate e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva. Non spetta pertanto la somma pari ad € 874,12 asseritamente dovuta a titolo di ferie per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017. Con il sesto motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneo accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale circa le pretese azionate in giudizio. La Corte ritiene fondata tale censura. Si richiama, in primo luogo, la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n. 3062/2015, Cass. n. 2696/2015) secondo cui “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'Amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Inoltre, come affermato da questa Corte di appello in numerose pronunce (cfr. sentenze nn. 3140/2023, 3147/2023, 674/2024 e 677/2024), pur nella diversità delle mansioni - riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena - e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie Case circondariali), il rapporto de quo è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità; in altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla
“cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione). Va poi evidenziato che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro
5 carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il , e non CP_1 con l'Istituto di pena - argomentando da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009 - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto né, del resto, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate. Deve infine segnalarsi che le suindicate considerazioni hanno trovato conferma nella recente sentenza della Suprema Corte n. 17478/2024, che ha ribadito il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). Ebbene, nel caso di specie non è decorso alcun termine di prescrizione quinquennale dal momento che è specificamente dedotto in ricorso ex art 414 cpc e non contestato dal che l'appellante, detenuto presso l'Istituto Casa di Reclusione di CP_1
Roma Rebibbia, dal mese di settembre 2014 sino al mese di agosto 2023 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 et ss. Controparte_1 della L. 354/1975.
Alla luce di tali considerazioni, rimanendo così assorbita ogni altra questione proposta dalle parti, l'appello merita parziale accoglimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, il appellato va condannato a pagare CP_1 all'appellante la somma complessiva di € 3.682,10 pari al differenziale tra la somma richiesta (€ 4.556,22) e quanto dovuto una volta scorporata la somma indicata a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, ossia € 874,12, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
La condanna del appellato al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna il appellato a corrispondere CP_1 all'appellante la somma complessiva di € 3.682,10 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna il appellato al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, liquidate in € 1.350,00 per il primo grado e in € 962,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi. Roma, 27/11/2025
La Consigliera est. Il Presidente Beatrice Marrani Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi
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