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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3224/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV), alla via Parte_1
P. Nenni 35, presso lo studio dell'avv. LOSANNO ANTONELLA, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 30/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26.7.24 parte ricorrente ha esposto:
- Di essere docente abilitata all'insegnamento per la Classe di Concorso
A060 (ora A050)- Scienze naturali nonché abilitata all'attività didattica di sostegno nelle scuole Classe di Concorso AD01 regolarmente inserita a pieno titolo nella GAE della Provincia di Foggia fino al maggio 2014;
1 - Che in quanto inserita in GAE avrebbe dovuto partecipare alla immissione in ruolo secondo il piano di assunzione straordinario previsto dalla L. 107/2015 cd. “la Buona scuola”;
- che aveva provveduto all'inoltro di domanda cartacea (doc. all. n. 8) per partecipare al piano di assunzione straordinario del corpo docente previsto dalla
L. 107/2015;
- i) che la domanda rimaneva disattesa in quanto la docente dal 2014 era stata cancellata dalle GAE;
- l) che la docente stante il diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2015, secondo quanto previsto dalla L. 107/2015, essendo stata esclusa dal piano straordinario di assunzione di cui alla medesima legge a causa dell'illegittima cancellazione dalle GAE adiva il Tribunale di Benevento al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dall'1.09.2015;
- che pertanto presentava ricorso e la Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav., con sentenza n. 2320 del 14/06/2022 statuiva il diritto dell'appellante a essere destinataria di contratto a tempo indeterminato per la classe concorsuale di appartenenza A060 (ora A050) scienze naturali o AD01 sostegno, a far data dall'anno scolastico 2015/2016 in base al piano straordinario di assunzione a livello nazionale di cui alla L. 107/2015; dichiara, essendo nelle more del giudizio intervenuto contratto di assunzione a tempo indeterminato, il diritto dell'appellante alla retrodatazione degli effetti giuridici, patrimoniali e di anzianità tutti, della propria assunzione, a far data dal 1.09.2015, con ogni conseguenza di legge”; Contr
- che a tutt'oggi il non ha dato esecuzione alla predetta sentenza.
Ha concluso chiedendo di condannare “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della somma complessiva di Euro
42.812,27, importo dovuto a titolo di differenze retributive maturate in virtù della
2 retrodatazione della propria assunzione, a far data dall'1.09.2015 fino alla data di immissione in ruolo dell'1.09.2017 nonché la regolarizzazione contributiva e di ricostruzione carriera per i periodi anzidetti;
- per l'effetto condannare il
, in persona del : a) al Controparte_3 Controparte_4 pagamento dell'importo di Euro 42.812,27, quali differenze retributive maturate in virtù della retrodatazione della propria assunzione, a far data dall'1.09.2015 fino alla data di immissione in ruolo dell'1.09.2017, oltre successivi interessi legali e rivalutazione sul TFR fino all'effettivo soddisfo;
b) all'aggiornamento della posizione della docente con tutti gli effetti giuridici e di anzianità -fra i quali regolarizzazione della posizione contributiva e di ricostruzione carriera- derivanti dalla retrodatazione all'1.09.2015 del contratto di assunzione;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con distrazione al sottoscritto avvocato, quale antistatario.”.
Parte resistente è rimasta contumace.
2.
L'odierna controversia attiene essenzialmente all'aggiornamento della pozione contributiva e giuridica nonché alla quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente in virtù di quanto statuito con sentenza n. 2320.22.
Con la sentenza n. 2320.22 , infatti, è stato accertato “il diritto dell'appellante a essere destinataria di contratto a tempo indeterminato per la classe concorsuale di appartenenza A060 (ora A050) scienze naturali o AD01 sostegno, a far data dall'anno scolastico 2015/2016 in base al piano straordinario di assunzione a livello nazionale di cui alla L. 107/2015; dichiara, essendo nelle more del giudizio intervenuto contratto di assunzione a tempo indeterminato, il diritto dell'appellante alla retrodatazione degli effetti giuridici, patrimoniali e di anzianità tutti, della propria assunzione, a far data dal 1.09.2015, con ogni conseguenza di legge”. Cont Il , nonostante sia trascorso un notevole lasso di tempo, non ha provveduto.
3 Ne consegue che essendo la sentenza passata in giudicato, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo di Euro 42.812,27, quali differenze retributive maturate in virtù della retrodatazione della propria assunzione, a far data dall'1.09.2015 fino alla data di immissione in ruolo dell'1.09.2017 e l'aggiornamento della posizione con tutti gli effetti giuridici e di anzianità derivanti dalla retrodatazione all'1.09.2015 del contratto di assunzione, va accolta e per l'effetto la parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di €42.812,27 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo , come da conteggi di parte corretti e scevri da vizi oltre che non contestati, nonché all'aggiornamento della posizione giuridica a far data dall'1.9.2015 (v. doc. in atti).
3.
Per il principio della soccombenza la parte resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo previa riduzione tenuto conto della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di €42.812,27 a titolo di differenze retributive, in virtù della retrodatazione della propria assunzione, a far data dall'1.09.2015 fino alla data di immissione in ruolo dell'1.09.2017, in esecuzione della sentenza n. 2320.22 , oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna parte resistente a provvedere, in attuazione della sentenza n.
2320.22, all'aggiornamento della posizione giuridica della ricorrente derivante dalla retrodatazione all'1.09.2015;
4 3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 3689,00 oltre c.u. pari ad euro 259,00, oltre rimborso forf. del 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 31/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3224/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV), alla via Parte_1
P. Nenni 35, presso lo studio dell'avv. LOSANNO ANTONELLA, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 30/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26.7.24 parte ricorrente ha esposto:
- Di essere docente abilitata all'insegnamento per la Classe di Concorso
A060 (ora A050)- Scienze naturali nonché abilitata all'attività didattica di sostegno nelle scuole Classe di Concorso AD01 regolarmente inserita a pieno titolo nella GAE della Provincia di Foggia fino al maggio 2014;
1 - Che in quanto inserita in GAE avrebbe dovuto partecipare alla immissione in ruolo secondo il piano di assunzione straordinario previsto dalla L. 107/2015 cd. “la Buona scuola”;
- che aveva provveduto all'inoltro di domanda cartacea (doc. all. n. 8) per partecipare al piano di assunzione straordinario del corpo docente previsto dalla
L. 107/2015;
- i) che la domanda rimaneva disattesa in quanto la docente dal 2014 era stata cancellata dalle GAE;
- l) che la docente stante il diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2015, secondo quanto previsto dalla L. 107/2015, essendo stata esclusa dal piano straordinario di assunzione di cui alla medesima legge a causa dell'illegittima cancellazione dalle GAE adiva il Tribunale di Benevento al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dall'1.09.2015;
- che pertanto presentava ricorso e la Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav., con sentenza n. 2320 del 14/06/2022 statuiva il diritto dell'appellante a essere destinataria di contratto a tempo indeterminato per la classe concorsuale di appartenenza A060 (ora A050) scienze naturali o AD01 sostegno, a far data dall'anno scolastico 2015/2016 in base al piano straordinario di assunzione a livello nazionale di cui alla L. 107/2015; dichiara, essendo nelle more del giudizio intervenuto contratto di assunzione a tempo indeterminato, il diritto dell'appellante alla retrodatazione degli effetti giuridici, patrimoniali e di anzianità tutti, della propria assunzione, a far data dal 1.09.2015, con ogni conseguenza di legge”; Contr
- che a tutt'oggi il non ha dato esecuzione alla predetta sentenza.
Ha concluso chiedendo di condannare “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della somma complessiva di Euro
42.812,27, importo dovuto a titolo di differenze retributive maturate in virtù della
2 retrodatazione della propria assunzione, a far data dall'1.09.2015 fino alla data di immissione in ruolo dell'1.09.2017 nonché la regolarizzazione contributiva e di ricostruzione carriera per i periodi anzidetti;
- per l'effetto condannare il
, in persona del : a) al Controparte_3 Controparte_4 pagamento dell'importo di Euro 42.812,27, quali differenze retributive maturate in virtù della retrodatazione della propria assunzione, a far data dall'1.09.2015 fino alla data di immissione in ruolo dell'1.09.2017, oltre successivi interessi legali e rivalutazione sul TFR fino all'effettivo soddisfo;
b) all'aggiornamento della posizione della docente con tutti gli effetti giuridici e di anzianità -fra i quali regolarizzazione della posizione contributiva e di ricostruzione carriera- derivanti dalla retrodatazione all'1.09.2015 del contratto di assunzione;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con distrazione al sottoscritto avvocato, quale antistatario.”.
Parte resistente è rimasta contumace.
2.
L'odierna controversia attiene essenzialmente all'aggiornamento della pozione contributiva e giuridica nonché alla quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente in virtù di quanto statuito con sentenza n. 2320.22.
Con la sentenza n. 2320.22 , infatti, è stato accertato “il diritto dell'appellante a essere destinataria di contratto a tempo indeterminato per la classe concorsuale di appartenenza A060 (ora A050) scienze naturali o AD01 sostegno, a far data dall'anno scolastico 2015/2016 in base al piano straordinario di assunzione a livello nazionale di cui alla L. 107/2015; dichiara, essendo nelle more del giudizio intervenuto contratto di assunzione a tempo indeterminato, il diritto dell'appellante alla retrodatazione degli effetti giuridici, patrimoniali e di anzianità tutti, della propria assunzione, a far data dal 1.09.2015, con ogni conseguenza di legge”. Cont Il , nonostante sia trascorso un notevole lasso di tempo, non ha provveduto.
3 Ne consegue che essendo la sentenza passata in giudicato, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo di Euro 42.812,27, quali differenze retributive maturate in virtù della retrodatazione della propria assunzione, a far data dall'1.09.2015 fino alla data di immissione in ruolo dell'1.09.2017 e l'aggiornamento della posizione con tutti gli effetti giuridici e di anzianità derivanti dalla retrodatazione all'1.09.2015 del contratto di assunzione, va accolta e per l'effetto la parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di €42.812,27 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo , come da conteggi di parte corretti e scevri da vizi oltre che non contestati, nonché all'aggiornamento della posizione giuridica a far data dall'1.9.2015 (v. doc. in atti).
3.
Per il principio della soccombenza la parte resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo previa riduzione tenuto conto della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di €42.812,27 a titolo di differenze retributive, in virtù della retrodatazione della propria assunzione, a far data dall'1.09.2015 fino alla data di immissione in ruolo dell'1.09.2017, in esecuzione della sentenza n. 2320.22 , oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna parte resistente a provvedere, in attuazione della sentenza n.
2320.22, all'aggiornamento della posizione giuridica della ricorrente derivante dalla retrodatazione all'1.09.2015;
4 3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 3689,00 oltre c.u. pari ad euro 259,00, oltre rimborso forf. del 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 31/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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