Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2013, n. 5688
CASS
Sentenza 13 dicembre 2013

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In tema di omissione di atti di ufficio, l'ordinanza di sospensione dei lavori, che deve essere emessa dal p.u. nel caso di lottizzazione abusiva, non rientra tra gli atti da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, la cui mancata adozione integra il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., trattandosi di provvedimento cautelare amministrativo emanato per ragioni diverse da quelle inerenti all'attività giurisdizionale o all'attività di indagine o di attuazione del diritto obiettivo facente capo al giudice, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato il non luogo a procedere anche per l'accusa di abuso di ufficio, potendo la condotta omissiva del p.u., procurare un indebito vantaggio a coloro ai quali avrebbe dovuto essere destinata l'ordinanza di sospensione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2013, n. 5688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5688
    Data del deposito : 13 dicembre 2013

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