Sentenza 18 giugno 1993
Massime • 2
L'art. 580 cod. proc. pen., prevedendo la conversione del ricorso per cassazione in appello "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi", non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione, che anche nel caso di conversione restano quelli del ricorso.
Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma 3 cod. proc. pen., mentre analogamente nel "patteggiamento" l'imputato non può proporre appello incidentale nell'ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 448 comma 2 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 7247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7247 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente
1. Dott. Gaetano LO COCO Consigliere
2. " Guido GUASCO "
3. " Piero CALLÀ "
4. " LD VA "
5. " Giovanni CAVALLARI "
6. " Giorgio BUOGO "
7. " Giuseppe CONSOLI "
8. " Giorgio LATTANZI rel. "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA IO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della C.A. Bologna in data 17.5.91;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO LATTANZI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. GIOVANNI GAZZARA che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in seguito ad un giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna, con sentenza del 5 ottobre 1990, ha condannato NZ TI alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di lire 3.333.400 di multa per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del quale era imputato "per avere illecitamente detenuto gr. 5,250 di polvere di eroina - per un principio attivo effettivo pari a gr. 1,713 e con inquinante monoacetilmorfina nella misura di gr. 0,279 - parazialmente destinata ad uso personale non terapeutico di terzi e segnatamente di NO EL. Il giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto a TI l'attenuante del fatto di lieve entità e le attenuanti generiche.
L'imputato ha proposto appello ed ha chiesto la riduzione della pena, previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Il procuratore generale ha proposto appello incidentale sostenendo che, data la quantità di sostanza stupefacente detenuta, non era applicabile l'attenuante del fatto di lieve entità. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 17 maggio 1991 ha escluso l'attenuante del fatto di lieve entità, ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche ed ha determinato la pena in tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione e in lire 22.300.000 di multa.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con due motivi: 1) che l'appello incidentale era inammissibile perché, a norma dell'art. 443 comma 3 c.p.p., il pubblico ministero non poteva proporre appello e quindi neanche appello incidentale;
2) che erroneamente, in considerazione della quantità di sostanza stupefacente detenuta, era stata esclusa l'attenuante del fatto di lieve entità.
La quarta sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ha rilevato l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione oggetto del primo motivo ed ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECSIONE In seguito alla reintroduzione nel nuovo codice di procedura penale dell'appello incidentale si è posta subito la questione sulla possibilità per il pubblico ministero di avvalersi dell'istituto nel caso in cui, in seguito al giudizio abbreviato, gli è inibito l'appello. Nella prima decisione sulla questione la Corte di cassazione si è espressa in senso decisamente negativo, in quanto ha ritenuto che "l'appello incidentale costituisce deroga soltanto alla norma che prevede i termini per la proposizione dell'appello principale" e che dunque non può essere proposto nei casi in cui quello principale non è ammesso (Sez. feriale 13 agosto 1990, Insolia, in Cass. pen., 1991, II, p.12). Una successiva decisione ha pure considerato, a sostegno della soluzione negativa, che l'appello incidentale del pubblico ministero "producendo gli effetti previsti dall'art. 597, comma 2 c.p.p. ..... non fa più operare il divieto della reformatio in peius" e che un risultato del genere, caratteristico dell'appello principale del pubblico ministero, è inconcepibile quando l'appello principale non è ammesso (Sez. I, 17 febbraio 1992, Notarrigo, in Cass. pen., 1993, n.696).
La giurisprudenza prevalente però, dopo la prima decisione negativa, si è andata orientando per l'ammissibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero (Sez. VI, 7 marzo 1991, Ben Abdallah, in Cass. pen., 1992, p. 1246; Sez. VI, 14 maggio 1991, Rodriguez, ivi, 1992, p. 1246; Sez. I, 14 aprile 1992, Ruffalini;
in C.E.D. Cass., n. 190549; Sez. II, 12 maggio 1992, La Piccerella, ivi, n. 191283), perchè ha ritenuto che la norma dell'art. 443 comma 3 c.p.p. è speciale e rappresenta una deroga rispetto a quella sull'appello principale e non anche a quella sull'appello incidentale, ed ha aggiunto che l'appello incidentale "costituisce un tipo speciale di appello" (sez. VI, 14 maggio 1991, Rodriguez, cit.), in relazione al quale la "legittimazione è conferita ai diversi soggetti del processo in modo autonomo, indipendentemente da quella stabilita per l'impugnazione principale" (Sez. II, 12 maggio 1992, La Piccerella, cit.). Per questa giurisprudenza l'unico presupposto dell'appello incidentale è costituito dall'esistenza del potere di impugnare, come si desume dall'esordio dell'art. 595, comma 1 , c.p.p. ("La parte che non ha proposto impugnazione può
proporre appello incidentale"), ed anzi alcune decisioni hanno ritenuto che in realtà l'appello incidentale nel caso in esame si risolve in un "ricorso ...... implicitamente convertito in appello" ed hanno concluso che l'impugnazione incidentale del pubblico ministero "soggiace ... ai limiti del ricorso per cassazione, contenuti nell'art. 606 c.p.p., quanto ai motivi" (Sez. VI, 14 maggio 1991, Rodriguez, cit.). Dei due orientamenti ricordati queste Sezioni unite ritengono che sia da condividere il primo.
Tenuto conto della denominazione, della collocazione della relativa disposizione e della specifica disciplina, non c'è alcun elemento che consenta di affermare che l'appello incidentale costituisce una impugnazione autonoma rispetto all'appello, cioè, in sostanza, un terzo mezzo, accanto all'appello e al ricorso per cassazione, tanto diverso che - secondo la ricostruzione ricordata - potrebbe addirittura essere costituito dalla conversione in appello di un ricorso incidentale per cassazione.
Al contrario, denominazione, collocazione e disciplina specifica mostrano che l'appello incidentale non è un mezzo di impugnazione diverso dall'appello e si caratterizza essenzialmente per la sua proponibilità da parte di chi non aveva impugnato il provvedimento, sicché deve logicamente concludersi che non può riconoscersi il potere di proporre appello incidentale a chi è privo del potere di proporre quello principale. Né vale obiettare che l'art. 595 c.p.p. non contiene espressamente alcuna eccezione per il caso di inappellabilità previsto dall'art. 443, comma 3 , c.p.p., infatti l'art. 595 va letto in collegamento con le altre disposizioni sull'appello, e in particolare con il precedente art. 593, comma 1 , c.p.p., il quale dopo la rubrica "Casi di appello" esordisce "Salvo
quanto previsto negli articoli 443, 448, comma 2 , 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare ....".
È chiaro quindi che l'art. 595, comma 1 , con le parole "La parte . . . può proporre appello incidentale" si riferisce ai casi di appello indicati precedentemente, dai quali, attraverso il rinvio, risulta espressamente escluso quello dell'art. 443, comma 3 Nulla perciò doveva aggiungere l'art. 595 per chiarire che non è legittimata all'appello incidentale la parte che non può proporre quello principale;
invece (tenuto conto dei principi dell'art. 568, commi 1 e 3 c.p.p. sulla tassatività dei mezzi di impugnazione e sull'azionabilità del singolo mezzo soltanto da parte di "colui al quale la legge espressamente lo conferisce") se si fosse voluto stabilire il contrario lo si sarebbe dovuto dire esplicitamente. È vero che il primo comma dell'art. 595 esordisce facendo riferimento alla "parte che non ha proposto impugnazione", anziché alla "parte che non ha proposto appello", ma da ciò non può dedursi che il presupposto dell'appello incidentale sia costituito dal solo potere di impugnare e quindi anche da quello di ricorrere per cassazione. L'esordio infatti non ha il significato che gli si vorrebbe attribuire ma quello di consentire l'appello incidentale solo a chi aveva fatto acquiescenza e di rendere quindi ostativa qualunque impugnazione: sia l'appello principale, sia il ricorso immediato per cassazione.
Un presupposto dunque è che la parte non abbia impugnato il provvedimento (con l'appello o con il ricorso per cassazione);
l'altro, connaturato al mezzo di impugnazione, è che la parte sia legittimata all'appello. Né, in seguito all'appello della parte legittimata, quella non legittimata potrebbe proporre come mezzo incidentale un ricorso per cassazione, per vederselo poi convertire in appello. Il codice infatti non prevede il ricorso per cassazione incidentale o l'impugnazione incidentale in generale, ma solo l'appello incidentale, e questo mezzo, se lo si ritiene ammissibile, non può che avere le caratteristiche proprie.
Altro è l'appello, altro è il ricorso per cassazione, e l'art. 580 c.p.p., prevedendo la conversione del ricorso in appello "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi", non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione, che anche nel caso di conversione restano quelli del ricorso, diversamente da quanto avveniva nel sistema del codice abrogato, il cui art. 514, per evitare che lo stesso provvedimento fosse soggetto a più mezzi di impugnazione, ammetteva l'appello per i capi rispetto ai quali esso non era consentito o, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, per la parte processuale che poteva solo ricorrere per cassazione, quando per gli altri capi o da altre parti processuali il provvedimento era stato appellato. La differenza dell'appello dal ricorso per cassazione convertito in appello anzi convince dell'insostenibilità della tesi che vorrebbe riconoscere il potere di proporre appello incidentale, perché (escluso - come si è detto - che questo possa essere costituito da un ricorso incidentale convertito) si verificherebbe l'assurda conseguenza che il pubblico ministero che ha fatto acquiescenza alla sentenza emessa nel giudizio abbreviato potrebbe godere delle possibilità offerte dall'appello mentre queste rimarrebbero precluse al pubblico ministero che ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione.
A ben vedere il limite all'appello nel giudizio abbreviato, come anche nel patteggiamento, si collega alla volontà delle parti, perciò è da ritenere che il pubblico ministero nel dare il consenso al procedimento speciale rinunci al potere di proporre in taluni casi appello e questa rinuncia non risulta in alcun modo subordinata alla mancata proposizione dell'appello da parte dell'imputato; né è vero che quando l'imputato propone appello la rinuncia, ai fini dell'economia processuale, diventa inutile, perché essa serve comunque a ridurre le questioni di merito deducibili nei confronti della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e di riflesso a ridurre anche le occasioni di ricorso per cassazione. Del resto, le sentenze di condanna, anche se emesse nel giudizio abbreviato, sono prevedibilmente destinate ad essere impugnate dall'imputato sicché non avrebbe avuto senso escludere nei confronti di esse l'appello del pubblico ministero se a questo fosse consentito l'appello incidentale.
Analoga, anche se invertita, è la situazione nel patteggiamento:
quando il giudice accoglie la richiesta dell'imputato nonostante il dissenso del pubblico ministero questi può proporre appello, l'imputato no (art. 448, comma 2 c.p.p.). È uno degli altri casi richiamati dall'art. 593, comma 1 c.p.p., nel quale, per quanto si è detto, è da escludere la proponibilità, oltre che dell'appello principale, di quello incidentale, in coerenza con le caratteristiche del patteggiamento, che fa apparire ingiustificata l'impugnazione di merito da parte di chi ha ottenuto l'accoglimento della propria richiesta. Nella disciplina del patteggiamento può quindi vedersi una ulteriore conferma della mancanza di legittimazione all'appello incidentale in chi non è legittimato a quello principale.
Deve quindi concludersi che la corte di appello ha errato nel ritenere ammissibile l'appello incidentale del pubblico ministero e nel decidere nel merito su di esso e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame. Roma 18 giugno 1993.