Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2009, n. 3266
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Sentenza 10 dicembre 2009

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L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2009, n. 3266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3266
    Data del deposito : 10 dicembre 2009

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