Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2009, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/12/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 2229
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 23710/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT NA N. IL 15/11/1955;
avverso la sentenza n. 5425/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 30 novembre 2005, il Tribunale di Napoli ha assolto SI NA e NO ID dal reato previsto dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 con la formula per non avere commesso il fatto;
in esito ad impugnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto gli imputati responsabili del delitto loro ascritto e li ha condannati alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, la Corte - dopo avere disatteso la prospettazione difensiva di inammissibilità degli appelli per mancata notifica degli stessi agli imputati - ha evidenziato come gli elementi probatori fossero costituiti dalle investigazioni e dal servizio di osservazione predisposto dai Carabinieri e dalle dichiarazioni dello acquirente la droga che è stata trovata in suo possesso;
costui, in sede di Polizia, ha ammesso di avere ricevuto lo stupefacente dagli imputati, ma nella fase dibattimentale ha ritrattato. I Giudici non hanno ritenuto di recuperare le pregresse dichiarazioni del teste ex art. 500 c.p.p., comma 4 (mancando la prova di pressioni esterne che lo hanno indotto a mentire), ma hanno evidenziato come gli esiti della personale constatazione degli investigatori fossero idonei a sorreggere una declaratoria di responsabilità.
Per l'annullamento della sentenza, l'SI ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando;
- che la mancata notifica alla imputata degli appelli li rendeva inefficaci ed, inoltre, la impugnazione del Procuratore Generale era nulla perché redatta con grafia indecifrabile;
- che l'ipotesi accusatoria si fonda su indizi non gravi e univoci che consentono soluzioni alternative.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Deve, innanzi tutto, precisarsi come la grafia del Procuratore Generale appellante sia facilmente leggibile per cui non si può sostenere che l'imputata non abbia compreso il contenuto dell'atto e non sia stata posta in grado di controdedurre con piena cognizione. L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alle parti private, o viceversa, non da luogo a nullità di ordine generale ne' ad ipotesi di inammissibilità del gravame, che sono tassativamente previste dall'art. 591 c.p.p.; l'omissione comporta solo la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dello eventuale appello incidentale. Alcuni ritengono che la Corte territoriale, quando rilevi che non ha avuto notizia dello appello principale la parte che poteva proporre quello incidentale, deve inviare gli atti alla Cancelleria del Giudice a quo perché provveda alle dovute notificazioni al fine della decorrenza del termine previsto dall'art. 595 c.p.p., comma 1. Tale incombente non era da effettuarsi nel caso concreto dal momento che il potere di proporre appello incidentale (che consente solo una deroga alla norma che prevede il termine di impugnazione) non spetta a chi è privo della facoltà di appello principale (Sezioni Unite 18 giugno 1993, Rabiti); stante la disposizione dell'art. 443 c.p.p., la sentenza assolutoria del primo Giudice non era appellabile da parte dell'imputata.
La residua censura è inammissibile.
La Corte territoriale ha dimostrato la non correttezza delle conclusioni della sentenza del Tribunale con penetrante disamina critica del relativo apparato argomentativo ed ha fornito una convincente motivazione, che si sovrappone a tutto campo a quella del primo Giudice, dando conto delle scelte operate e della diversa valutazione delle prove.
Invero, i Giudici hanno avuto cura di effettuare una analitica disamina dei fatti posti alla base del processo e percepiti direttamente dagli investigatori;
dalle emergenze processuali, hanno tratto la ragionevole conclusione, resistente ad ipotesi alternative, della cessione di droga da parte della imputata ad un soggetto (che al momento del controllo era nel possesso dello stupefacente). La completezza delle indagini, la corretta valutazione del compendio istruttorio, la congruità logica del ragionamento, la precisa confutazione delle tesi difensive escludono ogni vizio motivazionale nella gravata sentenza.
In tale contesto, la imputata con censure in fatto chiede una rinnovata ponderazione del coacervo probatorio ed introduce problemi che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010