Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 1
L'art. 328 cod.pen. disciplina due distinte ipotesi di reato: nella prima il delitto si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità); nella seconda, invece, ai fini della consumazione, è necessario il concorso di due condotte omissive, la mancata adozione dell'atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2003, n. 11877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11877 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele LEONASI Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Bruno OLIVA "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro;
Avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 24.10.2001;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Carlo Piccininni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Sentito l'avv. Cesare Brancaleoni per il ricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 24.10.2001 il Tribunale di Pesaro assolveva IO RL dal reato di omissione in atti di ufficio, nella duplice previsione del primo e del secondo comma dell'art. 328 c.p. (rispettivamente capi a e b della rubrica), contestategli perché nella sua qualità di sindaco del Comune di San Leo non avrebbe emesso provvedimenti urgenti per eliminare i fenomeni di inquinamento acustico riconducibili allo stabilimento Fratelli Carli s.p.a., e non avrebbe poi risposto alle diffide a provvedere successivamente inviategli al riguardo.
A seguito di analoga diffida il sindaco precedente il 21.7.1994 aveva emesso una ordinanza con la quale aveva sollecitato la società indicata ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, con 1'avvertenza che in mancanza sarebbero state intraprese le azioni più idonee per garantire la salubrità dell'ambiente; stessa diffida l'8.5.1995 e il 18.5.1995 era poi stata inoltrata al sindaco RL, che nel frattempo era stato eletto, alle quali avevano fatto quindi seguito le denunce querele del 12 e del 26 giugno 1995, atteso l'esito negativo delle diffide. Il Tribunale tuttavia aveva assolto il RL ritenendo, quanto alla ipotesi di cui al secondo comma, che la disposizione non fosse applicabile anche ai casi previsti dal primo comma e, con riferimento a questi ultimi, che il Sindaco (quello precedente) avesse risposto alle diffide con l'ordinanza del luglio 1994; che la riserva del ricorso ad azioni più pregnanti contenuta nel detto provvedimento rappresentava una eventualità e non una certezza, circostanza dalla quale doveva desumersi la necessità di ulteriori verifiche ed indagini, tenuto anche conto del tempo trascorso tra l'ordinanza e l'ultima diffida, della data di assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco ( 6.5.1995 ), della innovazione legislativa in tema di inquinamento acustico in via di predisposizione, e che in effetti fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.10.1995. Avverso la parte della sentenza concernente l'assoluzione dell'imputato per il reato ascritto al capo b) proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pesaro, il quale deduceva violazione di legge sotto diversi riflessi, ed in particolare: a) erroneità dell'affermazione secondo la quale la previsione del secondo comma dell'art. 328 c.p. non sarebbe applicabile ai casi contemplati nel primo comma;
b) errata applicazione dell'art. 15 c.p., " che riguarda il rapporto tra fattispecie normative e non tra fattispecie concrete "; e) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per l'avvenuta " sussunzione " della fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 328 c.p. in quella di cui al comma 1, senza alcuna verifica in ordine al fatto che l'ipotesi ivi contestata comprendesse anche l'altra in essa assorbita. Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza nei limiti indicati, e cioè in relazione alla disposta assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 328, comma 2, c.p. (capo b). DIRITTO
L'interpretazione suggerita dal Tribunale di Pesaro nell'esame della fattispecie oggetto di giudizio e sottoposta alla sua valutazione circa l'ambito di operatività dell'art. 328, comma 2, c.p. (capo b), non è condivisibile.
I due commi del citato articolo contengono infatti due distinte ipotesi di reato: commette il primo (comma 1) il pubblico ufficiale che indebitamente (senza cioè che ne sia rinvenuta una giustificazione nella legge) rifiuta un atto del suo ufficiò che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo;
commette il secondo il pubblico ufficiale che, fuori dei casi precedenti, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Nel primo caso dunque, attesa la maggiore incidenza degli atti di cui si sollecita il compimento su beni di valore primario, la consumazione del reato coincide con la sola omissione del provvedimento;
nel secondo invece, ai fini della consumazione, è necessario il concorso di due condotte emissive, vale a dire la mancata adozione dell'atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.
Si tratta pertanto di due ipotesi autonome e del tutto distinte tra loro, circostanza da cui si desume che l'eccezione ai casi contemplati nel primo comma, richiamata nel secondo comma ("Fuori dei casi previsti dal primo comma"), deve interpretarsi nel senso che essa non ricorra automaticamente quando i provvedimenti incidono in tema di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, ma piuttosto quando al provvedimento da emanare su tali questioni si sia dato effettivamente corso. Al contrario quando ciò non sia avvenuto non vi è ragione per escludere un obbligo di comunicazione, stabilito in via generale per atti incidenti su questioni di minore rilevanza sociale, al fine di indicare tempestivamente le ragioni che non rendono indebito il differimento di un atto per sua natura altrimenti immediatamente "dovuto". La sentenza impugnata conseguentemente deve essere modificata sul punto.
Tuttavia si rileva che, essendo l'ultima diffida risalente al 18.5.1995, il termine prescrizionale, la cui data iniziale è individuabile in quella di scadenza dei trenta giorni indicati nella diffida per l'emanazione del provvedimento richiesto, è decorso a far tempo dal dicembre 2002 (artt. 157, 160 c.p.). Ne deriva quindi, conclusivamente, l'annullamento della sentenza in esame per estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 MARZO 2003 .