Sentenza 9 novembre 2010
Massime • 1
L'elemento materiale del delitto di abuso d'ufficio può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva, purché si tratti del mancato esercizio di un potere esplicitamente attribuito al pubblico funzionario da una norma di legge o regolamentare. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'insussistenza del reato in riferimento al contestato omesso controllo sulle irregolarità poste in essere nell'esercizio di una cava da parte dell'addetto all'ufficio regionale che aveva rilasciato la relativa autorizzazione, nonostante la vigilanza in merito spettasse ad altro ufficio dell'ente territoriale).
Commentari • 2
- 1. Abuso d'ufficioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2021
- 2. La timida riforma del reato d’abuso d’ufficio e del danno erarialePaolo Gentilucci · https://www.diritto.it/ · 29 luglio 2020
Sommario La cornice normativa emergenziale in Italia. Il travagliato percorso del reato d'abuso d'ufficio. Il danno erariale e la responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione. Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e i possibili rischi di anticostituzionalità. Conclusioni 1. La cornice normativa emergenziale in Italia L'attuale periodo caratterizzato dal contagio del “Covid–19”, ancora presente in maniera significativa a livello globale, dopo aver insidiato i principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, è ora giunto anche a mettere a fuoco uno dei reati più controversi del nostro sistema penale, quello dell'abuso d'ufficio nonché a delimitare l'area della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2010, n. 41697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41697 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 09/11/2010
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1898
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 20762/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NF VA RA MA;
avverso sentenza della Corte di Appello di Campobasso resa in data 15 marzo 2010;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dr. Eugenio VA che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv.to Petrucciani Mario che ha concluso per la declaratoria di accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 gennaio 2009, il Gip del Tribunale di Campobasso assolveva, con la formula perché il fatto non sussiste, NF VA RA MA dal delitto ascrittogli di abuso di ufficio, commesso in concorso con altri, giudicati separatamente, per avere nella qualità di funzionario della Regione Molise, responsabile della Sezione Tecnica e Vincoli per il settore Beni Ambientali, emanato in favore di RI O\ una autorizzazione, in data 27 febbraio 2002, alla apertura di attività estrattiva di una cava, in territorio di *Macchiagodena*, a condizione che l'ampliamento fosse finalizzato al recupero della stessa, in violazione di legge, e con grave danno per la collettività e per i proprietari dei territori finitimi, che avevano denunciato la illegittimità della situazione estrattiva autorizzata, invano, poiché non erano state adottate le opportune misure repressive. Il giudizio veniva ribaltato, su gravame del Procuratore Generale dalla Corte di Appello di Campobasso, che, con la sentenza impugnata, affermava che il NF\ aveva senz'altro commesso una prima condotta di abuso, individuata nell'avere concesso allo RI\ la autorizzazione, in violazione del divieto assoluto di apertura o di ampliamento di cave estrattive nel comune di *Macchiagodena*, per l'esistenza di un vincolo paesaggistico e di rischio idrogeologico, a nulla rilevando che l'imputato avesse fatto riferimento al riattamento conservativo della cava, cui con linguaggio ambiguo, idoneo a favorire il privato. Osservava la Corte che una seconda fase del comportamento delittuoso era costituita dalla sottrazione da parte del funzionario all'obbligo di controllo su di esso gravante a sensi del D.P.R. n. 616 del 1977 in materia ambientale, che aveva trasferito alle regioni il controllo e la vigilanza anche sulle attività estrattive (cit. D.P.R., artt. 62 e 82); individuava il dolo, escluso dal primo giudice, nella valutazione complessiva della vicenda, che metteva in evidenza indici di colorazione della intenzionalità desunti dalla formulazione "sibillina" della autorizzazione, sommata al protrarsi dell'omissione del controllo, sollecitata dalla conoscenza della denunce del proprietario del terreno vicino alla cava, certo IA, che nel procedimento penale si era anche costituito parte civile e, proprio mediante lo strumento dei ripetuti esposti, aveva costituito in mala fede il funzionario, volontariamente sottrattosi ai suoi doveri. Dichiarava, quindi, il NF\ colpevole del delitto ascrittogli limitatamente alla condotta omissiva, essendosi prescritto il reato con riferimento alla condotta commissiva e lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione con le generiche da ritenersi prevalenti sulla aggravante e la diminuente del rito. Applicava le pene accessorie ed i benefici di legge e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. Ricorre il condannato e deduce con specifici motivi la manifesta illogicità della motivazione della sentenza: a) sulla interpretazione del contenuto del provvedimento emesso che concerneva non l'ampliamento, ma il risanamento della cava;
b) sulla contesta esistenza nel Piano di fabbricazione del Comune del divieto assoluto di coltivazione di cave, c) ed anche h) sul mancato annullamento del provvedimento del NF\ da parte dell'organo di controllo;
d) sulla mancanza di dolo per non avere egli conoscenza del detto Piano che impediva il rilascio della autorizzazione paesaggistica;
e) sulla sussistenza della ritenuta aggravante di cui all'art. 323, comma 2;
f) sulla interpretazione del D.P.R. n. 616 del 1977; g) sulla impossibilità di conoscere la unica denuncia del AN, a lui mai pervenuta) sulla inesistenza di un obbligo di controllo, essendo egli addetto solo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed l-n) sulla disamina delle posizioni concorsuali;
o) sulla insussistenza del vincolo della continuazione ed in ultimo sulla inammissibilità della costituzione della parte civile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
In relazione al capo di imputazione, articolato con riferimento alle condotte di altri coimputati, deve convenirsi con la sentenza impugnata che in effetti la condotta ascritta al NF VA\ si compone di un segmento commissivo ed uno omissivo, e patimenti deve osservarsi che in ordine al primo la pronuncia è immune da censure. Infatti, con motivazione logica ed priva da vizi di interpretazione delle normativa violata dal NF\, la Corte ha messo in evidenza che la delibera da costui emessa era per il linguaggio usato idonea a favore lo RI\, perché di fatto ha autorizzato la apertura della cava (così testualmente è riportato nel provvedimento) e dall'altro ha fatto un generico riferimento alla finalizzazione del recupero della stessa, rimandando anche "ad una sistemazione ultima da definire con una dettagliata relazione agronomica che individui gli interventi"; al contempo ha munito la autorizzazione di validità per anni 5. Non è chi non veda, ed in ciò non può che concordarsi con la pronuncia di appello, che il provvedimento in sè consentiva la attività estrattiva, senza che fosse stato già individuato e predeterminato quale fosse il piano di recupero ambientale, in violazione proprio sia del divieto imposto dalla normativa del programma di fabbricazione del comune di *Macchiagodena*, sia del vincolo paesaggistico ed idrogeologico imposto sulla zona. L'ambiguità del linguaggio è stata esattamente ritenuta significativa e della condotta e dell'elemento soggettivo, diretto a favorire il privato, giacché attraverso detto uso strumentale delle parole, è stato ottenuto esattamente il risultato contrario a quello che la norma voleva evitare, ossia la coltivazione di cava, rimandando peraltro il controllo di un non definito programma di recupero da definire entro un tempo non determinato ed in concreto perciò sottratto a controllo.
Tale condotta integra senz'altro il delitto in esame, che si individua anche la manifestazione della volontà della PA espressa nel provvedimento, pur apparendo conforme al dettato legislativo, in realtà ne si discosti in termini del tutto irragionevoli, adottando una motivazione illogica ed ambigua, tale da giustificare la arbitrarietà del comportamento del privato.
Le doglianze sul punto mosse dal ricorrente, poiché non colgono poi elementi di rovesciamento, in diritto, della valutazione della fattispecie in esame, richiamando note di contorno, che non escludono affatto la responsabilità del funzionario, non possono portare alla chiesta pronuncia assolutoria e pertanto, ex art. 129 c.p.p., deve confermarsi il capo della impugnata sentenza, con cui è stata rilevata la estinzione del reato per la intervenuta prescrizione ed pronunciata la relativa declaratoria.
A diversa conclusione si perviene in ordine alla fattispecie omissiva contesta al NF VA\.
Sul punto la pronuncia impugnata presenta un vizio di interpretazione di norme, che ha inciso anche sulla logicità della decisione. Infatti, la Corte ha dato atto che con D.P.R. n. 616 del 1977 agli artt. 62 e 82 le funzioni amministrative in tema di cave sono state trasferite alle Regioni, cui compete anche l'individuazione e la tutela delle bellezze naturali, ma ha individuato un obbligo generico di controllo, senza precisare quale fosse la posizione di garanzia rivestita in tale ambito dal NF VA\ e presumendo che comunque le numerose denunce della parte offesa avessero attivato il meccanismo (violato) della doverosa denuncia.
Viceversa, l'imputato era addetto al rilascio della autorizzazione paesaggistica e non anche al monitoraggio della attività estrattiva, rimessa specificamente agli organi del competente Assessorato regionale dell'artigianato, industria e cave, munito quest'ultimo anche di un settore con personale addetto proprio al controllo dell'attività estrattiva. In altre parole, difetta quel legame diretto che può configurare "obbligo" e perciò sanzionare la inerzia;
la pronuncia del giudice distrettuale su tale punto non si è soffermata affatto, affermando che il detto obbligo discendeva dalla precedente attività autorizzativa e ne era logica conseguenza, affermazione che da per scontata una posizione di garanzia non emergente dalla normativa e non individuabile neanche nella funzione amministrativa svolta dal \VA\, limitata alla valutazione della compatibilità della attività estrattiva con il risanamento ambientale della cava.
Invero, è principio pacifico che per la configurabilità della ipotesi in esame, meramente omissiva, occorre che l'azione comandata, il cui mancato compimento integra la condotta, deve essere prevista da una norma di legge o di regolamento;
si deve trattare cioè del mancato esercizio di un potere, esplicitamente attribuito al funzionario, non essendo altrimenti una mera inattività sufficiente, da sola, a configurare la fattispecie abusiva, Nè può profilarsi l'omissione nell'avere il NF\ ignorato le denunce del IA, che avrebbero, comunque, importato la sua attivazione, giacché, una volta esclusa la mansione del controllo, la responsabilità a carico del funzionario viene meno e l'unico rilievo potrebbe essere quello della omessa segnalazione della lagnanza alla autorità ispettiva competente.
Ma tale evenienza presupporrebbe un esposto diretto all'imputato, che la Corte, invece, non individua, poiché fa riferimento nel corpo motivazionale "a molteplici denunce, fatte alle più svariate autorità", senza indicare come e quando il NF\ avrebbe saputo delle irregolarità e delle violazioni.
Sul punto, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza dovendo il ricorrente essere assolto con la formula per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010