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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33356/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 10.04.2025 sono comparsi, nel giudizio di appello meglio identificato in epigrafe, e tramite i rispettivi procuratori,
[...] nella qualità di appellante e la parte Controparte_1 appellata tempestivamente costituita, giuste note di Controparte_2 trattazione ex art 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate.
Il Tribunale
Lette le conclusioni che venivano rassegnate come nelle note e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
In funzione di giudice di appello, nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice dr. Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6059/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 12.06.2024 nella causa iscritta in primo grado al n. r.g. 7516/2023.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza n. 6059/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore, il 28.12.2024, del D.L. 202/2024, convertito nella L. 15/2025
- il quale, ai commi 4 e 5, dell'art. 21 statuisce espressamente, dichiarare l'estinzione dell'intero giudizio a spese compensate.
Conclusioni per parte appellata: “Voglia il Tribunale adito: 1) in via principale dichiarare la estinzione di diritto del giudizio a spese compensate. 2) in via subordinata, dichiarare la inammissibilità della impugnazione e/o nel merito dichiarare infondata la impugnazione, spese vinte.
pagina1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'intervento della normativa del D.L. 202/2024, per come convertito nella Legge 15/2025 e per l'effetto dev'esser pronunciata l'estinzione del presente giudizio.
Per migliore intelligenza dell'interprete si richiama l'oggetto delle contestazioni.
Con ricorso proposto dinanzi al giudice di Pace, – Controparte_2 destinatario dell'avviso di addebito per omessa vaccinazione COVID 19 n.
09720226003052305000 -- ha proposto opposizione all'addebito notificatogli contestando la legittimità costituzionale e comunitaria dell'obbligo di vaccinazione imposto, ovvero l'inammissibilità dell'avviso di addebito in quanto adottato in violazione del sesto comma dell'articolo 4 sexies del D.L. del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76.
Costituitasi tempestivamente l'opposta nel giudizio in primo grado, CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione replicando alle eccezioni avversarie.
Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione emettendo la sentenza n.
6059/2024 con la quale ha rilevato l'illegittimità della sanzione irrogata in quanto, a suo dire, emessa in pendenza di sospensione temporale stabilita per legge giusto l'articolo 7 comma 1 bis del D.L 161/2022.
Con il gravame di questo giudizio, ha chiesto la riforma della sentenza CP_1 impugnata ribadendo la propria prospettazione ed evidenziando l'obliterazione, da parte del giudice onorario, dei principi fondamentali in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo, quali quelli del tempus regit actum, della distinzione tra fase di perfezionamento dell'atto e fase integrativa dell'efficacia e quello della scissione degli effetti tra notificante e notificato.
Costituitosi l'appellato chiedeva la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'opposizione ribadendo le argomentazioni svolte.
In pendenza di giudizio di appello il legislatore ha pensato bene di tornare sulla normativa con il D.L. 202/2024. Con questo provvedimento ha stabilito al comma 4 dell'articolo 21 che: “ l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, è abrogato. Al comma 5, che i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'
[...] trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei Controparte_3 provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L'entrata in vigore della novella normativa, integra quel c.d. factum principis idoneo a determinare il venir meno della materia del contendere in ordine all'intera questione sottoposta a giudizio, non lasciando residuare – la sopravvenienza normativa – neanche la pagina2 di 3 questione circa il gravame delle spese processuali sul riparto delle quali lo scrivente avrebbe dovuto/potuto delibare in termini di c.d. soccombenza virtuale.
La conseguenza è quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali, del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, in funzione di giudice di appello della sentenza n. 6059/2024 emessa dal giudice di Pace di
Roma in data 12.06.2024:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e pronuncia l'estinzione del presente giudizio sull'avviso di addebito n. 09720226003052305000.
b) Dispone la compensazione delle spese processuali relative al primo ed al secondo grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 11.04.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 10.04.2025 sono comparsi, nel giudizio di appello meglio identificato in epigrafe, e tramite i rispettivi procuratori,
[...] nella qualità di appellante e la parte Controparte_1 appellata tempestivamente costituita, giuste note di Controparte_2 trattazione ex art 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate.
Il Tribunale
Lette le conclusioni che venivano rassegnate come nelle note e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
In funzione di giudice di appello, nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice dr. Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6059/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 12.06.2024 nella causa iscritta in primo grado al n. r.g. 7516/2023.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza n. 6059/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore, il 28.12.2024, del D.L. 202/2024, convertito nella L. 15/2025
- il quale, ai commi 4 e 5, dell'art. 21 statuisce espressamente, dichiarare l'estinzione dell'intero giudizio a spese compensate.
Conclusioni per parte appellata: “Voglia il Tribunale adito: 1) in via principale dichiarare la estinzione di diritto del giudizio a spese compensate. 2) in via subordinata, dichiarare la inammissibilità della impugnazione e/o nel merito dichiarare infondata la impugnazione, spese vinte.
pagina1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'intervento della normativa del D.L. 202/2024, per come convertito nella Legge 15/2025 e per l'effetto dev'esser pronunciata l'estinzione del presente giudizio.
Per migliore intelligenza dell'interprete si richiama l'oggetto delle contestazioni.
Con ricorso proposto dinanzi al giudice di Pace, – Controparte_2 destinatario dell'avviso di addebito per omessa vaccinazione COVID 19 n.
09720226003052305000 -- ha proposto opposizione all'addebito notificatogli contestando la legittimità costituzionale e comunitaria dell'obbligo di vaccinazione imposto, ovvero l'inammissibilità dell'avviso di addebito in quanto adottato in violazione del sesto comma dell'articolo 4 sexies del D.L. del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76.
Costituitasi tempestivamente l'opposta nel giudizio in primo grado, CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione replicando alle eccezioni avversarie.
Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione emettendo la sentenza n.
6059/2024 con la quale ha rilevato l'illegittimità della sanzione irrogata in quanto, a suo dire, emessa in pendenza di sospensione temporale stabilita per legge giusto l'articolo 7 comma 1 bis del D.L 161/2022.
Con il gravame di questo giudizio, ha chiesto la riforma della sentenza CP_1 impugnata ribadendo la propria prospettazione ed evidenziando l'obliterazione, da parte del giudice onorario, dei principi fondamentali in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo, quali quelli del tempus regit actum, della distinzione tra fase di perfezionamento dell'atto e fase integrativa dell'efficacia e quello della scissione degli effetti tra notificante e notificato.
Costituitosi l'appellato chiedeva la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'opposizione ribadendo le argomentazioni svolte.
In pendenza di giudizio di appello il legislatore ha pensato bene di tornare sulla normativa con il D.L. 202/2024. Con questo provvedimento ha stabilito al comma 4 dell'articolo 21 che: “ l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, è abrogato. Al comma 5, che i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'
[...] trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei Controparte_3 provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L'entrata in vigore della novella normativa, integra quel c.d. factum principis idoneo a determinare il venir meno della materia del contendere in ordine all'intera questione sottoposta a giudizio, non lasciando residuare – la sopravvenienza normativa – neanche la pagina2 di 3 questione circa il gravame delle spese processuali sul riparto delle quali lo scrivente avrebbe dovuto/potuto delibare in termini di c.d. soccombenza virtuale.
La conseguenza è quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali, del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, in funzione di giudice di appello della sentenza n. 6059/2024 emessa dal giudice di Pace di
Roma in data 12.06.2024:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e pronuncia l'estinzione del presente giudizio sull'avviso di addebito n. 09720226003052305000.
b) Dispone la compensazione delle spese processuali relative al primo ed al secondo grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 11.04.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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