Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3146 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Marielli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Saddi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/06/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/06/2002 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Cagliari, anno 2002, numero 153, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Cagliari il 01.06.2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Cagliari al n. 153, parte II, serie A, anno 2001.
2. Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 4 3. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che Persona_1 eserciteranno, entrambi, la responsabilità genitoriale e dovranno assumere, sempre, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4. risiederà, anche ai fini anagrafici presso l'abitazione della Persona_1 madre.
5. Nel determinare le modalità della presenza di con i genitori, Persona_1 si stabilisce che il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé la figlia quando vorrà ed in accordo con quest'ultima, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extrascolastici della minore.
6. I genitori concorderanno di anno in anno, compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, come ripartire tra loro i giorni in cui Persona_1 trascorrerà con ciascuno di essi le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive, in modo comunque da assicurare alla minore la possibilità di vedere entrambi e nel rispetto dell'alternanza, anche per le festività minori, compresi i compleanni della minore.
7. Ogni genitore terrà con sé la minore durante le vacanze estive per una settimana consecutiva nel mese di luglio o agosto;
anche per la festività di
Ferragosto varrà il principio dell'alternanza.
8. Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Pt_1 mantenimento della figlia, la somma di € 250,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare.
9. Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con onere di rimborso al genitore anticipatario, le spese straordinarie così come determinate dalle linee guida del 27.11.2017 C.N.F.
Inoltre, saranno suddivise su entrambi i genitori le spese relative all'iscrizione e frequentazione scolastica, quelle relative all'abbigliamento, le spese relative all'attività sportiva e ludica.
10. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF, saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
Le deduzioni per la figlia saranno effettuate, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori.
Pag. 3 di 4 11. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra . Pt_2
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
13. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4