Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'1.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 973/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli Parte_1
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Appellato contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al questa Corte, depositato in data 27.10.2024, , docente a Parte_1
tempo determinato, ha proposto tempestivo gravame parziale avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 4084/2023, pubblicata in data 16.10.2023, con la quale veniva accolta limitatamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la sua domanda di condanna del convenuto all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e CP_1
la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, mentre veniva rigettava, in considerazione della data di deposito del ricorso, la medesima domanda per gli anni scolatici 2019/2020 e 2020/2021, trattandosi di credito elettronico soggetto a perenzione, da consumarsi entro l'anno scolastico successivo a quello di riferimento.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con vittoria di spese.
Non si costituiva, nonostante la rituale notifica del ricorso in appello, il quale va qui CP_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'1.4.2025, all'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
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2. Il gravame è fondato e va accolto con riconoscimento del diritto all'assegnazione della
Carta per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Va osservato, in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in fattispecie analoghe, che successivamente alla Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, già richiamata nella sentenza impugnata, e successivamente alla stessa pronuncia di primo grado impugnata, è intervenuta la
Suprema Corte nazionale (cfr. Cass. Se. Lav., 27.10.2023 n. 29961), che ha fissato due fondamentali principi.
Dato atto della pronuncia delle Corte di Giustizia, la ha in primo luogo puntualizzato Parte_2
che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza iniziati prima del 31.12. e fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Inoltre, e tanto ha una particolare pregnante attinenza con il presente grado di giudizio, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 24 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Nel caso in esame è documentato che il docente abbia lavorato negli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021 in virtù di incarichi conferiti prima del 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche (30.6) (cfr. contratti di lavoro depositati dalla ricorrente in primo grado).
Ne discende che il gravame, in adesione al principio espresso dal Giudice Supremo nazionale, va certamente accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, va disposto il riconoscimento alla odierna appellante della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente emissione dei buoni elettronici, ciascuno dell' importo di euro 500,00.
3. Quanto alle spese di lite del doppio grado, ne va disposta l'integrale compensazione.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Nel caso in esame la compensazione delle spese di lite trova piena giustificazione, dovendosi innanzitutto dar conto, alla data di deposito del ricorso e della sentenza di primo grado, del contrasto nella giurisprudenza di merito, che ha visto intervenire solo successivamente la Suprema
Corte nazionale.
I giudici di legittimità, infatti, hanno dato per la prima volta risposta a taluni dei numerosi quesiti che ancora di pongono in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato.
Dunque, la fattispecie in esame ha attraversato una fase, sino al presente grado di appello, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale, che ha dato risposta anche al presente appello, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
Reputa, dunque, il Collegio che siano, indubbiamente, ravvisabili, in considerazione della novità e peculiarità della questione esaminata e sulla quale si è registrato solo da ultimo l'intervento della
Suprema Corte, le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Va, poi, sottolineato che nel caso in esame l'accoglimento delle domande ha presupposto la disapplicazione della parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, per contrasto con il principio di non discriminazione.
Tale situazione rientra certamente tra le altre ragioni analoghe alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. possono giustificare la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell'altra parte;
si è trattato indubbiamente di una soluzione innovativa, per la cui adozione si è resa necessaria la disapplicazione di una norma di legge per contrasto con il principio di non discriminazione.
P.Q.M.
La Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il CP_3 all'assegnazione in favore di della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, secondo le modalità e alle condizioni di cui al dpcm
28.11.2016, con conseguente emissione dei relativi buoni elettronici, ciascuno di importo di euro
500,00; compensa, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli, l'1.4.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone