Sentenza 6 luglio 2015
Massime • 2
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è applicabile ai procedimenti di legittimità in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ma configurandosi come motivo nuovo, non prospettabile nel ricorso per difetto della relativa previsione normativa, va richiesta fino a quindici giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..
In tema di diffamazione, deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora l'espressione offensiva sia inserita in un registro per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione d'appello che aveva ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nella iscrizione di epiteti ingiuriosi, accanto al cognome della persona offesa, nel registro cronologico utilizzato negli uffici giudiziari per annotare le somme riscosse dai dipendenti per i diritti di trasferta, registro accessibile a tutto il personale).
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La massima Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente - Cassazione penale sez. V - 14/03/2022, n. 24585). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …
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La massima In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito "internet" provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente pubblicazione della notizia da parte di altre fonti di informazione - Cassazione penale sez. V - 24/10/2022, n. 2218). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2015, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2015 |
Testo completo
39 6 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Maurizio Fumo - Presidente - U.P. - 6.7.2015 Sentenza N. 2h33 dott. Paolo Antonio Bruno R.G.N. 55337/2014 dott.ssa Grazia Miccoli dott.ssa Pezzullo Rosa dott. Alfredo Guardiano -Relatore- ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FA MA, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Ancona il 19.6.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. MA Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4 FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 19.6.2014 la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Ascoli Piceno, in data 25.1.2010, aveva condannato FA MA, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in relazione al reato di cui all'art. 595, c.p.p., commesso in danno di UA GE, rideterminava in senso più favorevole al reo l'entità del trattamento sanzionatorio e del risarcimento liquidato in favore della parte civile, confermando nel resto la sentenza impugnata. Al FA si contesta di avere offeso la reputazione di UA GE iscrivendo nel registro cronologico nel quale vengono annotate le somme riscosse dai componenti dell'ufficio per diritti di trasferta, registro accessibile a tutti i dipendenti ed al personale degli uffici giudiziari del tribunale di Ascoli Piceno, sezione di San Benedetto del Tronto, in aggiunta al cognome di UA, gli epiteti offensivi di A" ed SC, al posto del nome GE. L 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Maurizio Miranda, del Foro di Ancona, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, in quanto tardivamente depositata;
2) insussistenza e mancata dimostrazione degli elementi costitutivi del reato in oggetto, mancando, in particolare la prova che le espressioni offensive contenute nel registro cronologico dove venivano annotate le somme riscosse dai componenti dell'ufficio 2 UNEP del tribunale di Ascoli Piceno per diritti di trasferta, siano state effettivamente conosciute da terzi diversi dalla persona offesa, elemento distintivo del delitto di diffamazione rispetto al reato di ingiuria, laddove risulta dimostrato che è stata proprio la persona offesa, e non l'imputato, a far vedere le suddette annotazioni offensive ai testi AT e NZ, che in tal modo ne erano venuti a conoscenza. Con memoria difensiva depositata in cancelleria in data 1.7.2015 il difensore dell'imputato invocava l'applicazione dell'art. 131 bis, c.p.p., sollecitando la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere nei confronti del FA per particolare tenuità del fatto.
3. In via preliminare va rilevato che il termine di prescrizione del reato per cui si procede, corrispondente, nella sua massima estensione, a sette anni e sei mesi, in considerazione degli atti interruttivi intervenuti ed in assenza di cause di sospensione del relativo decorso, risulta sicuramente perento alla data del 1.1.2013 30.6.2013, trattandosi di reato commesso, come si : evince dalla relativa contestazione, dall'1.7.2005 al 31.12.2005. Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima di quella di secondo grado, una causa di estinzione del reato, che compete a questa Corte di Cassazione rilevare, non potendosi considerare integralmente inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate, né generiche. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex : 3 plurimis, Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Conti). : Inoltre, come affermato dall'insegnamento prevalente nella . giurisprudenza del Supremo Collegio, il giudice di legittimità può rilevare anche d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima . . della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra, come nel caso in esame, alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 26/11/2014, n. 51766, rv. 261580). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di : Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. I, 18/04/2012, n. 35627, rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto O dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli 4 stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso ed alla luce di quello che si dirà in seguito, non può ritenersi sussistente nel caso in esame.
3.1. Né va taciuto che, pur condividendosi il principio secondo cui va privilegiata, perché più favorevole al reo, la formula di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità (cui va equiparato il caso in cui la querela sia stata tardivamente proposta) rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (cfr. Cass., sez. II, 13.1.2015, n. 3722, rv. 262372; Cass., sez. V, 20.3.2014, n. 21874, rv. 262820), nel caso in A 5 esame risulta indimostrato l'assunto difensivo che vuole la querela tardivamente presentata dalla persona offesa. Ed invero il ricorrente fonda la sua tesi su di una mera supposizione, non ancorata a dati fattuali significativi, limitandosi a sollevare il dubbio che sia poco probabile, proprio per la circostanza che il registro su cui sono state annotate le espressioni offensive era frequentemente consultato dai componenti dell'ufficio, che il UA ne avesse avuto contezza solo il 24 febbraio del 2006, come da quest'ultimo indicato in querela, sicché correttamente il giudice di primo grado (come rilevato dalla corte territoriale che ha anche evidenziato la genericità sul punto delle doglianze dell'imputato) nel rigettare l'eccezione di improcedibilità ha rimarcato la mancanza di "allegazioni probatorie atte a contrastare la dichiarazione della persona offesa di avere avuto notizia dei fatti il 24 febbraio del 2006, nel contesto e nella situazione che il teste aveva descritto in modo articolato" (cfr. pp. 1 e 4 della sentenza di secondo grado).
3.2. Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., inserito nell'impianto codicistico dall'art. 1, co. 2, d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, appare evidente che essa, nonostante sia contenuta in un atto qualificato dal ricorrente come memoria difensiva, costituisca un motivo nuovo di ricorso, non prospettato originariamente in difetto della relativa previsione normativa. In quanto tale, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p, il suddetto motivo poteva essere presentato fino a quindici giorni prima dell'odierna udienza, termine in tutta evidenza non rispettato dal difensore che, come si evince dal contenuto della "memoria", ha 6 provveduto alla redazione dell'atto il 27 giugno del 2015, quindi nove giorni prima dell'udienza in questione, pur essendo egli in condizione di rispettare il termine di cui al citato art. 585, co. 4, c.p.p., stante l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015 in data 2 aprile 2015. In ogni caso si tratta di un motivo infondato, atteso che, come affermato da un condivisibile arresto del Supremo Collegio, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (cfr. Cass., sez. III, 26.5.2015, n. 27055, rv. 263885). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.
4. In relazione alle statuizioni civili dell'impugnata sentenza, su cui questo Collegio deve comunque pronunciarsi ai sensi dell'art. 578, c.p.p., nei limiti dei motivi di impugnazione proposti dall'imputato, va rilevata l'infondatezza delle doglianze difensive, con conseguente rigetto del ricorso, agli effetti civili. Nella ricostruzione della fattispecie, correttamente la corte territoriale ha evidenziato come l'annotazione delle espressioni offensive "in un atto accessibile agli appartenenti all'ufficio corrisponde alla condotta di comunicazione con terzi giacché nel momento in cui è apposta il soggetto trasferisce consapevolmente ! il contenuto delle connotazioni spregiative della parte offesa a più soggetti che a tale registro abitualmente hanno accesso per ragioni di lavoro", per cui non vi è ragione di dubitare che il reato 7 si sia perfezionato ben prima del momento in cui la persona offesa attirò l'attenzione delle sue colleghe di lavoro sulle annotazioni offensive. Ed invero proprio l'oggettiva ed incontestata destinazione del registro ad una pluralità indeterminata di soggetti, che vi avevano istituzionalmente accesso in ragione delle funzioni esercitate (tutti i componenti dell'ufficio, nel complesso pari a sette unità, che dovevano consultare il registro cronologico per iscrivere gli atti e controllare se e quando fossero stati iscritti ovvero quando fossero stati notificati e restituiti, nonché gli organi superiori di controllo: cfr. p. 1 della sentenza della corte di appello), integra gli estremi della comunicazione con più persone, previsto quale elemento costitutivo della fattispecie della diffamazione, ai sensi dell'art. 595, co. 1, c.p. Se è vero, infatti, che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, "la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa" (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 21.6.2006, n. 25875, rv. 234528), è altrettanto vero che quando il mezzo utilizzato per diffondere l'espressione offensiva sia, per sua natura (come "Internet") ovvero per la funzione svolta (come il registro di cui si discute), destinato ad essere visionato da una pluralità indeterminata di soggetti, deve necessariamente presumersi come avvenuta la diffusione dell'offesa, fino a prova del contrario, in quanto, in questi casi, la comunicazione dell'espressione offensiva si colloca in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso (cfr., in questo senso, Cass., sez. V, 4.4.2008, n. 16262, rv. 239832; Cass., sez. V, 8 6.4.2011, n. 29221, rv. 250459; Cass., sez. V, 16.10.2012, n. 44980, rv. 254044). Prova contraria che, per tornare al caso in esame, non può ritenersi raggiunta per il semplice fatto che la persona offesa abbia mostrato alle sue colleghe di lavoro le annotazioni offensive, trattandosi di una circostanza, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, del tutto casuale, che non incide sulla configurabilità del reato di cui si discute, per la cui integrazione, peraltro, non si richiede nemmeno che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti (cfr. Cass., sez. V, 4.11.2010, n. 7408, rv. 249599). Allo stesso modo non forniscono idonea prova contraria le dichiarazioni dei testi NZ, NI e Di AT, componenti dell'ufficio, in quanto, da un lato, di tali dichiarazioni sono stati utilizzati dal ricorrente solo alcuni frammenti, che non consentono di valutarne adeguatamente in questa sede la congruenza rispetto al thema decidendum;
dall'altro, la tesi difensiva secondo cui al registro non potevano accedere altri soggetti al di fuori dell'imputato, risulta smentita dallo stesso contenuto del frammento, riportato in ricorso, della dichiarazione della NI, la quale ha ammesso di avere avuto la possibilità di esaminare il registro cronologico, ed in particolare il modello "A", sia pure raramente, proprio "per controllare la data di notifica di qualche atto, magari a richiesta di un avvocato "(cfr. p. 6 del ricorso). D'altra parte la circostanza che tra i fruitori delle annotazioni offensive vi fosse anche la persona offesa non determina il venir meno del reato di diffamazione, come affermato dall'orientamento 9 · prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di delitti contro l'onore, quando l'offesa sia indirizzata all'interessato ed a terzi estranei, non può escludersi il concorso tra ingiuria e diffamazione, nel caso in cui la concreta fattispecie comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 22.10.2009, n. 48651, rv. 245827). Inconferente sotto questo profilo è il richiamo operato dal ricorrente al principio affermato da questa stessa sezione con la sentenza 14 febbraio 2014, n. 14067, secondo cui in tema di diffamazione, si configura la condotta del reato solo qualora nell'ipotesi, presa in esame dal Supremo Collegio, in cui l'agente, attraverso una lettera indirizzata ad un solo destinatario, comunichi in via riservata con un'unica persona vi sia la prova - della volontà, da parte dell'agente medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario e dunque qualora la propalazione dell'offesa non sia dovuta alla esclusiva iniziativa del destinatario. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, invece, D l'imputato non ha comunicato in via riservata con un'unica persona, ma con una pluralità indistinta di destinatari e la propalazione delle espressioni offensive, cui ha indubbiamente concorso il UA, nel richiamare su di esse l'attenzione di alcune colleghe di lavoro, non può essere addebitata alla iniziativa esclusiva di quest'ultimo, ma ad una scelta dell'imputato, consapevole delle potenzialità di diffusione del mezzo utilizzato. Se ne deduce l'infondatezza dei rilievi difensivi, anche sotto il profilo della dedotta insussistenza dell'elemento psicologico del reato, in quanto, come affermato dal costante insegnamento della 10 giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione non si richiede la sussistenza del dolo specifico, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 22/01/2014, n. 16712), consapevolezza nel caso in esame evidente, non solo per il carattere oggettivamente oltraggioso delle espressioni usate, ma anche in ragione della idoneità dello strumento utilizzato ad assicurarne la diffusione ad un numero indeterminato di destinatari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 6.7.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente edugu DEMOSITATA IN CANCELLERIA addi 29 GEN 2016 Dy use IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmo anzuise 11 a