Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2014, n. 51766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51766 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/11/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 2247
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 9949/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT MO N. IL 10/06/1971;
avverso la sentenza n. 7/2013 TRIBUNALE di TOLMEZZO, del 21/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. udito il difensore avv. Lolli Amalia, del foro di Roma, in sost. avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) che conclude per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Tolmezzo, confermando la sentenza del giudice di pace di Gemona, dichiarava TT MA, nella qualità di totale dell'impresa omonima, responsabile del reato di lesioni colpose in danno di ER NA e IO NN (ex art. 590 c.p.), per avere cagionato alle medesime una intossicazione da monossido di carbonio attraverso la installazione di una caldaia nell'appartamento condominiale sottostante a quello delle persone offese, che di fatto aveva limitato lo scarico della caldaia nei locali dell'immobile soprastante (fatto del 3 ottobre 2005).
Il giudicante, attraverso le prove testimoniali e documentali, ha ritenuto provata la sussistenza dell'alterazione funzionale dell'organismo delle persone offese, come conseguenza della esposizione delle medesime al monossido di carbonio fuoriuscito nell'appartamento dalle stesse abitato a causa dell'ostruzione della canna fumaria determinata dai lavori negligentemente posti in essere dal EL nell'abitazione dei condomini al piano di sotto. Contro la sentenza TT MA ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
- la prescrizione del reato, intervenuta prima della sentenza di appello e dal giudicante contraddittoriamente rilevata solo nella motivazione della sentenza impugnata;
- il vizio di motivazione laddove il giudice di appello ha modificato l'originario capo d'imputazione contestando al EL di avere installato un generatore di calore, contro tubando la canna fumaria esistente, limitando così di fatto lo scarico della caldaia della Ferro mentre l'originaria formulazione era quella di avere installato un generatore di calore non funzionante a causa della mancanza di tiraggio del camino;
- il vizio di motivazione della sentenza, anche sotto altro profilo, nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di valutare, travisando le prove testimoniali, se l'asserita patologia fosse la conseguenza diretta dell'attività professionale dell'imputato o piuttosto la conseguenza di perdita di gas, o comunque, considerato il breve lasso di tempo in cui si erano svolti i fatti, l'eventuale dispersione fosse stata sufficiente per determinare un'intossicazione delle parti offese in grado di definirsi "malattia". Si deduce, altresì, con lo stesso motivo l'erronea valutazione delle prove documentali, con particolare riferimento al referto medico rilasciato dal pronto soccorso il giorno successivo all'evento, dal quale, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non emergerebbe la sussistenza di alcuna patologia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnata sentenza va annullata senza rinvio per essere decorso il termine di prescrizione prima della pronunci della stessa. Ed invero, come emerge anche dalla sentenza impugnata, la prescrizione era maturata in data 3.4.2013, essendo decorso il termine stabilito dall'art. 157 c.p. e non essendo intervenute cause di sospensione della stessa.
La questione non è stata dedotta in appello.
In proposito tuttavia, secondo l'orientamento ormai maggioritario (v. da ultimo Sezione 3, 30 gennaio 2014, n. 14438, Pinto ed i riferimenti in essa contenuti), più favorevole all'imputato, si ritiene che il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili.
Ciò premesso, va rilevato che in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, da parte della Corte di cassazione, postula in concreto che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (v. tra le tante, Sezione 6, 11 novembre 2009, n. 49877, R.C. e Blancaflor, ed i riferimenti in essa contenuti).
In altri termini, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. La fattispecie in esame si caratterizza proprio per la mancanza dei ricordati presupposti per l'assoluzione dell'imputato nel merito. Il giudice di appello ha confermato il giudizio di responsabilità, facendo riferimento alle dichiarazioni rese, oltre che dalle persone offese, anche da altri testimoni, i quali hanno affermato sia la situazione di pericolo venutasi a creare per le esalazioni presenti nell'appartamento a seguito dell'ostruzione della canna fumaria, determinata dai lavori posti in essere dal EL, sia il malessere avvertito dalle persone offese (mal di testa, bruciore agli occhi, debolezza), confermato dalla documentazione sanitaria rilasciata dal pronto soccorso il giorno successivo all'evento. Rispetto a tale argomentare le doglianze di parte ricorrente si risolvono in una censura di merito, inaccoglibile in considerazione dei limiti del sindacato di legittimità.
Anche la censura afferente la modifica dell'originario capo d'imputazione è infondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa ( v. da ultimo, Sezione 4, 21 giugno 2013, n. 51516, Miniscalco ed altro, rv 257902).
In questa prospettiva non è ravvisabili il vizio denunciato nella fattispecie in esame in cui è stato addebitato al titolare dell'impresa - che aveva effettuato i lavori sulla caldaia nell'appartamento sottostante quello delle persone offese- di avere installato una caldaia non funzionante a causa della mancanza di tiraggio del camino mentre è stato condannato a seguito di malriuscito intervento relativo all'installazione di caldaia nello stesso appartamento, effettuato contro tubando la canna fumaria esistente, così limitandoci fatto, lo scarico della caldaia posta al piani superiore dell'immobile.
Alla luce di tali considerazioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, con la conseguente conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014