Sentenza 20 marzo 2014
Massime • 1
La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2014, n. 21874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21874 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2014 |
Testo completo
2 1 8 74 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/03/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.837 Dott. MAURIZIO FUMO - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIA VESSICHELLI N. 21019/2013 Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME EP N. IL 03/03/1961 ON IO N. IL 03/08/1945 NI BE N. IL 02/06/1955 M avverso la sentenza n. 10923/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 20/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;
il difensore degli imputati RO e NI, avv. Lucio D'Eletto, anche in sostituzione dell'av. Massimo Biffa, difensore di RI IU, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione di querela. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Velletri, con la quale RI IU, RO MA e NI BE, agenti della Polizia municipale di Ciampino, erano condannati alla pena di giustizia per il delitto di lesioni aggravate in danno di RT Simone;
RI IU e NI BE erano invece assolti dai delitti di abuso d'ufficio ed arresto illegale.
1.1 I tre agenti avrebbero cagionato le lesioni al RT in due momenti, prima in strada, in via Pignatelli di Ciampino (NI e RI) e poi in caserma (RI e RO).
2. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati;
RI IU, con atto E sottoscritto dal difensore, avv. Massimo Biffa, articola due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera B ed E, con riferimento agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., perche la Corte territoriale ha pronunciato sentenza di condanna senza procedere ad una verifica in termini di credibilità oggettiva e soggettiva della deposizione della persona offesa, costituita parte civile ed indagata per fatti connessi, ancorché la sua posizione fosse stata definita con archiviazione. Il ricorrente riporta ampi passaggi dell'appello, nei quale si contestava l'attendibilità della deposizione del RT, generica ed imprecisa, e gli asseriti contrasti con la versione fornita dalla teste GG;
egli reputa illogica l'argomentazione secondo la quale le divergenze sono limitate e non incidono sul nucleo centrale del fatto, poiché non vengono chiarite le inesattezze segnalate e dunque la loro incidenza sul complessivo apprezzamento delle due deposizioni. Inoltre si evidenzia l'importanza della deposizione di ON NA, ritenuta inattendibile solamente perché facente parte del gruppo dei vigili intervenuti sul posto, rispetto alle contrarie indicazioni fornite dalla GG, teste assolutamente estraneo. L'asserto è considerato illogico e tale da tradursi in una vanificazione dell'impugnazione dell'imputato, in quanto integrante una motivazione apparente. Con riferimento alle lesioni inferte all'interno degli uffici del comando di polizia 1 municipale, si deduce travisamento di prova riguardo alla relazione dei Carabinieri di Ciampino, poiché la sentenza non indica espressamente quale sarebbe il dato probatorio da cui dedurre la responsabilità del RI;
inoltre dalla deposizione della teste ON, confermata dal comandante Bruschi, emergeva che l'azione degli imputati era finalizzata unicamente a bloccare il RT, che cercava di darsi alla fuga.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa, mediante l'audizione di AN DR, presente ai fatti avvenuti in strada;
la testimonianza era da considerarsi prova nuova sopravvenuta, poiché il AN era stato identificato solo nel separato procedimento a carico di GL NI. La testimonianza è stata ritenuta irrilevante, in quanto solo parziale ed ininfluente sulla prova già acquisita.
3. RO MA e NI BE propongono ricorso, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Lucio D'Eletto, deducendo violazione dell'articolo 606, lettera B ed E, con riferimento agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., perche la Corte territoriale ha pronunciato sentenza di condanna senza procedere ad una verifica E in termini di credibilità oggettiva e soggettiva della deposizione della persona offesa, costituita parte civile ed indagata per fatti connessi, ancorché la sua posizione fosse stata definita con archiviazione. In particolare si evidenzia che il NI è rimasto estraneo all'aggressione anche secondo il racconto della teste imparziale. I ricorrenti richiamano integralmente le deduzioni formulate con l'atto d'appello e censurano la decisione di secondo grado, ritenendo che le risposte offerte alle doglianze siano generiche, inconferenti ed intrinsecamente illogiche. Con riferimento alle lesioni inferte all'interno degli uffici del comando di polizia municipale, si ripropongono le censure già articolate dal RI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare si deve rilevare che il difensore del RI, in data 14 marzo 2014, ha depositato dichiarazione di remissione della querela nei confronti di tutti gli imputati, con contestuale accettazione dei medesimi, innanzi ai Carabinieri di Ciampino il 5 marzo 2013. Conseguentemente deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere i reati estinti per remissione di querela, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen.; il reato di lesioni volontarie lievissime, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., per essere stato 2 commesso con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione di agenti della Polizia municipale, è infatti procedibile a querela di parte, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. pen.. 2. D'altro canto la remissione di querela, ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione dei reati, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), come è avvenuto nel caso di specie.
2.1 La declaratoria di estinzione dei reati per improseguibilità dell'azione penale ha carattere pregiudiziale rispetto all'applicazione di altre cause di estinzione (come è per la sopravvenuta prescrizione, maturata in data 1 febbraio 2013; cfr. Sez. 5, n. 562 del 11/11/2003 - dep. 12/01/2004, Pasquinelli, Rv. 226998).
3. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc.. pen., comma 4).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, pone le spese a carico dei querelati. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014 Il consigliere estensore Il presidente Forginando Napold Maurizio Fumo esizin DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 28 MAG 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise use 3