Sentenza 4 aprile 2008
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.
Commentari • 12
- 1. Diffamazione su Facebook: comunicazione con più persone eSara Turchetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di A. Mauro per il reato di diffamazione, commesso ai danni di M. Milvia mediante un messaggio di posta elettronica contenente espressioni lesive della sua reputazione spedito, oltre che alla sunnominata, anche ad altre persone. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato di diffamazione, non essendo stata raggiunta la prova dell'effettivo recapito del messaggio incriminato ai destinatari …
Leggi di più… - 3. La diffamazione online sussiste anche senza prova dell’accesso ai contenuti (Cass. Pen. n. 11565/2022)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2025
Con la sentenza n. 11565/2022, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di due imputati per diffamazione aggravata e continuata, chiarendo che l'effettiva visione del contenuto diffamatorio da parte di terzi non è condizione necessaria per la configurabilità del reato, quando esso sia pubblicato su piattaforme accessibili al pubblico. La Corte ribadisce un principio di particolare rilevanza per i reati commessi tramite internet. Il fatto C. e I. erano stati condannati per diffamazione ai danni di G., tramite: l'affissione pubblica di un volantino contenente riferimenti allusivi; la pubblicazione online di un annuncio dai contenuti ancor più espliciti. Le frasi facevano …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non sussiste il diritto di cronaca se la notizia è pubblicata in forma anonimaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito "internet" provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente pubblicazione della notizia da parte di altre fonti di informazione - Cassazione penale sez. V - 24/10/2022, n. 2218). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - …
Leggi di più… - 5. Diffamzione via email: lettura presunta (Cass. 12511723)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2023
In tema di diffamazione, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari , in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario: è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricat su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2008, n. 16262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16262 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 04/04/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1597
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 023387/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR RN N. IL 03/04/1956;
avverso SENTENZA del 08/01/2007 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. Febbraro G., il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e sentito, per la parte civile, l'avv. Di Martino, il quale si è associato.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Bari il 18 maggio 2005, AR RN venne ritenuto responsabile di diffamazione in danno del geologo Di Maggio Leonardo per avere, secondo l'accusa (quale riportata nella sentenza) "in Bari, il 3 maggio 2000, pubblicato sul sito web www.antennasud.com) un articolo giornalistico dal titolo San Giovanni Rotondo: crolla parcheggio multipiano nel quale si sosteneva, contrariamente al vero, che lo sprofondamento del parcheggio ed il crollo dell'immobile realizzato in San Giovanni Rotondo erano riconducibili ad indagini geologiche sbagliate";
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, denunciando:
1) difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo d'appello nel quale si sosteneva l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, avuto riguardo all'uso, nell'articolo incriminato, di espressioni indicative dell'intento dell'autore di presentare solo quella che poteva apparire la più probabile delle ipotesi circa le possibili cause del dissesto verificatosi nel terreno sul quale doveva essere realizzato il parcheggio;
2) difetto di motivazione, ancora, "in relazione alla consumazione del reato contestato", sull'assunto che non sarebbe stata affrontata la questione circa la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone in un caso in cui (come verificatosi nella specie) il messaggio asseritamente diffamatorio sia inserito in un sito "internet" al quale potrebbe anche non accedere alcuno;
- che, nelle more, è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che va disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per quanto concerne l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, atteso che il reato a lui ascritto è da ritenere estinto per intervenuta prescrizione, in assenza di cause di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione;
- che, dovendosi però comunque esaminare il ricorso medesimo ai fini civilistici, secondo quanto previsto dall'art. 578 c.p.p. (essendovi stata condanna dell'imputato alla rifusione dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile), esso, ancorché non inammissibile, non appare tuttavia meritevole di accoglimento, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, ritiene il collegio che sia da richiamare il principio già in altra occasione affermato secondo cui: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa informa dubitativa, può ledere l'altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento della effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine è rimessa al giudice di merito e, se giustificato da adeguata motivazione, è incensurabile in sede di legittimità" (Cass. 5^, 4 ottobre - 19 dicembre 2005 n. 45910, Fazzo ed altri, RV 233039); e, nella specie, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la ritenuta lesività dell'articolo incriminato risulta più che adeguatamente motivata, anche sotto il profilo dedotto dal ricorrente, pur senza espresso e specifico riferimento all'elemento soggettivo del reato, avendo la corte di merito ragionevolmente (e, quindi, insidacabilmente) osservato, sulla scorta del riportato tenore testuale dell'articolo in questione, che questo, nel suo complesso, si poneva "con taglio, accenti e toni schiettamente aggressivi nei confronti dei responsabili di quello che viene definito un crollo, uno sprofondamento la cui più plausibile motivazione viene indicata in indagini geologiche sbagliate"; e ciò senza che sussistesse alcuna ragione obiettiva atta a rendere giustificabile la prospettazione di siffatta ipotesi, avendo altresì la stessa corte posto in luce (circostanza del tutto ignorata nel ricorso) come neppure dall'intervista rilasciata dal sindaco, dalla quale, a suo dire, il ricorrente avrebbe tratto gli elementi per la redazione dell'articolo, fosse risultata l'esistenza di alcun "crollo" o "sprofondamento" e, meno che mai, la riscontrata esistenza di "errori nella progettazione e nella perizia tecnico-geologica";
b) con riguardo al secondo motivo, se è vero che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, "la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato" (Cass. 5^, 21 giugno - 25 luglio 2006 n. 25875, Cicino ed altro, RV 234528, e, in precedenza, nello stesso senso, Cass. 5^, 17 novembre - 27 dicembre 2000 n. 4741, PM in proc. c. ignoti, RV 217745), è altrettanto vero che quando il sito web sul quale viene effettuata l'immissione sia per sua natura destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti, come appunto avviene nel caso (ricorrente nella specie) di un giornale redatto in forma telematica, deve necessariamente presumersi che all'immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità (del tutto analoga a quella evocata nel ricorso con riguardo al sito web) che esso non venga ne' acquistato ne' letto da alcuno;
il che trova conferma proprio in un brano della motivazione della già citata sentenza n. 25875/2006, laddove si afferma che: "quando una notizia risulti immessa sui cc.dd. media, vale a dire nei mezzi di comunicazione di massa (cartacei, radiofonici, televisivi, telematici ecc.), la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di pubblicazione impone, deve presumersi, fino a prova del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l'accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), di talché la immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e dunque implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti";
- che il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008