Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2008, n. 16262
CASS
Sentenza 4 aprile 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.

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  • 1Diffamazione su Facebook: comunicazione con più persone e
    Sara Turchetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di A. Mauro per il reato di diffamazione, commesso ai danni di M. Milvia mediante un messaggio di posta elettronica contenente espressioni lesive della sua reputazione spedito, oltre che alla sunnominata, anche ad altre persone. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato di diffamazione, non essendo stata raggiunta la prova dell'effettivo recapito del messaggio incriminato ai destinatari …

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  • 3La diffamazione online sussiste anche senza prova dell’accesso ai contenuti (Cass. Pen. n. 11565/2022)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2025

    Con la sentenza n. 11565/2022, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di due imputati per diffamazione aggravata e continuata, chiarendo che l'effettiva visione del contenuto diffamatorio da parte di terzi non è condizione necessaria per la configurabilità del reato, quando esso sia pubblicato su piattaforme accessibili al pubblico. La Corte ribadisce un principio di particolare rilevanza per i reati commessi tramite internet. Il fatto C. e I. erano stati condannati per diffamazione ai danni di G., tramite: l'affissione pubblica di un volantino contenente riferimenti allusivi; la pubblicazione online di un annuncio dai contenuti ancor più espliciti. Le frasi facevano …

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  • 4Diffamazione: non sussiste il diritto di cronaca se la notizia è pubblicata in forma anonima
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito "internet" provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente pubblicazione della notizia da parte di altre fonti di informazione - Cassazione penale sez. V - 24/10/2022, n. 2218). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - …

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  • 5Diffamzione via email: lettura presunta (Cass. 12511723)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2023

    In tema di diffamazione, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari , in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario: è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricat su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2008, n. 16262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16262
Data del deposito : 4 aprile 2008

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