Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
Il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. (Fattispecie in materia di appropriazione indebita, nella quale la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva prosciolto l'imputato per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, omettendo di valutare l'eccezione relativa alla inesistenza di una aggravante che aveva reso il reato procedibile di ufficio).
Commentario • 1
- 1. Percepiva la pensione del marito deceduto: è appropriazione indebita.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 settembre 2021
1. G.M. ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato quella di primo grado che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 316-ter c.p., a lui ascritto in imputazione.2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.2.1. Erronea applicazione dell'art. 316-ter c.p. e vizi di motivazione là dove la sentenza impugnata attribuisce all'imputato l'obbligo di comunicare alla Fondazione ENASARCO, ente erogatore del trattamento pensionistico di cui beneficiava la madre del ricorrente e di cui quest'ultimo si sarebbe indebitamente appropriato, l'intervenuto decesso della beneficiaria. Invero, il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 72, impone ai prossimi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2015, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/01/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 63
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 40134/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB GI, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza n. 5345/12 in data 28/11/2012 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ALMA Marco Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/11/2012 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 10/10/2008 del Tribunale di Avellino in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MB GI (oltre che dei coimputati dello stesso) perché il reato agli stessi ascritto è estinto per intervenuta prescrizione, condannando gli imputati al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della costituita parte civile e confermando nel resto la sentenza del Giudice di prime cure con riferimento alle statuizioni civili.
MB GI ed i coimputati erano chiamati a rispondere del reato di concorso in appropriazione indebita aggravata e continuata (ex artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., nn. 3 e 7 e art. 646 c.p.) accertato in Avellino e provincia fino al 25/6/2004. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato in uno con i propri difensori, deducendo con un unico motivo la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p., in quanto emessa in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., ed in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1 e dell'art. 6, parr. 1 e 3,
lett. a) e b) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nella premessa descrittiva dell'iter processuale, ha evidenziato il ricorrente di come nel capo di imputazione mancando la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, il reato era perseguibile a querela di parte che nel caso mancava. Il Tribunale al quale era stata posta la problematica, pur senza una formale contestazione da parte del Pubblico Ministero, aveva ritenuto in fatto la sussistenza di detta circostanza aggravante così superando il problema della improcedibilità dell'azione penale. La Corte di Appello al quale la questione è stata riproposta ha ritenuto la stessa superata affermando che l'avvenuta estinzione del reato (per prescrizione) preclude l'esame dei motivi di appello concernenti la procedibilità dell'azione penale per la asserita mancanza o tardività delle querela da parte del soggetto legittimato e quelli concernenti la sussistenza delle aggravanti e in particolare di quella di cui all'art. 61 c.p., n. 11, nonché il motivo concernente la declaratoria di nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p.. Ciò premesso e sul presupposto della sussistenza di un interesse a coltivare il presente ricorso a causa delle statuizioni civili contenute nella sentenza, parte ricorrente osserva che la riqualificazione del reato mediante la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, operata dal Tribunale di Avellino e confermata dalla Corte di Appello di Napoli, viola non solo i principi di natura processuale ma anche le citate norme di rango costituzionale e sovranazionali poste alla base dello svolgimento del processo penale e del contraddittorio. Cita al riguardo parte ricorrente il contenuto della nota sentenza della Corte Europea n. 25575 del 11/12/2007 nella causa RA c. Italia che ha censurato la sentenza di questa Corte Suprema che aveva proceduto solo in sentenza alla riqualificazione del reato. Osserva, ancora, parte ricorrente che il Pubblico Ministero avrebbe avuto la possibilità di integrare il capo di imputazione nel corso del dibattimento di primo grado o che il Giudice avrebbe avuto la possibilità di sollecitarlo a farlo, ma ciò non è accaduto con la conseguenza che all'imputato non è stata data la possibilità di difendersi sotto tale profilo il che comporta una violazione delle norme sopra indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come sopra evidenziato parte ricorrente ha rilevato che l'operato del Giudice di prime cure nel momento in cui ha ritenuto sussistente in fatto, pur in assenza di una formale contestazione da parte del Pubblico Ministero, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, che ha determinato la procedibilità d'ufficio del reato di appropriazione indebita contestato all'imputato ha comportato in primis la violazione del principio stabilito dall'art. 521 c.p.p., che a sua volta ha determinato una nullità ex artt. 178 e 180 c.p.p., riverberante i suoi effetti nella violazione dei principi della Carta Costituzionale e della CEDU.
La Corte di Appello nella sentenza oggi al vaglio di questa Corte Suprema non ha affrontato direttamente la questione limitandosi ad osservare che in presenza di una (incontestata - ndr.) causa di estinzione del reato non le era possibile affrontare la questione prospettata dalla difesa dell'imputato in quanto "a norma dell'art. 129 c.p.p., in una situazione come quella de qua l'unica questione rilevante è quella dell'eventuale proscioglimento nel merito che risulti peraltro evidente" (sic).
Non sussistendo tale evidenza, secondo i Giudici della Corte territoriale, l'unica possibilità era, pertanto, quella di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione ex art. 157 c.p.. In realtà anche la problematica giuridica relativa alla ritenuta sussistenza "in fatto" (in quanto mai contestata formalmente dal Pubblico Ministero e non indicata nel decreto di citazione a giudizio) della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, denunciata espressamente con il gravame innanzi alla Corte di
Appello, rilevava a sua volta per l'applicazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., che, è appena il caso di ricordarlo, contempla - tra le altre - oltre a quella dell'estinzione del reato anche la situazione della mancanza di una condizione di procedibilità. Le cause di non punibilità indicate nell'art. 129 c.p.p., non sono, infatti, in posizione di indifferente alternatività l'una rispetto alle altre, cosicché una volta accertata la sussistenza di una di esse sarebbe superflua la verifica della sussistenza di una delle altre.
Questa Corte Suprema - ovviamente sull'imprescindibile presupposto di contemporanea sussistenza delle cause stesse - ha, infatti, già avuto modo di evidenziare in tempi oramai remoti che "il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione" (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 3601 del 01/04/1985, dep. 18/04/1985, Rv. 168768).
Tale principio non può che essere ribadito in questa sede in quanto è fuor di dubbio che lo stabilire l'eventuale co-presenza alla cause estintiva del reato per prescrizione quella del difetto della condizione di procedibilità è tutt'altro che indifferente per le parti processuali private, perché ciò produce effetti sulle statuizioni civili con conseguente interesse delle stesse (e, per quel che in questa sede conta, dell'imputato ricorrente) ad avere una decisione sul punto da parte del Giudice al quale la questione era stata legittimamente prospettata. Al riguardo, questa Corte Suprema, ha anche già avuto modo di evidenziare, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, che "nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili" (Cass. Sez. 2^, sent. n. 3221 del 07/01/2014, dep. 23/01/2014, Rv. 258817).
La sentenza impugnata risulta quindi essere viziata nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione l'eccezione di nullità formulata nell'interesse dell'imputato e, per l'effetto, di valutare nell'ottica di cui all'art. 129 c.p.p., qualora la stessa fosse ritenuta fondata, la prevalenza dell'assenza della condizione di procedibilità (sotto il profilo del difetto di querela) rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Per tali ragioni si impone l'annullamento della sentenza stessa. Competente a decidere quale Giudice di rinvio non potrà che essere altra sezione della Corte di Appello a quo e non il Giudice civile ex art. 622 c.p.p., ciò perché l'annullamento della sentenza impugnata per le ragioni di cui si è detto riguarda direttamente la corretta applicazione di disposizioni di norme di diritto processuale penale la cui soluzione potrà, solo in via mediata, produrre effetto sulle disposizioni della sentenza che riguardano l'azione civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015