Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione, le attribuzioni ad un soggetto di qualità morali, di attitudini o inclinazioni negative non riferite a comportamenti specifici o azioni concrete del medesimo non integrano l'ipotesi aggravata della attribuzione di un fatto determinato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2013, n. 13284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13284 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 139
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 34407/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.E. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 3928/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 05/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per il ricorrente, l'avv. Pennisi Vincenzo Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 5-3-2012, in riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha condannato F.E. a pena di giustizia per diffamazione a mezzo stampa commessa in danno di T.L. , affiggendo in luoghi pubblici manifesti che facevano riferimento alla sua vita sessuale.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Vincenzo Nicolosi, lamentando, con una pluralità di motivi:
a) l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza d'appello;
b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova del reato. Deduce che non è stata raggiunta la prova della diffusione dello scritto, non essendo utilizzabili, a tal fine, ne' la querela ne' i verbali di sommarie informazioni, tutti acquisiti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;
c) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova della provocazione, immotivatamente esclusa a favore dell'imputato. Deduce che il F. era stato provocato dalla persona offesa, che aveva diffuso, nella villa comunale di XXXXXX, scritti offensivi della sua persona;
d) la mancata assunzione di una prova decisiva (perizia grafica), di cui l'imputato aveva fatto richiesta nel giudizio di primo grado, a dimostrazione della provocazione;
e) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disconoscimento della desistenza volontaria, avendo l'imputato rimosso i manifesti alcune ore dopo l'apposizione;
f) l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'aggravante del fatto determinato;
in ordine al diniego delle attenuanti generiche, di cui l'imputato era da ritenere meritevole per l'incensuratezza e l'ottimo comportamento processuale;
in ordine alle statuizioni civili, dal momento che la parte civile non aveva partecipato al giudizio d'appello e non aveva rassegnato, in questo, le dovute conclusioni. Inoltre, perché anche nell'atto di costituzione dinanzi al giudice di prime cure la parte civile aveva solo genericamente chiesto "la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale", senza altra specificazione. In data 16-1-2013 il difensore dell'imputato ha fatto pervenire a questa Corte copia dell'atto di citazione in sede civile notificato all'imputato da T.L. , per ottenere in quella sede il risarcimento dei danni. Chiede, pertanto, che venga disposta la revoca della costituzione di parte civile della T. , ex art. 82 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Infondata è la doglianza relativa alla prescrizione del reato, in quanto il ricorrente non tiene conto dei periodi di sospensione della prescrizione, per complessivi anni uno, mesi sette e giorni tredici (di cui mesi cinque e giorni 28 maturati nel corso del giudizio di primo grado e in appello per il resto). Pertanto, la prescrizione del reato maturerà solo in data 1-2-2013.
2. La doglianza concernente "i verbali di sommarie informazioni" redatti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari - che, a giudizio del ricorrente, inficerebbero la sentenza - è inammissibile, sia perché non sono stati specificati i "verbali" indebitamente utilizzati, sia perché la prova del reato è stata desunta dalle dichiarazioni rese dai testi a dibattimento e non da quelle rese al Pubblico Ministero. Per quanto attiene alla querela, fermo restando che non si tratta di "prova", non vi sono limiti temporali alla sua acquisizione, giacché, rappresentando una condizione di procedibilità e dovendo essere inserita d'ufficio nel fascicolo del dibattimento, può essere acquisita in ogni momento, anche dopo la chiusura della discussione e anche in grado d'appello (Cass., Sez. 5, 21 dicembre 2005, n. 4036 , Polloni, in C.E.D. Cass., n. 233603, che ammette l'acquisizione agli atti della querela, anche dopo la chiusura del dibattimento, ai fini della verifica sulla procedibilità dell'azione penale, per la ragione che l'art. 431 c.p.p. prescrive che l'atto debba essere inserito nel fascicolo del dibattimento anche d'ufficio, sicché nessuna disponibilità è riconosciuta alle parti al riguardo, "nè sussiste violazione del contraddittorio, posto che la difesa ha modo di esaminare l'atto in questione quantomeno sin dal deposito effettuato dal pubblico ministero a conclusione delle indagini preliminari").
3. Parimenti infondato è il motivo relativo alla provocazione, su cui i giudici di primo e secondo grado si sono soffermati, per escludere che l'imputato potesse farla valere nei confronti di T.L. , rilevando l'assenza di prova sia in ordine al fatto lamentato (la precedente diffusione di scritti diffamatori nei suoi confronti) sia alla loro provenienza dalla persona offesa. Sul punto i giudici, pur rilevando che la fidanzata e il padre dell'imputato hanno reso dichiarazioni a lui favorevoli, hanno escluso, sulla base dei rapporti esistenti tra le parti e, soprattutto, per la mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei congiunti, che il F. fosse stato provocato dalla T. nel modo anzidetto. In particolare, hanno rilevato che la campagna diffamatoria asseritamente subita e che avrebbe avuto una vasta eco nella schiera degli amici e dei conoscenti, non aveva avuto nel processo, inspiegabilmente, alcuna eco, e che non v'era prova alcuna della redazione di scritti scurrili da parte della T. . Trattasi di apprezzamento di fatto che, essendo sorretto da logica motivazione, non può essere messo in discussione in questa sede, perché corrisponde effettivamente a regola di esperienza che una campagna diffamatoria, proprio perché tale, avrebbe lasciato tracce che l'imputato non avrebbe avuto difficoltà a far transitare nel processo attraverso le dichiarazioni di soggetti meno interessati, mentre rispetto alla provenienza degli scritti dalla T. nemmeno il ricorrente è stato in grado di argomentare efficacemente.
4. Questo argomento introduce il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato espletamento di perizia grafica sugli scritti da ultimo menzionati. Qui va ricordato che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato, per effetto dell'esercizio di un diritto potestativo dell'imputato, per cui nessun rimprovero può essere mosso al giudice del merito, che non ha ravvisato la necessità di svolgere accertamenti specifici sul punto. Del resto, nemmeno l'imputato aveva subordinato la scelta del rito all'espletamento di perizia, per cui non può lamentare l'inerzia del giudicante sul punto, dacché il mancato espletamento di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Cassazione penale, sez. 4, 04/05/2011, n. 33734 ).
5. Il quinto motivo è palesemente infondato, giacché la desistenza volontaria è ravvisabile allorché l'agente si arresti prima di porre in essere l'azione tipica, e non quando si attivi per evitare le più gravi conseguenze del reato già consumato (Cass. Pen., sez. 1, 7/7/2009, n. 31221 ). Nel caso di specie i manifesti rimasero affissi per alcune ore e la lesione dell'interesse era già avvenuta quando l'imputato decise di rimuoverli, per cui il reato era gjà completo di tutti i suoi elementi.
6. È fondato, invece, il sesto motivo di ricorso, che censura la sentenza sotto il profilo dell'attribuzione di un "fatto determinato". Sono note a questo collegio le difficoltà di individuazione del "fatto determinato" che, a mente dell'art. 595 c.p., determina l'applicazione della specifica aggravante ivi prevista, in considerazione della genericità della formulazione normativa. Tuttavia, considerato che lo scopo della norma è quello di sanzionare più gravemente condotte diffamatorie pregne di accentuata lesività, in considerazione della maggiore caratterizzazione e plausibilità dei "fatti determinati", questi vanno individuati, senza pretese di esaustività, in atti e fatti che evocano comportamenti specifici della persona, azioni concrete da lei compiute, ovvero particolari modi di essere desunti da eventi specifici che la riguardano, idonei a "provarne" la particolare indegnità. Di conseguenza, non integrano il "fatto determinato" l'attribuzione di qualità morali, di attitudini o inclinazioni negative o perverse, che si risolvono nella generica contestazione del modo di essere della persona e non consentono di fissare l'attenzione del destinatario della comunicazione su dati specifici e plausibili.
Nel caso di specie alla T. sono stati riferiti non fatti concreti da lei posti in essere, ne' specifici comportamenti tenuti, ma generiche attitudini e disponibilità di natura sessuale, per cui va esclusa l'aggravante dell'art. 595 c.p., comma 2. 7. Infondata è la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, che sono state negate in considerazione della gravità del fatto, in relazione all'offesa arrecata ad una ragazza minorenne, e delle modalità, particolarmente insidiose, della condotta, e quindi, in base a criteri di valutazione che, corrispondendo agli elementi indicati dall'art. 133 c.p., costituiscono legittimo riferimento per il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena.
8. Parimenti infondata è, infine, la doglianza relativa alle statuizioni civili, formulata col ricorso, posto che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all'art. 82 c.p.p., comma 2 vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo (Cassazione penale, sez. 2, 20/05/2008, n. 24063 ). Per quanto attiene al primo grado, invece, lo stesso ricorrente da atto che la parte civile aveva chiesto "la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale", con ciò assolvendo all'onere impostogli dalla legge in sede di costituzione. Nè assume rilievo il fatto che in fase conclusionale la parte civile avrebbe omesso di quantificare il danno, essendo assolutamente prevalente la giurisprudenza che esclude, in casi siffatti, la produzione di alcuna nullità, rimanendo integro il potere del giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni (Cass. Pen., sez. 6, 15/4/2009, n. 27500 , Rv 244526; Cass. Pen., sez. 5, n. 20475 del 14.2.2002; Cass., sez. 6, n. 18155 del 26-3-2003; Cass., sez. 4, n. 13195 del 30-11-2004). 10. In conclusione, il ricorso dell'imputato merita accoglimento per la parte relativa all'aggravante del fatto determinato, che va esclusa. Di conseguenza, va disposto il rinvio al giudice del merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ferma restando, in considerazione della formazione progressiva del giudicato, l'intangibilità delle statuizioni relative alla responsabilità penale per il reato contestato.
Inoltre, poiché in data 16-1-2013 è pervenuta alla cancelleria di questa Corte, tramite fax, copia di una atto di citazione in sede civile apparentemente notificato all'imputato da T.L. (oltre che dai suoi congiunti), per ottenere in quella sede il risarcimento dei danni conseguenti al reato, il giudice del rinvio accerterà l'effettiva instaurazione del rapporto processuale civile, giacché questo fatto, se legalmente accertato, comporta la revoca della costituzione di parte civile della T. nel processo penale, con conseguente caducazione delle statuizioni civili finora emesse. Del che verrà dato atto nel provvedimento conclusivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione dell'aggravante del fatto determinato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013