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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BENEDETTI GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4779/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da Avvocato -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA 25068222295634 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4- Giudice Monocratico R.G.R. N.4779/2025 – Udienza del 11.2.2026 Ricorrente_1 – Regione Lombardia Atto impugnati: provvedimento di fermo amministrativo n. PFA2506822295634.
Con il presente ricorso Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di fermo amministrativo, in epigrafe decritto, con il quale la Regione Lombardia gli chiedeva il pagamento di euro 171,76 per l'omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2020 per l'autoveicolo targato Targa_1 Il ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto impugnato è nullo poiché richiama una cartella di pagamento che non gli è mai stata notificata;
atto di ingiunzione di pagamento n. *
*l'atto impugnato è nullo per la mancata motivazione e perché il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali.
Concludeva il ricorrente chiedendo la sospensione dell'atto impugnato, la dichiarazione di illegittimità dell'atto, la vittoria del ricorso e delle spese del giudizio. Il Giudice Monocratico non sospendeva l'atto impugnato. Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto non le è stato notificato nei termini previsti, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Concludeva la Regione Lombardia chiedendo in principalità la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto del medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente non lo ha notificato alla Regione Lombardia nei termini previsti dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Il Giudice Monocratico ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BENEDETTI GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4779/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da Avvocato -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA 25068222295634 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4- Giudice Monocratico R.G.R. N.4779/2025 – Udienza del 11.2.2026 Ricorrente_1 – Regione Lombardia Atto impugnati: provvedimento di fermo amministrativo n. PFA2506822295634.
Con il presente ricorso Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di fermo amministrativo, in epigrafe decritto, con il quale la Regione Lombardia gli chiedeva il pagamento di euro 171,76 per l'omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2020 per l'autoveicolo targato Targa_1 Il ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto impugnato è nullo poiché richiama una cartella di pagamento che non gli è mai stata notificata;
atto di ingiunzione di pagamento n. *
*l'atto impugnato è nullo per la mancata motivazione e perché il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali.
Concludeva il ricorrente chiedendo la sospensione dell'atto impugnato, la dichiarazione di illegittimità dell'atto, la vittoria del ricorso e delle spese del giudizio. Il Giudice Monocratico non sospendeva l'atto impugnato. Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto non le è stato notificato nei termini previsti, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Concludeva la Regione Lombardia chiedendo in principalità la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto del medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente non lo ha notificato alla Regione Lombardia nei termini previsti dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Il Giudice Monocratico ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.