Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 603
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità per mancata notifica cartella di pagamento

    Il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notifica alla controparte nei termini di legge.

  • Inammissibile
    Nullità per mancata motivazione e prescrizione quinquennale

    Il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notifica alla controparte nei termini di legge.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei termini

    Il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente non lo ha notificato alla Regione Lombardia nei termini previsti dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 603
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 603
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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