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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/11/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2911/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MO TI e dell'avv.to MICOLI ENRICO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MO TI e dell'avv.to MICOLI ENRICO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
separati con sentenza n. 575/2023, pubblicata il 04/09/2023 e passata in giudicato il 05/03/2024 - R.G. 1325/2023 – Tribunale Ordinario di EN;
con la seguente figlia: , nata a [...] al Tagliamento (PN) Persona_1
il 02/08/2018;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “[…] Sulle condizioni relative ai rapporti con la minore e sul mantenimento economico della stessa. Persona_1
17. Si conferma anche in questa sede l'affido condiviso, ad entrambi i genitori odierni esponenti, della minore ed un tanto con collocamento Persona_1
prevalente presso l'abitazione della madre sita in viale Udine n. 36 a San Vito
al Tagliamento (PN);
18. I diritti ed i doveri di entrambi gli odierni deducenti nei confronti della figlia sono stati già descritti ed illustrati nel piano genitoriale redatto Per_1
dai medesimi, e allegato al ricorso per separazione, che si produce anche nel presente giudizio in quanto allo stesso si continueranno ad attenere gli esponenti (Doc. 17);
19. Rimane, comunque, ferma la possibilità, su preventivo accordo dei sig.ri e di modificare o variare le condizioni esposte Controparte_1 Parte_1
tenendo conto delle necessità di anche in ragione dei rispettivi impegni Per_1
lavorativi;
20. Parimenti ultrattive sono le pattuizioni già intercorse in merito al concorso del sig. nel mantenimento economico della figlia Pertanto: Parte_1 Per_1
il sig. seguiterà a corrispondere alla sig.ra , per il Parte_1 Controparte_1
sostenimento della di loro figlia, l'importo mensile di euro 350,00 oltre rivalutazione ISTAT;
21. Le parti congiuntamente confermano, inoltre, che l'importo dell'assegno unico familiare afferente a nonché tutti i rimborsi/sussidi disposti dallo Per_1
Stato o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie del minore saranno riconosciuti, per l'intero, alla sig.ra CP_1
. Le detrazioni previste per i figli a carico spetteranno sempre, per
[...]
l'intero nella misura del 100%, al sig. Parte_1
22. Le spese straordinarie afferenti al mantenimento di continueranno Per_1
2 ad essere sostenute da entrambi i genitori odierni ricorrenti nella misura del
50% ciascuno: per una completa ed esaustiva individuazione di siffatte voci di spesa, nonché di quanto d'interesse ai fini dei rapporti economici tra genitori e prole, i ricorrenti continueranno ad attenersi a quanto previsto “P
d'intesa fra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di
separazione e di divorzio” di data 22.02.2018 - sottoscritto tra il Tribunale di
EN, l'Ordine degli Avvocati di EN, il Laboratorio Forense di
EN e il Giudice Specializzato per la famiglia – già ad essi conosciuto;
23. L'eventuale rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le anzidette spese avrà luogo a mezzo a mezzo bonifico bancario disposto sulle coordinate bancarie note ad entrambi i separandi coniugi, ovvero tramite dazione di denaro contante, entro 15 giorni dalla richiesta scritta suffragata da idonea documentazione.
24. Le spese straordinarie di importo superiore ad euro 200,00 per ciascuna voce di spese annuale, levabili a seconda della capacità reddituale dei genitori,
e quelle relative a cure di medicina “non convenzionale”, saranno oggetto di preventivo accordo tra i ricorrenti ad eccezione di quelle meglio descritte nell'anzidetto Protocollo. La rispettiva quota di siffatte spese eventualmente anticipata da uno dei genitori dovrà essere rimborsata allo stesso a mezzo bonifico bancario, ovvero tramite dazione di denaro contante, entro 15 giorni dalla richiesta scritta e suffragata da idonea documentazione.
25. Gli odierni ricorrenti ribadiscono, altresì, il loro reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Sui rapporti economici e patrimoniali tra i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
[...]
26. In continuità con le intese già raggiunte in sede di separazione personale, il sig. seguiterà a corrispondere alla sig.ra , a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno divorzile, l'importo mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione
3 ISTAT;
27. Il pagamento di tale importo avrà sempre luogo, entro il giorno 15 di ogni mese, o a mezzo bonifico bancario sulle coordinate della sig.ra CP_1
già note al sig. ovvero a mezzo denaro contante con
[...] Parte_1
contestuale rilascio di ricevuta da parte della sig.ra ; CP_1
[…]
CONCLUSIONI
Piaccia all'intestato Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e - contratto in data 25 maggio 2013, trascritto Controparte_1 Parte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Casarsa della Delizia
(PN) al n. 2, P. 2, S. A anno 2013 - alle condizioni di cui alla narrativa del presente ricorso”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 07/08/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Casarsa della Controparte_1
Delizia (PN), in data 25/05/2013;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 2, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in EN, in data 24/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2911/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MO TI e dell'avv.to MICOLI ENRICO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MO TI e dell'avv.to MICOLI ENRICO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
separati con sentenza n. 575/2023, pubblicata il 04/09/2023 e passata in giudicato il 05/03/2024 - R.G. 1325/2023 – Tribunale Ordinario di EN;
con la seguente figlia: , nata a [...] al Tagliamento (PN) Persona_1
il 02/08/2018;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “[…] Sulle condizioni relative ai rapporti con la minore e sul mantenimento economico della stessa. Persona_1
17. Si conferma anche in questa sede l'affido condiviso, ad entrambi i genitori odierni esponenti, della minore ed un tanto con collocamento Persona_1
prevalente presso l'abitazione della madre sita in viale Udine n. 36 a San Vito
al Tagliamento (PN);
18. I diritti ed i doveri di entrambi gli odierni deducenti nei confronti della figlia sono stati già descritti ed illustrati nel piano genitoriale redatto Per_1
dai medesimi, e allegato al ricorso per separazione, che si produce anche nel presente giudizio in quanto allo stesso si continueranno ad attenere gli esponenti (Doc. 17);
19. Rimane, comunque, ferma la possibilità, su preventivo accordo dei sig.ri e di modificare o variare le condizioni esposte Controparte_1 Parte_1
tenendo conto delle necessità di anche in ragione dei rispettivi impegni Per_1
lavorativi;
20. Parimenti ultrattive sono le pattuizioni già intercorse in merito al concorso del sig. nel mantenimento economico della figlia Pertanto: Parte_1 Per_1
il sig. seguiterà a corrispondere alla sig.ra , per il Parte_1 Controparte_1
sostenimento della di loro figlia, l'importo mensile di euro 350,00 oltre rivalutazione ISTAT;
21. Le parti congiuntamente confermano, inoltre, che l'importo dell'assegno unico familiare afferente a nonché tutti i rimborsi/sussidi disposti dallo Per_1
Stato o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie del minore saranno riconosciuti, per l'intero, alla sig.ra CP_1
. Le detrazioni previste per i figli a carico spetteranno sempre, per
[...]
l'intero nella misura del 100%, al sig. Parte_1
22. Le spese straordinarie afferenti al mantenimento di continueranno Per_1
2 ad essere sostenute da entrambi i genitori odierni ricorrenti nella misura del
50% ciascuno: per una completa ed esaustiva individuazione di siffatte voci di spesa, nonché di quanto d'interesse ai fini dei rapporti economici tra genitori e prole, i ricorrenti continueranno ad attenersi a quanto previsto “P
d'intesa fra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di
separazione e di divorzio” di data 22.02.2018 - sottoscritto tra il Tribunale di
EN, l'Ordine degli Avvocati di EN, il Laboratorio Forense di
EN e il Giudice Specializzato per la famiglia – già ad essi conosciuto;
23. L'eventuale rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le anzidette spese avrà luogo a mezzo a mezzo bonifico bancario disposto sulle coordinate bancarie note ad entrambi i separandi coniugi, ovvero tramite dazione di denaro contante, entro 15 giorni dalla richiesta scritta suffragata da idonea documentazione.
24. Le spese straordinarie di importo superiore ad euro 200,00 per ciascuna voce di spese annuale, levabili a seconda della capacità reddituale dei genitori,
e quelle relative a cure di medicina “non convenzionale”, saranno oggetto di preventivo accordo tra i ricorrenti ad eccezione di quelle meglio descritte nell'anzidetto Protocollo. La rispettiva quota di siffatte spese eventualmente anticipata da uno dei genitori dovrà essere rimborsata allo stesso a mezzo bonifico bancario, ovvero tramite dazione di denaro contante, entro 15 giorni dalla richiesta scritta e suffragata da idonea documentazione.
25. Gli odierni ricorrenti ribadiscono, altresì, il loro reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Sui rapporti economici e patrimoniali tra i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
[...]
26. In continuità con le intese già raggiunte in sede di separazione personale, il sig. seguiterà a corrispondere alla sig.ra , a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno divorzile, l'importo mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione
3 ISTAT;
27. Il pagamento di tale importo avrà sempre luogo, entro il giorno 15 di ogni mese, o a mezzo bonifico bancario sulle coordinate della sig.ra CP_1
già note al sig. ovvero a mezzo denaro contante con
[...] Parte_1
contestuale rilascio di ricevuta da parte della sig.ra ; CP_1
[…]
CONCLUSIONI
Piaccia all'intestato Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e - contratto in data 25 maggio 2013, trascritto Controparte_1 Parte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Casarsa della Delizia
(PN) al n. 2, P. 2, S. A anno 2013 - alle condizioni di cui alla narrativa del presente ricorso”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 07/08/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Casarsa della Controparte_1
Delizia (PN), in data 25/05/2013;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 2, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in EN, in data 24/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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