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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10027/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 23/01/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10027/2023 promossa da:
(nata a San Marco in [...] l' 1.8.1950) con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Antonio Turco;
RICORRENTE
contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Domenico CP_1
Longo)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2023 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.10114/2022, disposta ed espletata una seconda CTU al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all' esito della discussione all'odierna udienza la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Ciò posto il II CTU, dott ha accertato in capo alla ricorrente la Persona_1 sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, a far data dal luglio
2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa) come si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale in rinnovazione depositato in data 3.11.2024 in cui rileva e conclude : “…in considerazione di quanto emerso durante l'esame clinico
,nonché di quanto documentato in atti , la Sig.ra a F. è risultata affetta da CP_2
INCONTINENZA URINARIA, Parte_2
,S. DA IPOMOBILIA,PREGRESSA EMBOLIA
[...]
POLMONARE,, GRAVE OBESITA' CON ADDOME Per_2
GLOBOSO E INIZIALI PIAGHE INGUINALI Alla luce di questa diagnosi abbiamo un individuo di 75 anni con una patologi a di natura osteoarticolare conimpossibilità a deambulazione in autonomia e ad attendere alle esigenze personali come la pulizia e il prepararsi il cibo . Per la odierna perizianda ,con grave obesità e addome globoso, la cura dell'igiene personale può risultare complessa infatti dalla nostra analisi personale vi è la presenza a livello inguinale di pieghe della pelle , che nelle persone obese, è importante pulire accuratamente per prevenire irritazioni o infezioni (ad es., infezioni fungine). A ciò si deve aggiungere la limitazione del movimento con deambulazione che avviene assistita nei cambi posturali. Detto ciò , tale stato patologico soddisfa ampiamente le condizioni previste dalla legge sulla concessione dell'indennità di accompagnamento. Ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continuativa .
CONCLUSIONI In base agli atti , all'esame clinico obiettivato riteniamo di poter rispondere ai quesiti postici dall'Ill.mo Giudice La Sig.ra IA è affetta da: Pt_1
INCONTINENZA URINARIA CARDIOPATIA ISCHEMICO-
IPERTENSIVA S. DA IPOMOBILIA.PREGRESSA EMBOLIA
POLMONARE.K TIROIDE.GRAVE OBESITA' CON ADDOME
GLOBOSO E INIZIALI PIAGHE INGUINALI. Tali patologie per natura e grado in relazione alle vigenti tabelle di riferimento di invalidità civile configurano una valutazione del grado di invalidità del 100% con diritto all'assegno di accompagnamento a far data da luglio 2024 a fede la certificazione redatta del dott nella valutazion e Persona_3 multidimensionale.” (cfr conclusioni contenute in elaborato peritale del
3.11.2024)
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti (risultanze della valutazione multidimensionale del luglio 2024 attestanti un aggravamento delle condizioni patologiche della ricorrente).
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente dal luglio 2024( data successiva a quella della domanda amministrativa - 10.6.2022-).
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema
Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'u nica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati acc olti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva
(anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' Parte_1 indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 23.1.2025 ore 14.40
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 23/01/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10027/2023 promossa da:
(nata a San Marco in [...] l' 1.8.1950) con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Antonio Turco;
RICORRENTE
contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Domenico CP_1
Longo)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2023 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.10114/2022, disposta ed espletata una seconda CTU al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all' esito della discussione all'odierna udienza la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Ciò posto il II CTU, dott ha accertato in capo alla ricorrente la Persona_1 sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, a far data dal luglio
2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa) come si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale in rinnovazione depositato in data 3.11.2024 in cui rileva e conclude : “…in considerazione di quanto emerso durante l'esame clinico
,nonché di quanto documentato in atti , la Sig.ra a F. è risultata affetta da CP_2
INCONTINENZA URINARIA, Parte_2
,S. DA IPOMOBILIA,PREGRESSA EMBOLIA
[...]
POLMONARE,, GRAVE OBESITA' CON ADDOME Per_2
GLOBOSO E INIZIALI PIAGHE INGUINALI Alla luce di questa diagnosi abbiamo un individuo di 75 anni con una patologi a di natura osteoarticolare conimpossibilità a deambulazione in autonomia e ad attendere alle esigenze personali come la pulizia e il prepararsi il cibo . Per la odierna perizianda ,con grave obesità e addome globoso, la cura dell'igiene personale può risultare complessa infatti dalla nostra analisi personale vi è la presenza a livello inguinale di pieghe della pelle , che nelle persone obese, è importante pulire accuratamente per prevenire irritazioni o infezioni (ad es., infezioni fungine). A ciò si deve aggiungere la limitazione del movimento con deambulazione che avviene assistita nei cambi posturali. Detto ciò , tale stato patologico soddisfa ampiamente le condizioni previste dalla legge sulla concessione dell'indennità di accompagnamento. Ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continuativa .
CONCLUSIONI In base agli atti , all'esame clinico obiettivato riteniamo di poter rispondere ai quesiti postici dall'Ill.mo Giudice La Sig.ra IA è affetta da: Pt_1
INCONTINENZA URINARIA CARDIOPATIA ISCHEMICO-
IPERTENSIVA S. DA IPOMOBILIA.PREGRESSA EMBOLIA
POLMONARE.K TIROIDE.GRAVE OBESITA' CON ADDOME
GLOBOSO E INIZIALI PIAGHE INGUINALI. Tali patologie per natura e grado in relazione alle vigenti tabelle di riferimento di invalidità civile configurano una valutazione del grado di invalidità del 100% con diritto all'assegno di accompagnamento a far data da luglio 2024 a fede la certificazione redatta del dott nella valutazion e Persona_3 multidimensionale.” (cfr conclusioni contenute in elaborato peritale del
3.11.2024)
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti (risultanze della valutazione multidimensionale del luglio 2024 attestanti un aggravamento delle condizioni patologiche della ricorrente).
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente dal luglio 2024( data successiva a quella della domanda amministrativa - 10.6.2022-).
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema
Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'u nica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati acc olti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva
(anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' Parte_1 indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 23.1.2025 ore 14.40
Il Giudice
Rosa Maria Rella